DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale.
(GU n.112 del 16-5-2005 – Suppl. Ordinario n. 93)
Vigente al: 5-6-2025
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita’ di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita’ produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- c) carta d’identita’ elettronica: il documento d’identita’ munito
di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare;
- d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e’ tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello del
documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa
sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o
indirettamente, a una localita’ o a un’area geografica specifica;
- l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
((l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti
caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza
o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita’ commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili
gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private,
oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro
riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))
- m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido
ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))
((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una
amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;))
- o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- p) documento informatico: il documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata
basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e
una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma
elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo))
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
- t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la
posta elettronica certificata;
u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
u-quater) identita’ digitale: la rappresentazione informatica
della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in
forma digitale secondo le modalita’ fissate nel decreto attuativo
dell’articolo 64;
- v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in
grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- aa) titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica cui e’
attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per
la ((sua)) creazione ((nonche’ alle applicazioni per la sua
apposizione)) della firma elettronica;
- bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
- cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita’;
- dd) interoperabilita’: caratteristica di un sistema informativo,
le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera
automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l’erogazione di servizi;
- ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di
Connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))
((ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate
secondo il procedimento di cui all’articolo 71.))
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui
all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica
certificata e’ ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3,
numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)).
Art. 2
Finalita’ e ambito di applicazione
- Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita’, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita’ piu’ appropriate e nel modo piu’ adeguato al
soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
- Le disposizioni del presente Codice si applicano:
- a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi
comprese le autorita’ di sistema portuale, nonche’ alle autorita’
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa’
quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) alle societa’ a controllo pubblico, come definite nel decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa’ quotate di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non
rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
- Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida
concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i
servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione
dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e
le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV,
l’identita’ digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano
anche ai privati, ove non diversamente previsto.
- Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai
documenti informatici e la fruibilita’ delle informazioni digitali,
si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.
- Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
- 196;
- Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria
e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali , nonche’
alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione
civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo
civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto
compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle
disposizioni in materia di processo telematico. ((52))
6-bis. Ferma restando l’applicabilita’ delle disposizioni del
presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e
di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalita’ e i termini di applicazione delle disposizioni
del presente Codice alle attivita’ e funzioni ispettive e di
controllo fiscale.
————
AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024 – 23 gennaio
2025, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale), nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non
sia in grado di apporre una firma autografa per certificata
impossibilita’ derivante da un grave impedimento fisico o perche’ si
trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la
possibilita’ di sottoscrivere un documento informatico con firma
elettronica qualificata, cui e’ associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi”.
Sezione II
((Carta della cittadinanza digitale))
Art. 3
Diritto all’uso delle tecnologie
- Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed
efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice
nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai
fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione
al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle
minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N.
217)).
1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
Art. 3-bis
Identita’ digitale e Domicilio digitale
- Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria
identita’ digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico
di cui all’articolo 64-bis. (29)
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti
tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi
di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli
6-bis o 6-ter.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha
facolta’ di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da
iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Nel caso in cui
il domicilio eletto risulti non piu’ attivo si procede alla
cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6-quater
secondo le modalita’ fissate nelle Linee guida.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies
sono eletti secondo le modalita’ stabilite con le Linee guida. Le
persone fisiche possono altresi’ eleggere il domicilio digitale
avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis , di quello reso
disponibile on-line dall’Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR) di cui all’articolo 62, ovvero recandosi presso
l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di
fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare
ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’ fissate
nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto
previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalita’ di
gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater
anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto
o di impossibilita’ sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei
dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e’
stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno
provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis,
avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto
sono determinate le modalita’ con le quali ai predetti soggetti e’
attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita’ con le quali,
anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere
messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad
un domicilio digitale.
- A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e’ prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita’ di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato
((. Per la violazione della presente disposizione si applica
l’articolo 18-bis)). (28)
4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le
comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero
nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non
raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei
propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali
documenti su cui e’ apposto a stampa il contrassegno di cui
all’articolo 23, comma 2-bis o l’indicazione a mezzo stampa del
responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita’ con le quali i
suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al
destinatario.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei
documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e’ tratta, e’ stato
predisposto come documento nativo digitale ed e’ disponibile presso
l’amministrazione. (28)
4-quater. La copia analogica con l’indicazione a mezzo stampa del
responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i
casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una
certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei
rapporti tra privati.
4-quinquies. E’ possibile eleggere anche un domicilio digitale
speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso,
ferma restando la validita’ ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo’ opporre
eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del
ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(21)
————
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
- 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art. 4 comma 1, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-quater)
che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora
non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013
suindicato, e’ adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Ha inoltre disposto (con l’art. 62, comma 1) che “Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo
- 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto,
producono effetti a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2017″.
————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65,
comma 1) che “Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, e’
riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 5
(Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad
accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati
sull’uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica
di cui al comma 2, resta ferma la possibilita’ di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in
relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia
di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi
dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
- Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema
pubblico di connettivita’, una piattaforma tecnologica per
l’interconnessione e l’interoperabilita’ tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al
fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64,
l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la
gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.
2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono di
effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al
comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui
all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso
l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il
sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III ((…)).
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le
informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo’ essere
utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i
pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra
soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia,
definisce linee guida per l’attuazione del presente articolo e per la
specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e
le modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al
pagamento medesimo.
- Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
- 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 6-ter, comma 2) che
” Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.”
—————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65,
comma 2) che “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento
abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio
2019”.
—————
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 8, comma 1)
che “Ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda
digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ i
compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall’Agenzia per
l’Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario
straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179”.
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 65, comma 2) che
“L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019”.
————–
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l’art. 65, comma 2) che
“L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020”.
—————
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16
luglio 2020, n. 76, ha disposto (con l’art. 65, comma 2) che
“L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le
pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”.
Art. 5-bis
(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
- La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le
modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
- ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17,
provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le
modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
- Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede
di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.
Art. 6
((Utilizzo del domicilio digitale))
((1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate
agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per
determinati atti o affari ai sensi dell’articolo 3-bis, comma
4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei
domicili digitali di cui all’articolo 3-bis producono, quanto al
momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti
giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo
che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si
intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si
intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del
destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a
fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di
trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformita’ alle Linee guida.))
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
((1-ter. L’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti e’ l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC)
delle imprese e dei professionisti di cui all’articolo 6-bis.
L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), e’ l’Indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui
all’articolo 6-ter. L’elenco dei domicili digitali delle persone
fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di
cui al primo e al secondo periodo e’ l’Indice degli indirizzi delle
persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui
all’articolo 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano
direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i
propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione
e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito
tributario. La conformita’ della copia informatica del documento
notificato all’originale e’ attestata dal responsabile del
procedimento in conformita’ a quanto disposto agli articoli 22 e
23-bis.))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
Art. 6-bis
(Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei
professionisti).
- Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e
dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in
modalita’ telematica, e’ istituito il pubblico elenco denominato
Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
- L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
((Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e
istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in
tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell’identita’ digitale ai
fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma
2-sexies.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
- Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione
operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.
- Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e
le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonche’ le
pubbliche amministrazioni)) comunicano all’Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili
dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture
informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei
medesimi indirizzi.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6-ter
(Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi).
- Al fine di assicurare la pubblicita’ dei riferimenti telematici
delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e’
istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice ((dei
domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi”, nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le
pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
- La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate
all’AgID, che puo’ utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia’
formati dalle amministrazioni pubbliche.
- Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici
servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le
indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento e’
valutata ai fini della responsabilita’ dirigenziale e
dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.
Art. 6-quater
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei
professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel
registro delle imprese).
- E’ istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto
privato non tenuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo
6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del
presente Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia’ deputate
alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. E’ fatta salva
la facolta’ del professionista, non iscritto in albi, registri o
elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso
il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio
digitale personale diverso dal primo.
- Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio
digitale e’ l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi
dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia’
contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
- AgID provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento
dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco di
cui al presente articolo nell’ANPR e il Ministero dell’interno
provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei
domicili digitali delle persone fisiche contenuti ((nell’ANPR))
nell’elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento
e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
((finanza pubblica)).
Art. 6-quinquies
(Consultazione e accesso).
- La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli
6-bis, 6-ter e 6-quater e’ consentita a chiunque senza necessita’ di
autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
- L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e’ effettuata secondo le modalita’
fissate da AgID nelle Linee guida.
- In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell’indirizzo, e’ vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al
presente articolo ((per l’invio di comunicazioni commerciali, come
definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).
- Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o
cessazione del domicilio digitale.
Art. 7.
((Diritto a servizi on-line semplici e integrati))
((01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo
integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione
dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui
all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29))
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla
riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di
una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e
rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle
disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di
qualita’ individuati e periodicamente aggiornati dall’AgID con
proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica)).
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualita’, anche in termini di fruibilita’, accessibilita’ e
tempestivita’, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui
propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di
utilizzo.
- In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al
difensore civico digitale di cui all’articolo 17,)) possono agire in
giudizio, anche nei termini e con le modalita’ stabilite nel decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
—————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65,
comma 6) che “Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, e’
riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di
accesso di cui all’articolo 64-bis”.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- ((Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura
digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo
sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei
servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni
specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra
i quali il servizio radiotelevisivo.))
Art. 8-bis.
(Connettivita’ alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea
con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilita’ di
connettivita’ alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri
luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e
di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non
utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti
((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall’Agid.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a
disposizione degli utenti connettivita’ a banda larga per l’accesso
alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le
modalita’ determinate dall’AgID.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
- ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni
forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo
democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e
civili ((e migliorare la qualita’ dei propri atti, anche attraverso
l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via
telematica sugli schemi di atto da adottare)).
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 12
Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa
- Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la
propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione
e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonche’ per l’effettivo riconoscimento dei diritti
dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformita’ agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo
14-bis, comma 2, lettera b).
1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive
generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
- 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di
performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle
disposizioni del presente Codice.
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del
presente Codice e’ comunque rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance organizzativa ed individuale dei
dirigenti.
- Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni,
in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, garantendo
l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee
guida. (28)
- Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l’uniformita’ e la graduale integrazione delle modalita’ di
interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le
reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da
esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.
3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso
da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di
proprieta’ dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di
ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici
personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali,
adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione
delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche
e degli standard nazionali, europei e internazionali per la
protezione delle proprie reti, nonche’ ((a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione)) sull’uso sicuro dei dispositivi,
anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e
disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni ((, previa
informazione alle organizzazioni sindacali)).
3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale
modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni
e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi
informatici con modalita’ idonee a consentire ai lavoratori di
accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo
svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20
maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di
sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli
standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie
reti, nonche’ ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata
informazione)) sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, con
particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in
cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e
disciplinando anche la tipologia di attivita’ che possono essere
svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
—————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 11, comma
2) che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano
con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni”.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
- Le pubbliche amministrazioni ((, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e))
formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ dei temi
relativi all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi’
volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla
modalita’ operativa digitale.
Art. 13-bis
(Codice di condotta tecnologica ed esperti)
- 1. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano
tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nell’ambito delle risorse
disponibili, progettano, realizzano e sviluppano i propri sistemi
informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi
dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di
condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento della struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale, ((sentiti l’AgID)) e il nucleo per la
sicurezza cibernetica di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione.
((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalita’ di
progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e
servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del
principio di non discriminazione, dei diritti e delle liberta’
fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro
nazionale di sicurezza cibernetica)).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), che
avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono tenuti a
rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)),
singolarmente o in forma associata, di uno o piu’ esperti in possesso
di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello
sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle
risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.
Il codice di condotta tecnologica indica anche le principali
attivita’, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti
svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione
digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonche’ il limite
massimo di durata dell’incarico, i requisiti di esperienza e
qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da
riconoscere agli esperti.
4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi,
e’ sempre assicurata l’integrazione con le piattaforme abilitanti
previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche’ la possibilita’
di accedere da remoto ad applicativi, ((dati e informazioni
necessari)) allo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita’ agile, assicurando un adeguato livello di sicurezza
informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard
nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonche’ promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro
dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di
apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita’
che possono essere svolte.
- L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta tecnologica
da parte dei soggetti interessati e puo’ diffidare i soggetti a
conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice. La
progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
sistemi informatici in violazione del codice di condotta tecnologica
costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di
un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi
nell’ambito delle medesime strutture.
Art. 14
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
- In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l’interoperabilita’ dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
- Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale
europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione
dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l’individuazione delle Linee guida. ((La Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche avvalendosi dell’AgID,)) assicura il coordinamento
informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la
finalita’ di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del
sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo
l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi
sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati
((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea
con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali
per la protezione delle proprie reti, nonche’ promuovendo la
consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida
che disciplinano anche la tipologia di attivita’ che possono essere
svolte.)).
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a
realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi
migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalita’ di cui al
comma 2.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 14-bis
(Agenzia per l’Italia digitale).
- L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e’ preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea.
AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e
l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della
pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le
imprese, nel rispetto dei principi di legalita’, imparzialita’ e
trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita’ ed
efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni
dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di
competenza.
- AgID svolge le funzioni di:
- a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide
tecniche, nonche’ di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione
e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche
attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di
agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione,
sicurezza informatica, interoperabilita’ e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;
- b) programmazione e coordinamento delle attivita’ delle
amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica
dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto
Piano e’ elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle
informazioni acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
ed e’ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) monitoraggio delle attivita’ svolte dalle amministrazioni, ivi
inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma
492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in
relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla
lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei
sistemi informatici secondo le modalita’ fissate dalla stessa
Agenzia;
- d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e
progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o
avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di
innovazione ad essa assegnati nonche’ svolgendo attivita’ di
progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di
preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
- e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche
tramite comunita’ digitali regionali;
- f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti,
sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la
congruita’ tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura
negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di
procedura aperta. Il parere e’ reso tenendo conto dei principi di
efficacia, economicita’, ottimizzazione della spesa delle pubbliche
amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni
e il miglioramento dei servizi erogati, nonche’ in coerenza con i
principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali
approvati. Il parere e’ reso entro il termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di
competenza dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e’ trasmessa
dall’AgID a detta Autorita’;
- g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli
elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi
dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da
Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di
beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere e’
reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
relativa richiesta e si applica l’articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della
presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la
tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto
previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
- h) definizione di criteri e modalita’ per il monitoraggio
sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione
interessata ((…));
- i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento UE 910/2014 in qualita’ di organismo a tal fine
designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui ((
soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b) )), nonche’
sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui
all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia puo’
irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati
le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione
alla gravita’ della violazione accertata e all’entita’ del danno
provocato all’utenza;
- l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di
legge e dallo Statuto.
- Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni
altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia’ attribuita a
DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione ((…)).
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
- La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu’
esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
- In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in
conformita’ alle prescrizioni tecnologiche definite nelle ((Linee
guida)).
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al
comma 2, nonche’ dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai
sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
((2-quater. AgID individua, nell’ambito delle Linee guida, criteri
e modalita’ di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che
ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attivita’
previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui
all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.))
- La digitalizzazione dell’azione amministrativa e’ attuata dalle
pubbliche amministrazioni con modalita’ idonee a garantire la
partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell’Unione europea.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie
- Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, nell’attivita’ di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
- a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
- b) ((approva il piano triennale di cui all’articolo 14-bis, comma
2, lettera b), e)) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni centrali;
- c) ((promuove e)) sostiene progetti di grande contenuto
innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;
- d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
- e) ((stabilisce i)) criteri in tema di pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e
delle loro interconnessioni, nonche’ della loro qualita’ e relativi
aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17
Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
- Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee
guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un
unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita’ operativa
digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati
alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita’, attraverso una
maggiore efficienza ed economicita’. Al suddetto ufficio sono inoltre
attribuiti i compiti relativi a:
- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione
dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i
costi dell’azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;(28)
- i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
- j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identita’ e
domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e
delle norme in materia di accessibilita’ e fruibilita’ nonche’ del
processo di integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e servizi
dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni
e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di
garantirne la compatibilita’ con gli obiettivi di attuazione
dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel
piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le
Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo
delle capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 e’ dotato di
adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla
transizione, alla modalita’ digitale direttamente all’organo di
vertice politico.
