CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 

Codice dell’amministrazione digitale.

(GU n.112 del 16-5-2005 – Suppl. Ordinario n. 93)

 

 Vigente al: 5-6-2025 

 

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  r),  della

Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante

interventi  in  materia  di  qualita’  della  regolazione,  riassetto

normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme

in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni

pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge

23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante

disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa  (Testo  A),  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme

generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  recante

attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa   ad   un   quadro

comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice

in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio  2004,  n.  4,  recante  disposizioni  per

favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  52,  recante

attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le

modalita’ di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui

alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del

22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21

giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23

novembre 2000, n. 427;

Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi

dell’articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,

espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le  tecnologie,  di

concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno,  con  il

Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita’  produttive

e con il Ministro delle comunicazioni;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo  19

del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

  1. a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  3. c) carta d’identita’ elettronica: il documento d’identita’ munito

di elementi per l’identificazione fisica del titolare  rilasciato  su

supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente

finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare;

  1. d) carta nazionale  dei  servizi:  il  documento  rilasciato  su

supporto informatico per consentire l’accesso per via  telematica  ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

  1. e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  3. g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  4. h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  5. i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

i-bis) copia informatica di  documento  analogico:  il  documento

informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento

analogico da cui e’ tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di  documento

analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici

a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;

i-quater)  copia  informatica  di   documento   informatico:   il

documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del

documento da cui  e’  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa

sequenza di valori binari;

i-quinquies)  duplicato  informatico:  il  documento  informatico

ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso  dispositivo  o  su

dispositivi diversi, della medesima sequenza  di  valori  binari  del

documento originario;

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o

indirettamente, a una localita’ o a un’area geografica specifica;

  1. l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

((l-bis) formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso  pubblico,

documentato  esaustivamente  e   neutro   rispetto   agli   strumenti

tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

    l-ter) dati di tipo aperto: i dati  che  presentano  le  seguenti

caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza

o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte  di

chiunque, anche per finalita’ commerciali, in  formato  disaggregato;

2) sono accessibili  attraverso  le  tecnologie  dell’informazione  e

della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e

private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti

all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono

provvisti  dei  relativi   metadati;   3)   sono   resi   disponibili

gratuitamente attraverso  le  tecnologie  dell’informazione  e  della

comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e  private,

oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro

riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall’articolo 7 del

decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))

  1. m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2,  comma  1,

lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

((n-ter) domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto

presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio

elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal

regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio  in  materia  di  identificazione  elettronica  e   servizi

fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che

abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”,valido

ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))

((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una

amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;))

  1. o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. p) documento informatico: il documento elettronico che  contiene

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente

rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione  non  informatica

di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

  1. q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

  1. r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  qualificata

basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una  pubblica  e

una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di  firma

elettronica)) tramite la chiave privata ((e  a  un  soggetto  terzo))

tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  manifesta  e

di  verificare  la  provenienza  e  l’integrita’  di   un   documento

informatico o di un insieme di documenti informatici;

  1. t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto  che

presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante  la

posta elettronica certificata;

u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;

u-quater) identita’  digitale:  la  rappresentazione  informatica

della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,

verificata attraverso l’insieme dei dati  raccolti  e  registrati  in

forma digitale secondo le modalita’  fissate  nel  decreto  attuativo

dell’articolo 64;

  1. v) originali non unici: i documenti per i  quali  sia  possibile

risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti  di

cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in

grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un  messaggio  di

posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

  1. z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. aa) titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica cui  e’

attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per

la  ((sua))  creazione  ((nonche’  alle  applicazioni  per   la   sua

apposizione)) della firma elettronica;

  1. bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
  2. cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui  all’articolo  2,

comma  2,  che  ha  originariamente  formato  per   uso   proprio   o

commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,

o che ne ha la disponibilita’;

  1. dd) interoperabilita’: caratteristica di un sistema informativo,

le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire  in  maniera

automatica  con  altri  sistemi  informativi  per   lo   scambio   di

informazioni e l’erogazione di servizi;

  1. ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema  Pubblico  di

Connettivita’ finalizzata all’interazione tra i  sistemi  informatici

dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati,

delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))

((ff) Linee guida: le regole tecniche  e  di  indirizzo  adottate

secondo il procedimento di cui all’articolo 71.))

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni  di  cui

all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente  l’utilizzo  della  posta  elettronica

certificata e’ ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico

di recapito certificato ((qualificato  ai  sensi  degli  articoli  3,

numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)).

Art. 2

Finalita’ e ambito di applicazione

 

  1. Lo Stato, le  Regioni  e  le  autonomie  locali  assicurano  la

disponibilita’,  la  gestione,   l’accesso,   la   trasmissione,   la

conservazione  e  la  fruibilita’  dell’informazione   in   modalita’

digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con  le

modalita’  piu’   appropriate   e   nel   modo   piu’   adeguato   al

soddisfacimento  degli   interessi   degli   utenti   le   tecnologie

dell’informazione e della comunicazione.

  1. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
  2. a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nel  rispetto  del

riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi

comprese le autorita’ di sistema  portuale,  nonche’  alle  autorita’

amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

  1. b) ai gestori di servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa’

quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

  1. c) alle societa’ a controllo pubblico, come definite nel decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le  societa’  quotate  di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non

rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

  1. Le disposizioni del presente Codice e le relative  Linee  guida

concernenti il documento  informatico,  le  firme  elettroniche  e  i

servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e  conservazione

dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio  digitale  e

le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV,

l’identita’ digitale di cui agli articoli 3-bis  e  64  si  applicano

anche ai privati, ove non diversamente previsto.

  1. Le disposizioni di cui al  capo  V,  concernenti  l’accesso  ai

documenti informatici e la fruibilita’ delle  informazioni  digitali,

si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.