1-quater. E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico
per il digitale, a cui e’ preposto un soggetto in possesso di
adeguati requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’. Chiunque
puo’ presentare al difensore civico per il digitale, attraverso
apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra
norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica
amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell’AgID per
l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO
2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo
dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato
individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di
livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In
assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il
digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello
amministrativo dell’ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare
le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. ((E’
fatta salva la facolta’ di avvalersi, mediante apposite convenzioni e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del
supporto di societa’ in house.))
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «cittadini e imprese», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Art. 18.
(( (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione
digitale). ))
((1. E’ realizzata presso l’AgID una piattaforma per la
consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in
relazione ai provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda
digitale.
- AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della
piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia
accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia
idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera
trasparente, qualificata ed efficace.
- Il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui all’articolo 14-bis e’ pubblicato sulla
piattaforma e aggiornato di anno in anno.
- Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono
adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e
aggiornamenti periodici, gia’ adottati, aventi ad oggetto
l’attuazione dell’agenda digitale.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), tengono
conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la
piattaforma.))
Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale).
- L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e’
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
prevista ridotta della meta’.
- L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu’ violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
- L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato
rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per conformare la
condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
di ciascuna amministrazione, nonche’ ai competenti organismi
indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
- Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comportano responsabilita’ dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche’
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma
5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e
dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
- 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
- 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi
all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3,
l’AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di
euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono
versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AgID
e per la restante parte al Fondo di cui all’articolo 239 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei casi di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche’ di
violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida
ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria
condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un
congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita’
della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente
il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
valutata la gravita’ della violazione, puo’ nominare un commissario
ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non
spettano compensi, indennita’ o rimborsi. Nel caso di inerzia o
ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all’esercizio
del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
- L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
- All’attuazione della presente disposizione si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione
vigente.
((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
in tutti i casi in cui l’AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti
dalla legge)).
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Capo II
((DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME
ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI))
Sezione I
Documento informatico
Art. 20
Validita’ ed efficacia probatoria dei documenti informatici
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma
scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice
civile quando vi e’ apposta una firma digitale, altro tipo di firma
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque,
e’ formato, previa identificazione informatica del suo autore,
attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi
dell’articolo 71 con modalita’ tali da garantire la sicurezza,
integrita’ e immodificabilita’ del documento e, in maniera manifesta
e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli altri
casi, l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
sicurezza, integrita’ e immodificabilita’. La data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformita’ alle Linee guida.))
((1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma
elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito
degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa,
anche regolamentare, in materia di processo telematico.))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
- Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la
conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione dei documenti informatici, nonche’ quelle in materia di
generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma
elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)). ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrita’,
la disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
- Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)).
Art. 21
((Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici,
sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture
private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma
digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice
civile redatti su documento informatico o formati attraverso
procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita’, con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono
formati con le ulteriori modalita’ di cui all’articolo 20, comma
1-bis, primo periodo)).
2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento
informatico e’ sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita’
con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti,
l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in
presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata
agli atti.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie.
Art. 22
(Copie informatiche di documenti analogici).
- I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi
dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell’originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico e’ prodotta mediante processi e strumenti che
assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma
identici a quelli del documento analogico da cui e’ tratto, previo
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei
casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della
copia.
- Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio’ autorizzato, secondo le Linee guida.
- Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da
cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale non e’
espressamente disconosciuta.
- Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in
origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli
obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto
stabilito dal comma 5.
4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e
documenti originali formati in origine su supporto analogico,
depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con
provvedimento decisorio non piu’ soggetto a impugnazione da almeno un
anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione
previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale,
ne attesta la conformita’ all’originale e le inserisce nel fascicolo
informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente il processo civile telematico. In tali casi, si puo’
procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le
modalita’ previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti
il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per
l’Italia digitale.
- Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in
caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale
deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 23
(Copie analogiche di documenti informatici).
- Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono
tratte se la loro conformita’ all’originale in tutte le sue
componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
- Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale se la loto conformita’ non e’
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo’ essere
apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con
le ((Linee guida)), tramite il quale e’ possibile accedere al
documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo
stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del
primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la
sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo’ essere
richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione
autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che
procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili
gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee
soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)).
Art. 23-bis
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
- I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,
se prodotti in conformita’ alle ((Linee guida)).
- Le copie e gli estratti informatici del documento informatico,
se prodotti in conformita’ alle vigenti ((Linee guida)), hanno la
stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la
loro conformita’ all’originale, in tutti le sue componenti, e’
attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato o se la
conformita’ non e’ espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Art. 23-ter
(Documenti amministrativi informatici).
- Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
((1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati
dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e’
prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il
documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e’ tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto
dell’originale e della copia.))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’
all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle ((Linee guida));
in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento
e’ soddisfatto con la conservazione della copia su supporto
informatico.
((4. In materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono
definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo.))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale,
applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici
di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
- Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater
(( (Riproduzioni informatiche).
- All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
“riproduzioni fotografiche” e’ inserita la seguente: “,
informatiche”.))
Sezione II
((Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari))
Art. 24.
Firma digitale
- La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta o
associata.
- L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita’ ovvero non risulti revocato o sospeso.
- Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,
secondo le ((Linee guida)), la validita’ del certificato stesso,
nonche’ gli elementi identificativi del titolare ((di firma
digitale)) e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. ((Le
linee guida definiscono altresi’ le modalita’, anche temporali, di
apposizione della firma.))
4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato
annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia’ a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se
la firma elettronica e’ basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
- a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento
eIDAS ed e’ qualificato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato e’ garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al
medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, e’
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Art. 25.
(Firma autenticata)
- Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma
((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio’ autorizzato.
- L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e’
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita’ personale, della validita’ dell’eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico.
- L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
- Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo’ allegare copia informatica autenticata
dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23((…)).
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 28
Certificati di firma elettronica qualificata
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS
((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata puo’ essere
inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui
non risulti attribuito il codice fiscale, si puo’ indicare il codice
fiscale rilasciato dall’autorita’ fiscale del Paese di residenza o,
in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)).
- Il certificato di firma elettronica qualificata puo’ contenere,
ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo
interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti
rispetto allo scopo per il quale il certificato e’ richiesto:
- a) le qualifiche specifiche del titolare ((di firma
elettronica)), quali l’appartenenza ad ordini o collegi
professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche’
poteri di rappresentanza;
- b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui
alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo’ essere usato, ove applicabili.
((c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.))
3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da
parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le
informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in
un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili
anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalita’ di
attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche
amministrazioni e agli ordini professionali.
- Il titolare ((di firma elettronica)), ovvero il terzo
interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle
circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
((4-bis. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le
informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti
dalla scadenza del certificato di firma.))
(28)
————-
AGGIORNAMENO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62, comma
4) che “I certificati qualificati rilasciati prima dell’entrata in
vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono
considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del
regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino
alla loro scadenza”.
Art. 29.
((Qualificazione dei fornitori di servizi))
- I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o
svolgere l’attivita’ di gestore di posta elettronica certificata
((…)) presentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le
modalita’ fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16
LUGLIO 2020, N. 76)).
- ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1
devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del Regolamento
(UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di
onorabilita’, affidabilita’, tecnologici e organizzativi compatibili
con la disciplina europea, nonche’ di garanzie assicurative adeguate
rispetto all’attivita’ svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel rispetto della
disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione
alla specifica attivita’ che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere.)) Il predetto decreto determina altresi’ i criteri per la
fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle
predette attivita’, nonche’ i requisiti e le condizioni per lo
svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 da parte di
amministrazioni pubbliche.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. (29)
- La domanda di qualificazione ((…)) si considera accolta
qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di
diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della
stessa.
- Il termine di cui al comma 4, puo’ essere sospeso una sola volta
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia’ nella
disponibilita’ del AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
- A seguito dell’accoglimento della domanda, il AgID dispone
l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia
pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- Alle attivita’ previste dal presente articolo si fa fronte
nell’ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(28)
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62, comma
5) che “Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di
conformita’, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, e’
considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del
predetto regolamento e dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, fino
al completamento della valutazione della relazione da parte
dell’AgID”.
—————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65,
comma 8) che “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come modificato dal presente decreto, e’ adottato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni
dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione
previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata
in vigore del presente decreto”.
Art. 30
Responsabilita’ dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei
gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identita’
digitale e dei conservatori
- ((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di
posta elettronica certificata, iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 29, comma 6, nonche’ i gestori dell’identita’ digitale e
i conservatori di documenti informatici)), che cagionano danno ad
altri nello svolgimento della loro attivita’, sono tenuti al
risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee
a evitare il danno.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. Il
prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica
qualificata non e’ responsabile dei danni derivanti dall’uso di un
certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo
stesso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a condizione che limiti
d’uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto
previsto dall’articolo 28, comma 3-bis.
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 32
Obblighi del titolare ((di firma elettronica qualificata)) e del
prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
- Il titolare del certificato di firma e’ tenuto ad assicurare la
custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione
informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri; e’ altresi’ tenuto ad utilizzare personalmente il
dispositivo di firma.
- Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e’
tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno a terzi.
- Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che
rilascia ((…)) certificati qualificati deve comunque:
- a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi o nei casi stabiliti dalle ((Linee guida)), nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
- c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all’attivita’ professionale o
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
- d) attenersi alle ((Linee guida));
- e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
- f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235;
- g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare ((di firma elettronica qualificata)) o del terzo dal
quale derivino i poteri del titolare ((di firma elettronica
qualificata)) medesimo, di perdita del possesso o della
compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di
autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma,
di provvedimento dell’autorita’, di acquisizione della conoscenza di
cause limitative della capacita’ del titolare ((di firma elettronica
qualificata)), di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto
previsto dalle ((Linee guida));
- h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonche’ garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
- i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
- j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
- k) non copiare, ne’ conservare, le chiavi private di firma del
soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata ha fornito il servizio di certificazione;
- l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed
il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;
- m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalita’ tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l’autenticita’ delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita’ del
sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali
malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o
interruzione del servizio stesso.
- Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata e’
responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il
certificato qualificato di firma anche se tale attivita’ e’ delegata
a terzi.
- Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si
riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
Art. 32-bis
(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i
gestori di posta elettronica certificata, per i gestori
dell’identita’ digitale e per i conservatori)
- L’AgID puo’ irrogare ai prestatori di servizi fiduciari
qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori
dell’identita’ digitale e ai soggetti di cui all’articolo 34, comma
1-bis, lettera b) , che abbiano violato gli obblighi del Regolamento
eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti
servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravita’ della
violazione accertata e all’entita’ del danno provocato all’utenza,
per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro
400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior
danno. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui
all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in
euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del
presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi
di una pluralita’ di utenti o relative a significative carenze
infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni,
dispone altresi’ la cancellazione del fornitore del servizio
dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o
qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le
sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID ((…)).
Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24
novembre 1981, n. 689.
1-bis. L’AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e
diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi
previsti dalla disciplina vigente.
- Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora
si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di
cui al comma 1 che determini l’interruzione del servizio, ovvero in
caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio
a AgID o agli utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera
m-bis), AgID, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni
amministrative, diffida altresi’ i soggetti di cui al comma 1 a
ripristinare la regolarita’ del servizio o ad effettuare le
comunicazioni previste. Se l’interruzione del servizio ovvero la
mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un
biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione
della cancellazione dall’elenco pubblico.
- Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 puo’ essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei
provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione
vigente in materia di pubblicita’ legale.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))
Art. 34
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
- Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
- a) possono svolgere direttamente l’attivita’ di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di qualificarsi
ai sensi dell’articolo 29; tale attivita’ puo’ essere svolta
esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche’ di
categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
26 AGOSTO 2016, N. 179;
- b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o
di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa
in materia di contratti pubblici.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla
conservazione dei documenti informatici:
- a) all’interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati ((che
possiedono i requisiti di qualita’, di sicurezza e organizzazione
individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida
di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione
dei documenti informatici nonche’ in un regolamento sui criteri per
la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici
emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la
conformita’ dei documenti conservati agli originali nonche’ la
qualita’ e la sicurezza del sistema di conservazione.))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
qualificata
- I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso
da parte di terzi.
1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi
per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo
elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del
Regolamento eIDAS.
- I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire l’integrita’ dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al
titolare ((di firma elettronica)), prima dell’apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguita’, e si deve richiedere conferma
della volonta’ di generare la firma secondo quanto previsto dalle
((Linee guida)).
- Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica. La firma con procedura automatica e’ valida
se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura
medesima.
- I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.
- La conformita’ dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo
elettronico prescritti dall’Allegato II del regolamento eIDAS e’
accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della
sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle
comunicazioni, delle attivita’ produttive e dell’economia e delle
finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema
nazionale puo’ prevedere altresi’ la valutazione e la certificazione
relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche
riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
La valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’
effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformita’ ad
apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere
obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza
informatica.
- La conformita’ di cui al comma 5 e’ inoltre riconosciuta se
accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento
eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la
valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’
effettuata dall’AgID in conformita’ alle linee guida di cui al comma
Art. 36
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
- a) revocato in caso di cessazione dell’attivita’ del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37;
- b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell’autorita’;
- c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita’
previste nel presente codice;
- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della
capacita’ del titolare o di abusi o falsificazioni.
- Il certificato qualificato puo’, inoltre, essere revocato o
sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida)) ((, per violazione
delle regole tecniche ivi contenute)).
- La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
- Le modalita’ di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee
guida)).
Art. 37.
Cessazione dell’attivita’
- ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende
cessare l’attivita’ deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
- Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o
l’annullamento della stessa. L’indicazione di un ((prestatore di
servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti
i certificati non scaduti al momento della cessazione.
- Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
- Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell’attivita’ del
((prestatore di cui al comma 1)) tramite l’elenco di cui all’articolo
29, comma 6.
4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria
attivita’ senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di
servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a
garantire la conservazione e la disponibilita’ della documentazione
prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime
liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID))
che ne garantisce la conservazione e la disponibilita’.
((4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non
ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima
al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta
giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni
pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al
doppio.))
Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))
Art. 38.
Trasferimenti di fondi
- Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e’ effettuato secondo
le ((Linee guida)) ((, sentiti il Dipartimento della funzione
pubblica, i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle
finanze, nonche’)) il Garante per la protezione dei dati personali e
la Banca d’Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
- I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni
del presente codice e secondo le ((Linee guida)).
Capo III
((GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI))
((Sezione I
Documenti della pubblica amministrazione))
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
- Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le ((Linee guida)).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 40-bis
(Protocollo informatico)
- Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che ((provengono da o sono
inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto
all’articolo 3-bis,)) nonche’ le istanze e le dichiarazioni di cui
all’articolo 65 in conformita’ alle ((Linee guida)).
Art. 40-ter
(( (Sistema pubblico di ricerca documentale).))
((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo
e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei
documenti soggetti a obblighi di pubblicita’ legale, trasparenza o a
registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui
all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui
all’articolo 41, nonche’ a consentirne l’accesso on-line ai soggetti
che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.))
((Sezione II
Gestione e conservazione dei documenti))
Art. 41
Procedimento e fascicolo informatico
- Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro
competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di
interoperabilita’ ((o integrazione)), ai sensi di quanto previsto
((dagli articoli 12 e 64-bis)).