  1. Le disposizioni del presente Codice si applicano  nel  rispetto

della disciplina in materia di trattamento dei dati personali  e,  in

particolare, delle disposizioni del Codice in materia  di  protezione

dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno  2003,

  1. 196;
  2. Le  disposizioni  del  presente   Codice   non   si   applicano

limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni  di  ordine  e

sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria

e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali ,  nonche’

alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di  protezione

civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al  processo

civile, penale, amministrativo, contabile  e  tributario,  in  quanto

compatibili  e  salvo  che  non  sia  diversamente   disposto   dalle

disposizioni in materia di processo telematico. ((52))

6-bis.  Ferma  restando  l’applicabilita’  delle  disposizioni  del

presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e

di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro  delegato,

adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono

stabiliti le modalita’ e i termini di applicazione delle disposizioni

del  presente  Codice  alle  attivita’  e  funzioni  ispettive  e  di

controllo fiscale.

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AGGIORNAMENTO (52)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024 – 23 gennaio

2025, n.  3  (in  G.U.  1a  s.s.  29/1/2025,  n.  5),  ha  dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 9,  terzo  comma,  della

legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la  elezione  dei  Consigli

regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del  decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell’amministrazione

digitale), nella parte in cui non prevedono per l’elettore,  che  non

sia  in  grado  di  apporre  una  firma  autografa  per   certificata

impossibilita’ derivante da un grave impedimento fisico o perche’  si

trova  nelle  condizioni  per  esercitare  il  voto  domiciliare,  la

possibilita’ di sottoscrivere  un  documento  informatico  con  firma

elettronica qualificata, cui e’ associato  un  riferimento  temporale

validamente opponibile ai terzi”.

Sezione II
((Carta della cittadinanza digitale))

Art. 3

Diritto all’uso delle tecnologie

 

  1. Chiunque ha il diritto di usare  ((,  in  modo  accessibile  ed

efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui  al  presente  Codice

nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche  ai

fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione

al  procedimento  amministrativo,  fermi  restando  i  diritti  delle

minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo

e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

1-quinquies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  DICEMBRE  2017,  N.

217)).

1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

Art. 3-bis

Identita’ digitale e Domicilio digitale

 

  1. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line  offerti

dai soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  tramite  la  propria

identita’ digitale e anche attraverso il punto di accesso  telematico

di cui all’articolo 64-bis. (29)

  1. I soggetti di cui all’articolo 2,  comma  2,  i  professionisti

tenuti  all’iscrizione  in  albi  ed  elenchi  e  i  soggetti  tenuti

all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di  dotarsi

di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di  cui  agli  articoli

6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,  chiunque  ha

facolta’ di eleggere o modificare il proprio  domicilio  digitale  da

iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater. Nel caso  in  cui

il  domicilio  eletto  risulti  non  piu’  attivo  si  procede   alla

cancellazione d’ufficio  dall’indice  di  cui  all’articolo  6-quater

secondo le modalita’ fissate nelle Linee guida.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis  e  4-quinquies

sono eletti secondo le modalita’ stabilite con  le  Linee  guida.  Le

persone fisiche  possono  altresi’  eleggere  il  domicilio  digitale

avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis , di quello  reso

disponibile  on-line  dall’Anagrafe   nazionale   della   popolazione

residente (ANPR) di cui  all’articolo  62,  ovvero  recandosi  presso

l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno  l’obbligo  di

fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di  comunicare

ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita’  fissate

nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo  restando  quanto

previsto ai commi 3-bis  e  4-bis,  sono  definite  le  modalita’  di

gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo  6-quater

anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale  eletto

o di impossibilita’ sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica

amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per  la  protezione  dei

dati personali e acquisito il parere della Conferenza  unificata,  e’

stabilita la data a decorrere dalla  quale  le  comunicazioni  tra  i

soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  e  coloro  che  non  hanno

provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis,

avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso  decreto

sono determinate le modalita’ con le quali ai  predetti  soggetti  e’

attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalita’ con le quali,

anche per superare il divario digitale, i  documenti  possono  essere

messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno  accesso  ad

un domicilio digitale.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e’ prevista

dalla normativa vigente una diversa modalita’ di comunicazione  o  di

pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i

gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino

esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso  dichiarato

((.  Per  la  violazione  della  presente  disposizione  si   applica

l’articolo 18-bis)). (28)

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i

soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  possono  predisporre  le

comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale  ovvero

nei casi di domicilio digitale non  attivo,  non  funzionante  o  non

raggiungibile, come  documenti  informatici  sottoscritti  con  firma

digitale o altra firma elettronica  qualificata,  da  conservare  nei

propri archivi,  ed  inviare  agli  stessi,  per  posta  ordinaria  o

raccomandata con avviso  di  ricevimento,  copia  analogica  di  tali

documenti  su  cui  e’  apposto  a  stampa  il  contrassegno  di  cui

all’articolo 23, comma 2-bis  o  l’indicazione  a  mezzo  stampa  del

responsabile pro tempore in sostituzione  della  firma  autografa  ai

sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

ovvero un avviso con le indicazioni delle modalita’ con  le  quali  i

suddetti  documenti  sono  messi  a  disposizione  e  consegnati   al

destinatario.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli

effetti di legge gli obblighi di conservazione e  di  esibizione  dei

documenti  previsti  dalla  legislazione  vigente  laddove  la  copia

analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi

che il documento informatico, da cui la copia  e’  tratta,  e’  stato

predisposto come documento nativo digitale ed e’  disponibile  presso

l’amministrazione. (28)

4-quater. La copia analogica con l’indicazione a mezzo  stampa  del

responsabile  in  sostituzione  della  firma   autografa   ai   sensi

dell’articolo 3 del decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis,  salvo  i

casi in  cui  il  documento  rappresenti,  per  propria  natura,  una

certificazione rilasciata  dall’amministrazione  da  utilizzarsi  nei

rapporti tra privati.

4-quinquies. E’ possibile  eleggere  anche  un  domicilio  digitale

speciale per determinati atti, procedimenti o affari.  In  tal  caso,

ferma restando la validita’ ai fini delle comunicazioni  elettroniche

aventi valore legale,  colui  che  lo  ha  eletto  non  puo’  opporre

eccezioni relative alla forma e alla  data  della  spedizione  e  del

ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

(21)

 

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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art. 4 comma 1, del D.L. 18

ottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17

dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art.  13,  comma  2-quater)

che il decreto ministeriale previsto dal presente  articolo,  qualora

non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla  data  di

entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  D.L.  69/2013

suindicato, e’ adottato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende

come «persona fisica».

Ha inoltre disposto (con l’art. 62, comma 1) che  “Le  disposizioni

di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo

  1. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto,

producono effetti a partire dalla completa  attuazione  dell’ANPR  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2017″.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l’art.  65,

comma 1) che “Il diritto di cui  all’articolo  3-bis,  comma  01,  e’

riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018”.

Art. 4

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 5

(Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche).

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,  sono  obbligati  ad

accettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti

spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento

elettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati

sull’uso del credito telefonico. Tramite la  piattaforma  elettronica

di cui al comma 2, resta ferma la  possibilita’  di  accettare  anche

altre  forme  di  pagamento  elettronico,  senza  discriminazione  in

relazione allo schema di pagamento abilitato per  ciascuna  tipologia

di  strumento  di  pagamento  elettronico  come  definita  ai   sensi

dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015  relativo  alle

commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su

carta.

  1. Al fine di dare  attuazione  al  comma  1,  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri mette a disposizione,  attraverso  il  Sistema

pubblico  di   connettivita’,   una   piattaforma   tecnologica   per

l’interconnessione   e   l’interoperabilita’   tra    le    pubbliche

amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al

fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo  64,

l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta  la

gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152.

2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2,  comma  2,  consentono  di

effettuare pagamenti elettronici tramite la  piattaforma  di  cui  al

comma  2  anche  per  il  pagamento  spontaneo  di  tributi  di   cui

all’articolo  2-bis  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,

convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento  abilitati  eseguono

pagamenti  a  favore  delle  pubbliche   amministrazioni   attraverso

l’utilizzo della piattaforma di  cui  al  comma  2.  Resta  fermo  il

sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 e seguenti  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III ((…)).

2-quinquies.  Tramite  la  piattaforma  di  cui  al  comma  2,   le

informazioni sui  pagamenti  sono  messe  a  disposizione  anche  del

Ministero dell’economia e delle  finanze  –  Dipartimento  Ragioneria

generale dello Stato.

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo’  essere

utilizzata  anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i

pagamenti elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra

soggetti  privati,  tra  cui  la  fatturazione   elettronica   e   la

memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi  giornalieri

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o

del  Ministro   delegato   per   l’innovazione   tecnologica   e   la

digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle

finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della

piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

  1. L’Agenzia per l’Italia digitale,  sentita  la  Banca  d’Italia,

definisce linee guida per l’attuazione del presente articolo e per la

specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e

le modalita’  attraverso  le  quali  il  prestatore  dei  servizi  di

pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative  al

pagamento medesimo.

  1. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

—————

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 6-ter, comma 2) che

” Gli obblighi introdotti per le  amministrazioni  pubbliche  con  le

disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  decorsi  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.”

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l’art.  65,

comma 2) che “L’obbligo per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento

abilitati  di  utilizzare  esclusivamente  la  piattaforma   di   cui

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal  1°  gennaio

2019”.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 8, comma 1)

che “Ai  fini  dell’attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all’Agenda

digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell’Agenda

digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all’articolo

5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche’  i

compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall’Agenzia   per

l’Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei

ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario

straordinario  di  cui  all’articolo  63,  comma   1,   del   decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179”.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  14

dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11

febbraio 2019, n. 12, ha  disposto  (con  l’art.  65,  comma  2)  che

“L’obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di

utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma

2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le

pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019”.

————–

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  30

dicembre 2019, n. 162, ha disposto  (con  l’art.  65,  comma  2)  che

“L’obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di

utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma

2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le

pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020”.

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AGGIORNAMENTO (36)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  16

luglio 2020, n.  76,  ha  disposto  (con  l’art.  65,  comma  2)  che

“L’obbligo per i prestatori di  servizi  di  pagamento  abilitati  di

utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma

2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le

pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”.

Art. 5-bis

(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

 

  1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di

informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e

le amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con  le  medesime

modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano  atti  e

provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e

l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le

modalita’  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

  1. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17,

provvede  alla  verifica  dell’attuazione  del  comma  1  secondo  le

modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

  1. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede

di Conferenza unificata per l’adozione  degli  indirizzi  utili  alla

realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.

Art. 6

((Utilizzo del domicilio digitale))

 

((1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali  sono  effettuate

agli indirizzi inseriti negli elenchi di  cui  agli  articoli  6-bis,

6-ter e 6-quater, o a  quello  eletto  come  domicilio  speciale  per

determinati  atti  o  affari  ai  sensi  dell’articolo  3-bis,  comma

4-quinquies. Le  comunicazioni  elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei

domicili digitali di cui  all’articolo  3-bis  producono,  quanto  al

momento della  spedizione  e  del  ricevimento,  gli  stessi  effetti

giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di

ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo

che la legge disponga  diversamente.  Le  suddette  comunicazioni  si

intendono spedite dal mittente se inviate al  proprio  gestore  e  si

intendono consegnate se rese disponibili al  domicilio  digitale  del

destinatario, salva la prova che la mancata  consegna  sia  dovuta  a

fatto non imputabile al destinatario medesimo. La  data  e  l’ora  di

trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai

terzi se apposte in conformita’ alle Linee guida.))

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

((1-ter.  L’elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e  dei

professionisti e’ l’Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC)

delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all’articolo  6-bis.