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le
modalita’ per esercitare in via telematica i diritti di cui
all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (28)
2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la
possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli interessati,
nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente,
attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)). ((Le
Linee guida)) per la costituzione, l’identificazione ((,
l’accessibilita’ attraverso i suddetti servizi)) e l’utilizzo del
fascicolo ((sono dettate dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 e)) sono
conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione
del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il
protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita’, e
comunque rispettano i criteri dell’interoperabilita’ e
((dell’integrazione)).
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
- a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell’oggetto del procedimento;
- e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal
comma 2-quater.
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo ((apposto con
modalita’ idonee a consentirne l’indicizzazione e la ricerca
attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel rispetto delle
Linee guida)).
2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree a cui hanno
accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa
individuati; esso e’ formato in modo da garantire la corretta
collocazione, la facile reperibilita’ e la collegabilita’, in
relazione al contenuto ed alle finalita’, ((dei singoli documenti. Il
fascicolo informatico)) e’ inoltre costituito in modo da garantire
l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge
- 241 del 1990 ((e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, nonche’ l’immediata conoscibilita’ anche
attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per
via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del
nominativo e del recapito elettronico del responsabile del
procedimento. AgID detta, ai sensi dell’articolo 71, Linee guida
idonee a garantire l’interoperabilita’ tra i sistemi di gestione dei
fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e
64-bis)).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’ espressione «chiunque», ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle ((Linee guida)).
Art. 43.
((Conservazione ed esibizione dei documenti))
((1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in
modo tale da garantire la conformita’ ai documenti originali e sono
conformi alle Linee guida.))
1-bis. Se il documento informatico e’ conservato per legge da uno
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in
ogni momento richiedere accesso al documento stesso ((ai medesimi
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono
disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso
servizi on-line accessibili previa identificazione con l’identita’
digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con i servizi di cui
agli articoli 40-ter e 64-bis)).
- Restano validi i documenti degli archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia’
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita’ dei
documenti agli originali ((ai sensi della disciplina vigente al
momento dell’invio dei singoli documenti nel sistema di
conservazione)).
- I documenti informatici, di cui e’ prescritta la conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalita’ cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalita’ digitali, nel rispetto delle ((Linee
guida)).
- Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
- Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ organizzato e gestito,
anche in modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei
documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui
all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.
1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni e’ gestito da un responsabile che opera
d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del
presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali
di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, nella definizione e gestione delle attivita’ di
rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al
sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti non conclusi.
1-ter. ((In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di
conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema)) di
conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso
conservato, caratteristiche di autenticita’, integrita’,
affidabilita’, leggibilita’, reperibilita’, secondo le modalita’
indicate nelle Linee guida.
1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa
con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il
responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi
informativi, puo’ affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis,
lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri
soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il
responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che
opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis,
anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto
all’articolo 34, comma 1-bis.
Art. 44-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))
((29))
—————
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65,
comma 8) che “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,
come modificato dal presente decreto, e’ adottato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni
dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione
previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata
in vigore del presente decreto”.
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
- I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo
ad accertarne la ((…)) provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale. (28)
- Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «chiunque», ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
- Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o
giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale))
possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari
consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalita’ per le quali sono acquisite.
Art. 47
Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
- Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il
documento puo’ essere, altresi’, reso disponibile previa
comunicazione delle modalita’ di accesso telematico allo stesso.
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l’eventuale responsabilita’ per danno erariale, comporta
responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare.
- Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero e’ comunque possibile accertarne altrimenti la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
((Linee guida)). E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti
a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
- ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),))
provvedono ad istituire e pubblicare ((nell’Indice dei domicili
digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi)) almeno una casella di posta elettronica certificata per
ciascun registro di protocollo. ((Le pubbliche amministrazioni))
utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali e previa informativa agli interessati in merito al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
(Posta elettronica certificata)
- La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con le Linee guida.
- La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
- La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi alle Linee guida.
((31))
————–
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11
febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 65, comma 7) che “Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia
per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la
conformita’ dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al
regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in
vigore del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e’ abrogato”.
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
- Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
- Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta’
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ((, IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE))
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50
Disponibilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni
- I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e
dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita’ dei dati
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
- Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, e’ reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive; e’ fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43,
commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie
funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche
in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1.
La predetta attivita’ si svolge secondo le modalita’ individuate
dall’AgID con le Linee guida.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei
dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei
soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni
detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di
cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con
le modalita’ di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.
((38))
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un
altro non modifica la titolarita’ del dato e del trattamento, ferme
restando le responsabilita’ delle amministrazioni che ricevono e
trattano il dato in qualita’ di titolari autonomi del trattamento.
((38))
3-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. L’inadempimento
dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente
articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell’ambito delle medesime strutture. ((38))
————-
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
- 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che
“Con esclusione della lettera c) del comma 1, l’efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell’Unione europea”.
Art. 50-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 50-ter
(Piattaforma Digitale Nazionale Dati)
- La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma
Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e
l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita’
istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’
la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e
delle imprese, in conformita’ alla disciplina vigente. (38)
- La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e’ gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed e’ costituita da
un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilita’
dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita’ di
cui al comma 1, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad
operare sulla stessa, nonche’ la raccolta e conservazione delle
informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo
tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la
messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,
di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della
Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformita’ alle Linee
guida AgID in materia interoperabilita’, sono raccolte nel “catalogo
API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati. I
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili
le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura
prioritariamente l’interoperabilita’ con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati
dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa
Agenzia. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta
linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di
sicurezza, di accessibilita’, di disponibilita’ e di
interoperabilita’ per la gestione della piattaforma nonche’ il
processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della
piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le
proprie basi dati. (38)
- Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati,
ne’ comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le
finalita’ di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi
disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e
sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini
preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne’ trattati i dati
coperti da segreto o riservati nell’ambito delle materie indicate al
periodo precedente.
- Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero dell’interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e’ stabilita la strategia nazionale dati. Con la
strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le
finalita’ e le modalita’ di messa a disposizione, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e
anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche
pubbliche basate sui dati, separata dall’infrastruttura tecnologica
dedicata all’interoperabilita’ dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e’ comunicato alle
Commissioni parlamentari competenti. (38)
- L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e
accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico
risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti
responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non
inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
- L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarita’ del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita’ ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della
Piattaforma nonche’ le responsabilita’ dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita’ di titolari autonomi del trattamento.
- Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
possono continuare a utilizzare anche i sistemi di interoperabilita’
gia’ ((attivi)).
- Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
————-
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
- 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che
“Con esclusione della lettera c) del comma 1, l’efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell’Unione europea”.
Art. 50-quater
(Disponibilita’ dei dati generati nella fornitura di servizi in
concessione)
- Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, nei contratti e nei capitolati con i quali le
pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di servizi in
concessione e’ previsto l’obbligo del concessionario di rendere
disponibili all’amministrazione concedente ((, che a sua volta li
rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi
fini e nel rispetto dell’articolo 50,)) tutti i dati acquisiti e
generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche
all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati
di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel
rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali.
Art. 51.
Sicurezza ((e disponibilita’)) dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
- Con le ((Linee guida)) sono individuate le soluzioni tecniche
idonee a garantire la protezione, la disponibilita’,
l’accessibilita’, l’integrita’ e la riservatezza dei dati e la
continuita’ operativa dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le
altre autorita’ competenti in materia, il Quadro strategico nazionale
per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la
sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito:
- a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica
Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di
prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per ((la semplificazione e la pubblica
amministrazione)) il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.
- I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere custoditi e controllati con modalita’ tali da ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
((2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni
anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da
AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee
guida.
2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel
rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza in
grado di assicurare la continuita’ operativa delle operazioni
indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale
operativita’. Onde garantire quanto previsto, e’ possibile il ricorso
all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’erogazione
di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei
soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato
coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa
degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata
del bilancio statale)).
Art. 52.