L’elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all’articolo  2,

comma 2, lettere a) e b), e’ l’Indice degli indirizzi della  pubblica

amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui

all’articolo 6-ter. L’elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone

fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di

cui al primo e al secondo periodo e’ l’Indice degli  indirizzi  delle

persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui

all’articolo 6-quater.

  1-quater. I soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  notificano

direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo  3-bis  i

propri   atti,   compresi   i   verbali   relativi   alle    sanzioni

amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di  riscossione

e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio  decreto  14  aprile

1910, n. 639,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni  in  ambito

tributario. La conformita’  della  copia  informatica  del  documento

notificato  all’originale   e’   attestata   dal   responsabile   del

procedimento in conformita’ a quanto  disposto  agli  articoli  22  e

23-bis.))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

Art. 6-bis

(Indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle  imprese   e   dei

professionisti).

 

  1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e

dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra  i  soggetti

di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese  e  i  professionisti  in

modalita’ telematica, e’  istituito  il  pubblico  elenco  denominato

Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e  dei

professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

  1. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’  realizzato  a  partire

dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle

imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto

previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.

((Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili  digitali  dei

professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in

elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e

istituiti con legge dello Stato.)) I domicili  digitali  inseriti  in

tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica

con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

2-bis.  L’INI-PEC   acquisisce   dagli   ordini   e   dai   collegi

professionali gli attributi qualificati  dell’identita’  digitale  ai

fini di quanto previsto dal decreto di  cui  all’articolo  64,  comma

2-sexies.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
  2. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento

dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita  l’Agenzia

per l’Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione

operativa dell’Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture

informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del

registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro

60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.

  1. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e

le forme con cui gli ordini e i collegi  professionali  ((nonche’  le

pubbliche amministrazioni)) comunicano all’Indice nazionale di cui al

comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria

competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi  disponibili

dalle Camere di commercio per  il  tramite  delle  proprie  strutture

informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e  aggiornamento  dei

medesimi indirizzi.

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

Art. 6-ter

(Indice ((dei domicili digitali)) delle pubbliche  amministrazioni  e

dei gestori di pubblici servizi).

 

  1. Al fine di assicurare la pubblicita’ dei riferimenti telematici

delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e’

istituito il pubblico elenco  di  fiducia  denominato  “Indice  ((dei

domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei  gestori  di

pubblici servizi”, nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da

utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e

per l’invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le

pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

  1. La  realizzazione  e  la  gestione  dell’Indice  sono  affidate

all’AgID, che puo’ utilizzare a tal fine  elenchi  e  repertori  gia’

formati dalle amministrazioni pubbliche.

  1. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di  pubblici

servizi))  aggiornano  gli  indirizzi  e  i   contenuti   dell’Indice

tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo  le

indicazioni  dell’AgID.  La  mancata  comunicazione  degli   elementi

necessari al completamento dell’Indice e del  loro  aggiornamento  e’

valutata   ai   fini    della    responsabilita’    dirigenziale    e

dell’attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti

responsabili.

Art. 6-quater

(Indice nazionale dei domicili digitali delle  persone  fisiche,  dei

professionisti e degli altri enti  di  diritto  privato,  non  tenuti

all’iscrizione in  albi,  elenchi  o  registri  professionali  o  nel

registro delle imprese).

 

  1. E’ istituito il pubblico elenco  dei  domicili  digitali  delle

persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto

privato non tenuti all’iscrizione  nell’indice  di  cui  all’articolo

6-bis,  nel  quale  sono  indicati  i  domicili   eletti   ai   sensi

dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione  del

presente Indice sono affidate all’AgID, che vi  provvede  avvalendosi

delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia’  deputate

alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. E’  fatta  salva

la facolta’ del professionista, non  iscritto  in  albi,  registri  o

elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di  eleggere  presso

il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio

digitale personale diverso dal primo.

  1. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi  il  domicilio

digitale e’ l’indirizzo  inserito  nell’elenco  di  cui  all’articolo

6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno  diverso  ai  sensi

dell’articolo  3-bis,  comma  1-bis.  Ai  fini  dell’inserimento  dei

domicili dei professionisti nel predetto elenco  il  Ministero  dello

sviluppo  economico  rende  disponibili  all’AgID,  tramite   servizi

informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi  gia’

contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.

  1. AgID provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento

dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell’elenco  di

cui al  presente  articolo  nell’ANPR  e  il  Ministero  dell’interno

provvede  costantemente  all’aggiornamento  e  al  trasferimento  dei

domicili  digitali  delle  persone  fisiche  contenuti  ((nell’ANPR))

nell’elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento

e trasferimento dei dati sono svolte con  le  risorse  disponibili  a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della

((finanza pubblica)).

Art. 6-quinquies

(Consultazione e accesso).

 

  1. La consultazione on-line degli elenchi  di  cui  agli  articoli

6-bis, 6-ter e 6-quater e’ consentita a chiunque senza necessita’  di

autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

  1. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di  cui  agli

articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e’ effettuata secondo le  modalita’

fissate da AgID nelle Linee guida.

  1. In  assenza   di   preventiva   autorizzazione   del   titolare

dell’indirizzo, e’ vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui al

presente articolo ((per l’invio di  comunicazioni  commerciali,  come

definite  dall’articolo  2,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto

legislativo 9 aprile 2003, n. 70)).

  1. Gli elenchi di  cui  agli  articoli  6-bis,  6-ter  e  6-quater

contengono  le  informazioni  relative  alla  elezione,  modifica   o

cessazione del domicilio digitale.

Art. 7.

((Diritto a servizi on-line semplici e integrati))

 

((01. Chiunque  ha  diritto  di  fruire  dei  servizi  erogati  dai

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in  modo

integrato, tramite gli  strumenti  telematici  messi  a  disposizione

dalle  pubbliche  amministrazioni  e  il  punto  di  accesso  di  cui

all’articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29))

  1. I soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  provvedono  alla

riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base  di

una preventiva  analisi  delle  reali  esigenze  ((degli  utenti))  e

rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel  rispetto  delle

disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli  di

qualita’  individuati  e  periodicamente  aggiornati  dall’AgID   con

proprie Linee guida tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica)).

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  2. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2,  comma

2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla

qualita’,  anche  in  termini  di   fruibilita’,   accessibilita’   e

tempestivita’, del servizio reso all’utente stesso e  pubblicano  sui

propri  siti  i  dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di

utilizzo.

  1. In caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente

articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto  di  rivolgersi  al

difensore civico digitale di cui all’articolo 17,)) possono agire  in

giudizio, anche nei termini e con le modalita’ stabilite nel  decreto

legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

 

—————

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l’art.  65,

comma 6) che  “Il  diritto  di  cui  all’articolo  7,  comma  01,  e’

riconosciuto a decorrere dalla  data  di  attivazione  del  punto  di

accesso di cui all’articolo 64-bis”.

Art. 8.

Alfabetizzazione informatica dei cittadini

 

  1. ((Lo Stato e  i  soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,

promuovono iniziative volte a favorire la  diffusione  della  cultura

digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai  minori  e  alle

categorie a rischio di esclusione,  anche  al  fine  di  favorire  lo

sviluppo di competenze di  informatica  giuridica  e  l’utilizzo  dei

servizi  digitali  delle   pubbliche   amministrazioni   con   azioni

specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra

i quali il servizio radiotelevisivo.))

Art. 8-bis.

(Connettivita’ alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea

con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilita’  di

connettivita’ alla rete Internet presso gli uffici pubblici  e  altri

luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico,  sanitario  e

di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non

utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli  utenti

((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall’Agid.

  1. I  soggetti  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,   mettono   a

disposizione degli utenti connettivita’ a banda larga  per  l’accesso

alla rete Internet nei  limiti  della  banda  disponibile  e  con  le

modalita’ determinate dall’AgID.

Art. 9.

Partecipazione democratica elettronica

 

  1. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni

forma di uso delle  nuove  tecnologie  per  promuovere  una  maggiore

partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo

democratico e per  facilitare  l’esercizio  dei  diritti  politici  e

civili ((e migliorare la qualita’ dei propri atti,  anche  attraverso

l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle  risorse  disponibili  a

legislazione vigente, di forme di consultazione  preventiva  per  via

telematica sugli schemi di atto da adottare)).

Art. 10

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

 

Art. 11

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali

Art. 12

Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione  e  delle

comunicazioni nell’azione amministrativa

 

  1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente  la

propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e  della

comunicazione per la realizzazione  degli  obiettivi  di  efficienza,

efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza,  semplificazione

e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza  e  di  non

discriminazione, nonche’ per l’effettivo riconoscimento  dei  diritti

dei  cittadini  e  delle  imprese  di  cui  al  presente  Codice   in

conformita’  agli  obiettivi  indicati  nel   Piano   triennale   per

l’informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  all’articolo

14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi  di  Governo  nell’esercizio  delle  funzioni  di

indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle  direttive

generali per l’attivita’ amministrativa e per la  gestione  ai  sensi

del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,

  1. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di

performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre

2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l’attuazione   delle

disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed  attuazione  delle

disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e  nei  limiti  degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme

restando le eventuali  responsabilita’  penali,  civili  e  contabili

previste dalle norme vigenti.  L’attuazione  delle  disposizioni  del

presente Codice e’ comunque rilevante ai  fini  della  misurazione  e

valutazione  della  performance  organizzativa  ed  individuale   dei

dirigenti.

  1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti  interni,

in quelli con altre amministrazioni e con i  privati,  le  tecnologie

dell’informazione     e     della      comunicazione,      garantendo

l’interoperabilita’ dei sistemi  e  l’integrazione  dei  processi  di

servizio fra le diverse  amministrazioni  nel  rispetto  delle  Linee

guida. (28)

  1. Le   pubbliche   amministrazioni   operano   per    assicurare

l’uniformita’  e  la  graduale  integrazione   delle   modalita’   di

interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese  le

reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro  articolazioni,  da

esse erogati, qualunque sia il canale  di  erogazione,  nel  rispetto

della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso

da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di

proprieta’  dei  predetti  soggetti,  personalizzabili,  al  fine  di

ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle  condizioni

di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici

personali, i soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  nel  rispetto

della disciplina  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,

adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione

delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori  pratiche

e  degli  standard  nazionali,  europei  e  internazionali   per   la

protezione delle proprie reti, nonche’ ((a condizione che sia data al

lavoratore adeguata informazione)) sull’uso sicuro  dei  dispositivi,

anche  attraverso  la  diffusione  di   apposite   linee   guida,   e

disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam  e  microfoni  ((,  previa

informazione alle organizzazioni sindacali)).

3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del  lavoro  agile  quale

modalita’  di  esecuzione  del  rapporto  di  lavoro  subordinato,  i

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano  beni

e  progettano  e  sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i   servizi

informatici con  modalita’  idonee  a  consentire  ai  lavoratori  di

accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo

svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20

maggio 1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e

della legge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello di

sicurezza informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli

standard nazionali ed internazionali per la protezione delle  proprie

reti, nonche’ ((a condizione che  sia  data  al  lavoratore  adeguata

informazione))  sull’uso  sicuro  degli  strumenti   impiegati,   con

particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in

cloud, anche attraverso la diffusione  di  apposite  linee  guida,  e

disciplinando anche la tipologia  di  attivita’  che  possono  essere

svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)).

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

 

—————

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 11,  comma

2) che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  si  applicano

con  riferimento  ai  nuovi  sistemi  informativi   delle   pubbliche

amministrazioni”.

Art. 13.