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati ((…)) ).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- I dati e i documenti che ((i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2,)) pubblicano, con qualsiasi modalita’, senza l’espressa
adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono
rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all’articolo 1, comma
1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad eccezione dei
casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente
Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione,
la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l’utilizzazione in
conformita’ a quanto previsto dall’articolo 50)).
- Le attivita’ volte a garantire l’accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ((…)).
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- L’Agenzia svolge le attivita’ indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente.(19)
————–
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
- 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che
“In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati
gia’ pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.”
Art. 53
Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
- Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su
reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita’, nonche’
di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche da parte delle persone
disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilita’, semplicita’ di’ consultazione, qualita’, omogeneita’
ed interoperabilita’. Sono in particolare resi facilmente reperibili
e consultabili i dati di cui all’articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
il catalogo dei dati e dei metadati ((…)), nonche’ delle relative
banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano
l’esercizio della facolta’ di accesso telematico e il riutilizzo di
tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe
tributaria.
1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalita’ per la
realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).
- I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ((, nonche’ quelli previsti
dalla legislazione vigente)).
Art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 56
Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado
- I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale ((…)) delle autorita’ emananti.
- Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale ((…)), osservando le cautele previste dalla normativa
in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze
e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria
dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.
196 del 2003.
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Art. 57-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Sezione II
Fruibilita’ dei dati
Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 59
Dati territoriali
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- Per agevolare la pubblicita’ dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso l’AgID e’ istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento
per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e
relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini
dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per
quanto riguarda i metadati.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- ((Ai)) sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta
delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la
definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale
dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche’ per la formazione, la
documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali
detenuti dalle amministrazioni stesse.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
- Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza e’ rilevante per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per
fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative
vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.
- Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce
l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi
possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita’ e
interoperabilita’ e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee
guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di
interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo standard e
criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e
mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti
basi di dati di interesse nazionale:
- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all’articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di
asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ((38))
f-quinquies) il sistema informativo dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ((38))
f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221; ((38))
f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone
fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato,
non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o
nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater. ((38))
3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche
amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti
comunitari, individua, aggiorna e pubblica l’elenco delle basi di
dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate
in via prioritaria dal comma 3-bis. ((38))
- Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
————-
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
- 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che
“Con esclusione della lettera c) del comma 1, l’efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell’Unione europea”.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
- I pubblici registri immobiliari possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni
del presente codice, secondo le ((Linee guida)), nel rispetto delle
normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal
caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo
diverso dall’Ufficio territoriale competente.
Art. 62
(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).
- E’ istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base
di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che
subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
- 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente
all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” Tale
base di dati e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza
annuale in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I
risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
- Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l’ANPR subentra altresi’ alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per il graduale
subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora avvenuto il
subentro. L’ANPR e’ organizzata secondo modalita’ funzionali e
operative che garantiscono la univocita’ dei dati stessi.
2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale informatizzato
dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all’utilizzo del
medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui
all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita’
definite con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis. Le modalita’ e
i tempi di adesione da parte dei comuni all’archivio nazionale
informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica
dei registri di stato civile, sono definiti con uno o piu’ decreti di
cui al comma 6-bis. (38)
2-ter. Con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis sono definite
le modalita’ di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei
dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38)
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici
contenuti nell’ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati
resi disponibili dall’Archivio nazionale dei numeri civici delle
strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.
- L’ANPR assicura ai comuni la disponibilita’ dei dati, degli atti
e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza
statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale
e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi
locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza
comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il
Comune puo’ utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti
localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di
erogare o usufruire di servizi o funzionalita’ non fornite da ANPR. I
Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell’ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera
a), per l’espletamento, anche con modalita’ automatiche, delle
verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo
svolgimento delle proprie funzioni. L’ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, anche in modalita’ telematica. La certificazione
dei dati anagrafici in modalita’ telematica e’ assicurata dal
Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo
limitatamente agli anni 2021 e 2022. I comuni inoltre possono
consentire, mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovvero
anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici
da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l’accesso ai dati
contenuti nell’ANPR. L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita’ dei dati
anagrafici e l’interoperabilita’ con le altre banche dati delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
- Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita’
di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche’
dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza
della carta di identita’ della popolazione residente.
- Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con
gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante
allineamento dei propri archivi informatizzati ((, integrati)) con il
codice identificativo univoco di cui al ((comma 3,)) con le
anagrafiche contenute nell’ANPR.
- Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ con la
Conferenza Stato – citta’, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei
comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita’
di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con
riferimento:
- a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita’ e ai tempi di
conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita’ istituzionali secondo le
modalita’ di cui all’articolo (50);
- b) ai criteri per l’interoperabilita’ dell’ANPR con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita’ di cui al capo VIII
del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una
volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita’ di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
- c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR,
tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e
delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo 30, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello
stesso decreto nonche’ della denuncia di morte prevista dall’articolo
1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile
con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 65 del 19 marzo 2010.
6-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno, adottati
di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono assicurati
l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche
amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai
privati, nonche’ l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche
tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR. (38)
(21)
————-
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
- 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art, 2 comma 1, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) che i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle
disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
————-
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
- 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che
“Con esclusione della lettera c) del comma 1, l’efficacia delle
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previste per l’attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta
subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del
Consiglio dell’Unione europea”.
Art. 62-bis
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza
e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per
l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,
anche al fine del rispetto della legalita’ e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si
utilizza la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP)
((gestita dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione ai sensi
dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).
Art. 62-ter
(Anagrafe nazionale degli assistiti).
- Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, e’ istituita, nell’ambito del sistema informativo
realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
- L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del
presente Codice, subentra, per tutte le finalita’ previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita’
dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
- L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la
disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalita’ istituzionali, secondo le modalita’ di cui ((all’articolo
60, comma 2-bis,)) del presente Codice.
- Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di
fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto
dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E’ facolta’
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA,
secondo le modalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente
Codice, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale
competente copia cartacea degli stessi.
- In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne
da’ immediata comunicazione in modalita’ telematica alle aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria
locale nel cui territorio e’ compresa la nuova residenza provvede
alla presa in carico del cittadino, nonche’ all’aggiornamento
dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e’ dovuta dal cittadino alle
aziende sanitarie locali interessate. (28)
- L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale
realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
le modalita’ definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilita’
degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia
delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche’ per le
finalita’ di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. (28)
- Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
- a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le
scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera
scelta)), il codice esenzione e il domicilio;
- b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
- c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri
per l’interoperabilita’ dell’ANA con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nonche’ le modalita’ di cooperazione
dell’ANA con banche dati gia’ istituite a livello regionale per le
medesime finalita’, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’, ai
sensi del presente Codice.
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Art. 62-quater
(( (Anagrafe nazionale dell’istruzione). ))
((1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione,
accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, e’
istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo denominato
hubscuola, realizzato dal Ministero dell’istruzione, l’Anagrafe
nazionale dell’istruzione (ANIST).
- L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, subentra, per
tutte le finalita’ previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e
alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita’, che
mantengono la titolarita’ dei dati di propria competenza e ne
assicurano l’aggiornamento.
- L’ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni
scolastiche la disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce
l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche
amministrazioni per le relative finalita’ istituzionali e mette a
disposizione del Ministero dell’interno le informazioni relative ai
titoli di studio per il loro inserimento nell’ANPR.
- Anche ai fini del comma 5 dell’articolo 62, l’ANIST e’
costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i dati degli
studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA.
L’ANIST e’ costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento
scolastico degli studenti attraverso l’interoperabilita’ con i
registri scolastici di cui all’articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’ANIST, con riferimento alla
codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, e’
costantemente aggiornata attraverso l’allineamento con le risultanze
dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all’ANIST con le modalita’ di cui
al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso
di cui all’articolo 64-bis. L’ANIST rende disponibili i dati
necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il
30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti:
- a) i dati che devono essere contenuti nell’ANIST, con riferimento
alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e
delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
- b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita’
di cooperazione dell’ANIST con banche di dati istituite a livello
regionale, provinciale e locale per le medesime finalita’, nonche’ le
modalita’ di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui
all’articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’.