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

 

  1. Le pubbliche  amministrazioni  ((,  nell’ambito  delle  risorse

finanziarie  disponibili,  attuano  politiche  di  reclutamento   e))

formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso  delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonche’ dei  temi

relativi all’accessibilita’ e alle  tecnologie  assistive,  ai  sensi

dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1  sono  altresi’

volte allo sviluppo delle  competenze  tecnologiche,  di  informatica

giuridica e  manageriali  dei  dirigenti,  per  la  transizione  alla

modalita’ operativa digitale.

Art. 13-bis

(Codice di condotta tecnologica ed esperti)

 

  1. 1. Al fine  di  favorire  la  digitalizzazione  della  pubblica

amministrazione e garantire il  necessario  coordinamento  sul  piano

tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti

di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nell’ambito delle risorse

disponibili, progettano, realizzano e  sviluppano  i  propri  sistemi

informatici  e  servizi  digitali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi

dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di

condotta tecnologica adottato dal Capo dipartimento  della  struttura

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la

trasformazione digitale,  ((sentiti  l’AgID))  e  il  nucleo  per  la

sicurezza cibernetica di cui all’articolo 12, comma  6,  del  decreto

legislativo 18 maggio  2018,  n.  65  e  acquisito  il  parere  della

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore

della presente disposizione.

((2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le  modalita’  di

progettazione, sviluppo e implementazione  dei  progetti,  sistemi  e

servizi digitali delle amministrazioni pubbliche,  nel  rispetto  del

principio di  non  discriminazione,  dei  diritti  e  delle  liberta’

fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro

nazionale di sicurezza cibernetica)).

  1. I soggetti di cui all’articolo 2,  comma  2,  lettera  a),  che

avviano progetti di sviluppo  dei  servizi  digitali  sono  tenuti  a

rispettare il codice di condotta tecnologica ((e possono avvalersi)),

singolarmente o in forma associata, di uno o piu’ esperti in possesso

di  comprovata  esperienza  e  qualificazione   professionale   nello

sviluppo e nella gestione di  processi  complessi  di  trasformazione

tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel  limite  delle

risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo  scopo.

Il  codice  di  condotta  tecnologica  indica  anche  le   principali

attivita’, ivi compresa la formazione del personale, che gli  esperti

svolgono in collaborazione con il  responsabile  per  la  transizione

digitale dell’amministrazione pubblica interessata, nonche’ il limite

massimo  di  durata  dell’incarico,  i  requisiti  di  esperienza   e

qualificazione professionale e il trattamento  economico  massimo  da

riconoscere agli esperti.

4.Nella realizzazione ((e nello sviluppo)) dei sistemi informativi,

e’ sempre assicurata l’integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti

previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche’  la  possibilita’

di  accedere  da  remoto  ad  applicativi,  ((dati   e   informazioni

necessari))  allo  svolgimento  della   prestazione   lavorativa   in

modalita’  agile,  assicurando  un  adeguato  livello  di   sicurezza

informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard

nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,

nonche’ promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso  sicuro

dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la  diffusione  di

apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attivita’

che possono essere svolte.

  1. L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta  tecnologica

da parte dei soggetti interessati  e  puo’  diffidare  i  soggetti  a

conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal codice.  La

progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi  digitali  e

sistemi informatici in violazione del codice di condotta  tecnologica

costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e  di

un rilevante obiettivo da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle

strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore  al  30

per  cento,  della  retribuzione  di  risultato  e  del   trattamento

accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei  dirigenti

competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi  o   incentivi

nell’ambito delle medesime strutture.

Art. 14

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

 

  1. In attuazione del disposto dell’articolo  117,  secondo  comma,

lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  coordinamento

informatico  dei  dati  dell’amministrazione  statale,  regionale   e

locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la

sicurezza e l’interoperabilita’ dei sistemi informatici e dei  flussi

informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso

ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

  1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese

e gli accordi e adottano, attraverso  la  Conferenza  unificata,  gli

indirizzi utili per realizzare  gli  obiettivi  dell’Agenda  digitale

europea e nazionale e  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione

dell’azione   amministrativa   coordinato   e   condiviso    e    per

l’individuazione delle Linee guida. ((La Presidenza del Consiglio dei

ministri, anche avvalendosi dell’AgID,))  assicura  il  coordinamento

informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con  la

finalita’ di progettare  e  monitorare  l’evoluzione  strategica  del

sistema  informativo  della   pubblica   amministrazione,   favorendo

l’adozione  di  infrastrutture  e  standard  che  riducano  i   costi

sostenuti  dalle  amministrazioni  e  migliorino  i  servizi  erogati

((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in  linea

con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali

per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche’  promuovendo   la

consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro  dei  suddetti  sistemi

informativi, anche attraverso la diffusione di apposite  linee  guida

che disciplinano anche la tipologia di attivita’ che  possono  essere

svolte.)).

2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni   tese   a

realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa

coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione

amministrativa   e   implementano   l’utilizzo    delle    tecnologie

dell’informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi

migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalita’ di cui  al

comma 2.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 14-bis

(Agenzia per l’Italia digitale).

 

  1. L’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  (AgID)  e’  preposta   alla

realizzazione  degli  obiettivi  dell’Agenda  Digitale  Italiana,  in

coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del  Consiglio  dei

ministri o dal Ministro delegato, e con  l’Agenda  digitale  europea.

AgID, in particolare, promuove l’innovazione  digitale  nel  Paese  e

l’utilizzo  delle  tecnologie  digitali   nell’organizzazione   della

pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e  le

imprese, nel rispetto dei  principi  di  legalita’,  imparzialita’  e

trasparenza  e  secondo  criteri  di  efficienza,   economicita’   ed

efficacia. Essa presta la  propria  collaborazione  alle  istituzioni

dell’Unione europea e svolge i compiti  necessari  per  l’adempimento

degli obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie  di

competenza.

  1. AgID svolge le funzioni di:
  2. a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide

tecniche, nonche’ di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione

e  sul  rispetto  delle  norme  di  cui  al  presente  Codice,  anche

attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia  di

agenda digitale,  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione,

sicurezza informatica, interoperabilita’ e  cooperazione  applicativa

tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;

  1. b) programmazione  e   coordinamento   delle   attivita’   delle

amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e  della

comunicazione,  mediante  la  redazione  e  la  successiva   verifica

dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella  pubblica

amministrazione  contenente   la   fissazione   degli   obiettivi   e

l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei

sistemi informativi  delle  amministrazioni  pubbliche.  Il  predetto

Piano e’ elaborato dall’AgID, anche  sulla  base  dei  dati  e  delle

informazioni acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 2,  comma  2,

ed e’ approvato dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal

Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

  1. c) monitoraggio delle attivita’ svolte dalle amministrazioni, ivi

inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo  1,  comma

492, lettera a-bis),  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  in

relazione alla loro coerenza con  il  Piano  triennale  di  cui  alla

lettera  b)  e  verifica  dei  risultati  conseguiti  dalle   singole

amministrazioni con particolare riferimento ai costi e  benefici  dei

sistemi  informatici  secondo  le  modalita’  fissate  dalla   stessa

Agenzia;

  1. d) predisposizione, realizzazione e  gestione  di  interventi  e

progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente  o

avvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di

innovazione  ad  essa  assegnati  nonche’  svolgendo   attivita’   di

progettazione e  coordinamento  delle  iniziative  strategiche  e  di

preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

  1. e) promozione della  cultura  digitale  e  della  ricerca  anche

tramite comunita’ digitali regionali;

  1. f) rilascio di pareri tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,

sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte  delle  pubbliche

amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi

relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto  riguarda  la

congruita’  tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo  di  detti

contratti sia superiore a euro 1.000.000,00  nel  caso  di  procedura

negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o  di

procedura aperta. Il parere e’ reso tenendo  conto  dei  principi  di

efficacia, economicita’, ottimizzazione della spesa  delle  pubbliche

amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise  e

standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni

e il miglioramento dei servizi erogati, nonche’  in  coerenza  con  i

principi, i criteri e le indicazioni contenuti  nei  piani  triennali

approvati. Il parere e’  reso  entro  il  termine  di  quarantacinque

giorni dal ricevimento della relativa  richiesta.  Si  applicano  gli

articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive

modificazioni. Copia dei pareri  tecnici  attinenti  a  questioni  di

competenza  dell’Autorita’  nazionale  anticorruzione  e’   trasmessa

dall’AgID a detta Autorita’;

  1. g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e  vincolanti,  sugli

elementi  essenziali  delle  procedure  di  gara  bandite,  ai  sensi

dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  da

Consip  e  dai  soggetti  aggregatori  di  cui  all’articolo  9   del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  concernenti  l’acquisizione  di

beni  e  servizi  relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e

definiti di carattere strategico nel piano triennale.  Il  parere  e’

reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento  della

relativa richiesta e si  applica  l’articolo  17-bis  della  legge  7

agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.  Ai  fini  della

presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della

fornitura o del servizio,  il  valore  economico  del  contratto,  la

tipologia di procedura  che  si  intende  adottare,  il  criterio  di

aggiudicazione e relativa ponderazione, le  principali  clausole  che

caratterizzano  le  prestazioni  contrattuali.  Si   applica   quanto

previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

  1. h) definizione  di  criteri  e  modalita’  per  il  monitoraggio

sull’esecuzione   dei   contratti   da   parte   dell’amministrazione

interessata ((…));

  1. i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del

regolamento  UE  910/2014  in  qualita’  di  organismo  a  tal   fine

designato, sui gestori  di  posta  elettronica  certificata,  sui  ((

soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b) )),  nonche’

sui soggetti, pubblici e privati,  che  partecipano  a  SPID  di  cui

all’articolo 64;  nell’esercizio  di  tale  funzione  l’Agenzia  puo’

irrogare per le violazioni accertate a carico dei  soggetti  vigilati

le sanzioni amministrative di cui all’articolo  32-bis  in  relazione

alla gravita’ della violazione  accertata  e  all’entita’  del  danno

provocato all’utenza;

  1. l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di

legge e dallo Statuto.

  1. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  AgID  svolge  ogni

altra funzione prevista da leggi  e  regolamenti  gia’  attribuita  a

DigitPA,  all’Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per

l’innovazione ((…)).

Art. 15.

Digitalizzazione e riorganizzazione

 

  1. La riorganizzazione strutturale e  gestionale  delle  pubbliche

amministrazioni  volta  al  perseguimento  degli  obiettivi  di   cui

all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu’

esteso  utilizzo   delle   tecnologie   dell’informazione   e   della

comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che  garantisca

il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

  1. In  attuazione  del  comma  1,  le  pubbliche   amministrazioni

provvedono  in  particolare  a  razionalizzare   e   semplificare   i

procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la

modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze

da parte dei cittadini e delle imprese,  assicurando  che  l’utilizzo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  avvenga  in

conformita’ alle prescrizioni  tecnologiche  definite  nelle  ((Linee

guida)).

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei  progetti

di investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto

degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al

comma 2, nonche’ dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai

sensi dell’articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,

n.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,

per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1,  del

citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un

terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

((2-quater. AgID individua, nell’ambito delle Linee guida,  criteri

e modalita’ di attuazione dei commi 2-bis  e  2-ter,  prevedendo  che

ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente  delle  attivita’

previste dai predetti commi nella relazione  sulla  gestione  di  cui

all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.

118.))