L’allineamento dell’ANIST con le altre banche di dati di rilevanza
nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformita’
alle linee guida adottate dall’AgID in materia di
interoperabilita’)).
Art. 62-quinquies
(( (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore). ))
((1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’universita’ e
della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e
migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni,
e’ istituita, a cura del Ministero dell’universita’ e della ricerca,
l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).
- L’ANIS e’ alimentata, con le modalita’ individuate con il
decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione
superiore, che mantengono la titolarita’ dei dati di propria
competenza e ne assicurano l’aggiornamento, nonche’ tramite
l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,
- 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
- L’ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita’ dei
dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria
competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita’
istituzionali. L’ANIS rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni
della formazione superiore e assicura l’interoperabilita’ con le
altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del
Ministero dell’universita’ e della ricerca per le relative finalita’
istituzionali.
- Ai sensi del comma 5 dell’articolo 62 del presente codice,
l’ANIS e’ costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i
dati degli studenti e dei laureati.
- I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio
di certificazioni, possono accedere all’ANIS mediante le modalita’ di
cui al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero tramite il punto di
accesso di cui all’articolo 64-bis.
- Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono
stabiliti:
- a) i contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati relativi alle
iscrizioni degli studenti, all’istituzione di appartenenza e al
relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati
relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale
di interesse del Ministero dell’universita’ e della ricerca cui lo
stesso puo’ accedere per le relative finalita’ istituzionali;
- b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonche’ le
modalita’ di alimentazione da parte delle istituzioni della
formazione superiore nonche’ tramite l’Anagrafe nazionale degli
studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’.
L’allineamento dell’ANIS con l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle
istituzioni della formazione superiore, con l’ANPR e con le altre
anagrafi di interesse del Ministero dell’universita’ e della ricerca
per le relative finalita’ istituzionali avviene in conformita’ alle
linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilita’)).
Sezione III
((Identita’ digitali, istanze e servizi on-line))
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))
Art. 64
Sistema pubblico per la gestione delle identita’ digitali e modalita’
di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in
mobilita’, e’ istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale,
il sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di
cittadini e imprese (SPID). (28)
2-ter. Il sistema SPID e’ costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell’AgID, secondo modalita’ definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita’ e l’accesso ai servizi in rete.
2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene
tramite SPID, nonche’ tramite la carta di identita’ elettronica. Il
sistema SPID e’ adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita’ definiti con il decreto di cui al comma
2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’
altresi’ riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita’
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta’ di
avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identita’ digitale
dei propri utenti, nonche’ la facolta’ di avvalersi della carta di
identita’ elettronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l’utilizzo
della carta di identita’ elettronica per la verifica dell’accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e’ richiesto il
riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo
generale di sorveglianza delle attivita’ sui propri siti, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalita’ e ai requisiti necessari per l’accreditamento
dei gestori dell’identita’ digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e
organizzative da adottare anche al fine di garantire
l’interoperabilita’ delle credenziali e degli strumenti di accesso
resi disponibili dai gestori dell’identita’ digitale nei riguardi di
cittadini e imprese; (28)
- d) alle modalita’ di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita’ di utenti di servizi in rete; (28)
- e) ai tempi e alle modalita’ di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita’ di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate
in qualita’ di erogatori di servizi in rete.
2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater puo’ avvenire anche
con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita’ di fornitori
dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese
disponibili dai gestori di identita’ digitali e dai gestori di
attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell’identita’ digitale accreditati sono
iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile
anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell’identita’ digitale con livello di
garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o
per l’accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
- 445. ((La disposizione di cui al periodo precedente si applica
altresi’ in caso di identificazione elettronica ai fini dell’accesso
ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici)). L’identita’ digitale, verificata ai
sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno
significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi
compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni
richieste dalla legge ovvero stati, qualita’ personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati
da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri dati,
fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio
attestati da un gestore di attributi qualificati,)) secondo le
modalita’ stabilite da AgID con Linee guida.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. (11)
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita’ digitali SPID e la carta di identita’ elettronica ai
fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e
la transizione digitale e’ stabilita la data a decorrere dalla quale
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita’ digitali SPID, la carta di identita’
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso
delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche’
la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita’
digitali SPID, la carta di identita’ elettronica e la carta Nazionale
dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri
servizi on-line.
((3-ter. I gestori dell’identita’ digitale accreditati, in qualita’
di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell’identita’
digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del
richiedente, ivi inclusi l’indirizzo di residenza e, ove disponibili,
il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l’ANPR di cui
all’articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall’articolo
50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio
dell’identita’ digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini
della verifica dell’esistenza in vita. Il direttore dell’AgID, previo
accertamento dell’operativita’ delle funzionalita’ necessarie, fissa
la data a decorrere dalla quale i gestori dell’identita’ digitale
accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai
precedenti periodi)).
————-
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 1, comma
1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che “E’ fissato al
31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011”.
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «cittadini e imprese», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Art. 64-bis
(Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i
propri servizi in rete, in conformita’ alle Linee guida, tramite il
punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo
7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori
di identita’ digitali e i prestatori dei servizi fiduciari
qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri
sistemi e servizi in modo da garantire l’integrazione e
l’interoperabilita’ tra i diversi sistemi e servizi e con i servizi
di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni servizio le relative
interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del
rispetto degli standard e livelli di qualita’ di cui all’articolo 7,
comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con
le Linee guida.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
rendono fruibili i propri servizi in rete ((, nel rispetto del
principio di neutralita’ tecnologica,)) tramite applicazione su
dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di
cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica
attestati dalla societa’ di cui all’articolo 8, comma 2 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita’ digitale e,
al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti
di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle
disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo
da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
Art. 64-ter
(Piattaforma di gestione deleghe).
- Il cittadino iscritto ((nell’ANPR)) puo’ delegare l’accesso ai
servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che
richiedono ((l’identificazione informatica a)) non piu’ di due
soggetti iscritti ((nell’ANPR)), titolari dell’identita’ digitale di
cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno
significativo.
- ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la
piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita’ previste
dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune
di residenza. La delega e’ revocabile in ogni momento. Il delegante
viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5
dell’esercizio)) della delega da parte del delegato.
- Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal
codice civile nei casi di incapacita’ totale o parziale a provvedere
ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile
((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della
piattaforma di cui all’articolo 50-ter, le informazioni, ove
disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di
tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che
richiede l’accesso ai servizi in rete quale rappresentante del
soggetto tutelato.
- I gestori di identita’ digitale, tramite la piattaforma di cui
al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe ((conferite))
al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni.
- Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della
piattaforma per la gestione delle deleghe. L’accesso ai dati
attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla
titolarita’ del trattamento, ferme restando le specifiche
responsabilita’ ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonche’
le responsabilita’ dei soggetti che trattano i dati in qualita’ di
titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma
di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e
cittadinanza digitale» del PNC di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le
caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di
sicurezza, le modalita’ di funzionamento della piattaforma di cui al
comma 5, nonche’ le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in
generale, le modalita’ e le procedure per assicurare il rispetto
dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
- Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e
graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5,
pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno
2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del
Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1,
Componente 1 ((,)) di titolarita’ della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e
la transizione digitale.
Art. 64-quater
(Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet)
- Al fine di valorizzare e rafforzare l’interoperabilita’ tra le
banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale
Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter, nonche’ di favorire la
diffusione e l’utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti
pubblici e privati, e’ istituito il Sistema di portafoglio digitale
italiano (Sistema IT-Wallet).
- Il Sistema IT-Wallet e’ costituito da una soluzione di
portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile
mediante il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis,
nonche’ da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet
privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo
accreditamento da parte dell’AgID, secondo le modalita’ di cui al
comma 3.
- Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema
IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato su proposta ((dell’AgID)) e di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite
linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono:
- a) le caratteristiche tecniche e le modalita’ di adozione
dell’IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da
parte di cittadini e imprese, nonche’ la tipologia di servizi resi
disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
- b) le modalita’ di accreditamento presso l’AgID dei soggetti
privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;
- c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai
soggetti privati accreditati, sia in qualita’ di erogatori di
servizi, sia in qualita’ di erogatori di attestazioni elettroniche
relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o
qualita’ di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della
piattaforma di cui all’articolo-50-ter;
- d) gli standard tecnici adottati per ((garantire
l’interoperabilita’)) del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i
sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti
privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all’articolo
50-ter, anche al fine di garantire la compatibilita’ dell’IT-Wallet
pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti
sistemi di identita’ digitale e con i relativi sistemi di
autenticazione per l’accesso in rete gia’ predisposti;
- e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per
assicurare livelli di affidabilita’, disponibilita’ e sicurezza
adeguati al Sistema IT-Wallet;
- f) le modalita’ per la messa a disposizione del codice sorgente di
tutte le componenti dell’IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di
IT-Wallet privato, ai sensi dell’articolo 69.
- La societa’ di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, e la societa’ di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle
linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)), alla
realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e
tecnologica necessaria per l’attuazione del Sistema ((IT-Wallet)),
assicurando, in particolare, la disponibilita’ dell’IT-Wallet
pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a
rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa’ di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((,
sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l’implementazione
e la gestione dell’infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di
rilascio nonche’ la certificazione)) e la verifica delle attestazioni
elettroniche di identita’ digitale, di quelle relative a prerogative,
((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualita’ presenti nelle
banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri))
fiduciari per l’accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di
rilascio, certificazione e verifica nonche’ per la verifica della
validita’ e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni
elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte
degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al
secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
dell’Autorita’ politica delegata in materia di innovazione
tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:
- a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa’ di
cui al comma 4;
- b) la data a decorrere dalla quale l’IT-Wallet pubblico e’ reso
disponibile, nonche’ il termine entro il quale i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i
documenti relativi a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche,
licenze o qualita’ di persone fisiche e giuridiche sotto forma di
attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i
documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonche’ ad
avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e
nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei
controlli di cui al capo V del ((testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati
possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
- d) al fine di concorrere alla sostenibilita’ economica del Sistema
IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuita’ dell’emissione
dell’IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di
servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del
titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualita’ di
erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.
- Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e
graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per
l’attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a
complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede ((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle
risorse assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilita’”
della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitivita’ e
cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza
nella PA” ((, del PNRR e)), quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere
sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui
all’articolo 239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 ((,
convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Nelle more della piena funzionalita’ del Sistema ((IT-Wallet)),
sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso
telematico di cui all’articolo 64-bis, le versioni digitali della
Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia
(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della
disabilita’. La verifica di validita’ di tali versioni digitali e’
consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalita’ rese
disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale
della TS/TEAM e’ disponibile secondo le modalita’ previste dal
regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e
i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali
della)) patente di guida mobile e della Carta europea della
disabilita’ sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero
delle infrastrutture e trasporti e dall’Istituto nazionale ((della
previdenza sociale)) (INPS) alla societa’ di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della
piattaforma ((di cui all’articolo 50-ter del presente codice)). Salvo
gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualita’ di Carta
Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo
stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in
presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell’economia e
delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’articolo
11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di
guida mobile e’ la versione digitale della patente di guida di cui un
conducente residente in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis del
((codice della strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e’ titolare. Tale patente mobile consente la verifica,
tramite collegamento con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui all’articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui
al decreto legislativo)) n. 285 del 1992, dell’esistenza e della
validita’ del diritto alla guida del suo titolare ed e’ equipollente
a documento di identita’ dello stesso. Ai fini della circolazione sul
territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi
di cui all’articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al
decreto legislativo)) n. 285 del 1992.
Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
- Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo
20;
- b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante e’ identificato
attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), la carta
di identita’ elettronica o la carta nazionale dei servizi;;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per
i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia
del documento d’identita’;;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal
proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui
all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto
presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, ((in assenza)) di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di
domicilio digitale ((speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma
4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui e’ riferita
l’istanza o la dichiarazione)). Sono fatte salve le disposizioni
normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario;
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 1 comporta
responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare dello
stesso.
- Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti
alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
- Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:
“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
((…))
Art. 66
Carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi
- Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, della carta
d’identita’ elettronica sono definite ((dal comma 2-bis dell’articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)).
- Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, per la
diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
- a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
- b) l’onere economico di produzione e rilascio delle carte
nazionale dei servizi e’ a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
- c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse
all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; (28)
- d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile
del suo rilascio;
- e) la carta nazionale dei servizi puo’ essere utilizzata anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- La carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica, devono contenere:
- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale.
- La carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica, possono contenere, a richiesta
dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:
- a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza; (28)
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
- La carta d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ stabilite con le
Linee guida, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia.
- Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita’ elettronica,
del documento di identita’ elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche’ le modalita’ di impiego.
- Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalita’ di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l’erogazione di ulteriori servizi o utilita’.
- Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita’
elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le
funzionalita’ della carta nazionale dei servizi per consentire
l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni.
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
- Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita’ e di
efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita’
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalita’ cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d’uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo ((n. 50 del 2016)), effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei
seguenti criteri:
- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformita’ alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l’impossibilita’ di accedere a soluzioni gia’
disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di
cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri
definiti dall’AgID.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
- ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
(28)
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «chiunque» ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 69.
(Riuso delle soluzioni e standard aperti).
- Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e
programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il
relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato
in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre
pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
- Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta’ delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e’ previsto, ((salvo che
cio’ risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di
carattere tecnico-economico, che l’amministrazione committente sia
sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, appositamente
sviluppati per essa)).
((2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la
documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte
le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati
attraverso una o piu’ piattaforme individuate dall’AgID con proprie
Linee guida.))
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71
Regole tecniche
((1. L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il
termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, nonche’ acquisito il parere della Conferenza unificata,
adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per
l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci
dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet
istituzionale dell’AgID e di essa ne e’ data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o
modificate con la procedura di cui al primo periodo.))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformita’ ai requisiti tecnici di accessibilita’ di cui
all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline
risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
- COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Capo VIII
((SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’))
Art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 73
Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)
- Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita’ (( e cooperazione (SPC), quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l’interoperabilita’ tra i sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra
queste e i sistemi dell’Unione europea ed e’ aperto all’adesione da
parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.))
((2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascun soggetto aderente.))
- La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la
federabilita’ dei sistemi;))
- b) economicita’ nell’utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;
((b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle
migliori pratiche internazionali;))
- c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (1)
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((3-ter. Il SPC e’ costituito da un insieme di elementi che
comprendono:
- a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
- b) linee guida e regole per la cooperazione e
l’interoperabilita’;
- c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche
del Sistema pubblico di connettivita’ e cooperazione, al fine di
assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della
tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di
interoperabilita’; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu’ efficace e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati,
il rispetto di necessari livelli di sicurezza.))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 75
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC,
salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine
e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
- Chiunque puo’ partecipare al SPC nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.
- AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce
tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra
informazione necessaria a garantire l’interoperabilita’ del SPC con
ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da
altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi
dell’articolo 73, comma 3-quater.))
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 76
Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico
diconnettivita’
- Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell’ambito del SPC,
realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto
delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza,
costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 76-bis
(( (Costi del SPC).))
((1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per
l’interoperabilita’ sono a carico dei fornitori, per i servizi da
essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei
relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e’ a carico
delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse
utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede
la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi
per eventuali attivita’ specificamente richieste dalla Consip ad AgID
in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip
per le attivita’ di centrale di committenza di cui all’articolo 4,
comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ destinata a
parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture
nazionali gestite da AgID.))
Art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 78
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 90
Oneri finanziari
- All’attuazione del ((presente Codice)) si provvede nell’ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.(1)
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 91
Abrogazioni
- Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
- a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
- b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
- c) l’articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
- d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
- 3;
; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
- Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
- Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
((3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e’ abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e’
abrogato.))((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’
sostituita dalla seguente: “Capo IX” e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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