  1. La digitalizzazione dell’azione amministrativa e’ attuata dalle

pubbliche  amministrazioni  con  modalita’  idonee  a  garantire   la

partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee  per

lo scambio elettronico di dati e servizi fra le  amministrazioni  dei

Paesi membri dell’Unione europea.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-quinquies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,  CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

Art. 16.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  materia  di

innovazione e tecnologie

 

  1. Per il perseguimento dei fini di cui  al  presente  codice,  il

Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per

l’innovazione e le tecnologie, nell’attivita’  di  coordinamento  del

processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione  dei

programmi, dei  progetti  e  dei  piani  di  azione  formulati  dalle

pubbliche  amministrazioni  centrali  per  lo  sviluppo  dei  sistemi

informativi:

  1. a) definisce con proprie  direttive  le  linee  strategiche,  la

pianificazione e le aree di intervento  dell’innovazione  tecnologica

nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

  1. b) ((approva il piano triennale di cui all’articolo 14-bis, comma

2, lettera b), e)) valuta, sulla  base  di  criteri  e  metodiche  di

ottimizzazione  della  spesa,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse

finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle  singole

amministrazioni centrali;

  1. c) ((promuove  e))  sostiene  progetti   di   grande   contenuto

innovativo,  di  rilevanza  strategica,   di   preminente   interesse

nazionale, con particolare attenzione per  i  progetti  di  carattere

intersettoriale;

  1. d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione

delle nuove tecnologie;

  1. e) ((stabilisce  i))  criteri   in   tema   di   pianificazione,

progettazione,  realizzazione,  gestione,  mantenimento  dei  sistemi

informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali  e

delle loro interconnessioni, nonche’ della loro qualita’  e  relativi

aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato

per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento

sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17

Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

 

  1. Le pubbliche amministrazioni  garantiscono  l’attuazione  delle

linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la  digitalizzazione

dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza  con  le  Linee

guida. A tal fine, ciascuna  pubblica  amministrazione  affida  a  un

unico  ufficio  dirigenziale  generale,  fermo  restando  il   numero

complessivo di tali uffici, la transizione alla  modalita’  operativa

digitale e i conseguenti  processi  di  riorganizzazione  finalizzati

alla  realizzazione  di  un’amministrazione  digitale  e  aperta,  di

servizi  facilmente  utilizzabili  e  di  qualita’,  attraverso   una

maggiore efficienza ed economicita’. Al suddetto ufficio sono inoltre

attribuiti i compiti relativi a:

  1. a) coordinamento   strategico   dello   sviluppo   dei   sistemi

informativi, di telecomunicazione e  fonia,  in  modo  da  assicurare

anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

  1. b) indirizzo e coordinamento dello  sviluppo  dei  servizi,  sia

interni   che   esterni,   forniti   dai   sistemi   informativi   di

telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;

  1. c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e  monitoraggio  della

sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle

infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di

connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo

51, comma 1;

  1. d) accesso dei soggetti disabili agli  strumenti  informatici  e

promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto

dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

  1. e) analisi  periodica  della   coerenza   tra   l’organizzazione

dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie  dell’informazione

e  della  comunicazione,  al  fine  di  migliorare  la  soddisfazione

dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e  i

costi dell’azione amministrativa;

  1. f) cooperazione   alla   revisione    della    riorganizzazione

dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

  1. g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della  pianificazione

prevista per lo sviluppo e la gestione  dei  sistemi  informativi  di

telecomunicazione e fonia;

  1. h) progettazione e coordinamento delle iniziative  rilevanti  ai

fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e

imprese mediante gli strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra

pubbliche  amministrazioni,  ivi   inclusa   la   predisposizione   e

l’attuazione di  accordi  di  servizio  tra  amministrazioni  per  la

realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi    informativi

cooperativi;(28)

  1. i) promozione  delle  iniziative  attinenti  l’attuazione  delle

direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  dal

Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;

  1. j) pianificazione e coordinamento del  processo  di  diffusione,

all’interno  dell’amministrazione,  dei  sistemi   di   identita’   e

domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico,  firma

digitale o firma elettronica qualificata  e  mandato  informatico,  e

delle norme in materia di accessibilita’ e  fruibilita’  nonche’  del

processo di integrazione e interoperabilita’ tra i sistemi e  servizi

dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis.

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni

e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al  fine  di

garantirne  la  compatibilita’  con  gli  obiettivi   di   attuazione

dell’agenda digitale e, in  particolare,  con  quelli  stabiliti  nel

piano triennale di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b).

1-bis. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le

Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il  Corpo

delle capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’

di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo

di quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 e’ dotato  di

adeguate  competenze  tecnologiche,  di   informatica   giuridica   e

manageriali e risponde, con  riferimento  ai  compiti  relativi  alla

transizione,  alla  modalita’  digitale  direttamente  all’organo  di

vertice politico.

1-quater. E’ istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico

per il digitale, a  cui  e’  preposto  un  soggetto  in  possesso  di

adeguati requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’.  Chiunque

puo’ presentare al  difensore  civico  per  il  digitale,  attraverso

apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni

relative a presunte violazioni del presente Codice e  di  ogni  altra

norma in materia di digitalizzazione ed  innovazione  della  pubblica

amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

Il difensore civico, accertata la non  manifesta  infondatezza  della

segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell’AgID  per

l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis. PERIODO  SOPPRESSO

DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31  MAGGIO

2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di  riepilogo

dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria  autonomia  organizzativa,  le

pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni  dello  Stato

individuano l’ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di

livello dirigenziale oppure,  ove  ne  siano  privi,  individuano  un

responsabile per il digitale tra le  proprie  posizioni  apicali.  In

assenza del vertice politico, il  responsabile  dell’ufficio  per  il

digitale  di  cui  al  comma  1  risponde   direttamente   a   quello

amministrativo dell’ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies  possono  esercitare

le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma  associata.  ((E’

fatta salva la facolta’ di avvalersi, mediante apposite convenzioni e

senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del

supporto di societa’ in house.))

 

————-

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d))  che  l’espressione  «cittadini  e  imprese»,  ovunque

ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Art. 18.

(( (Piattaforma nazionale  per  la  governance  della  trasformazione

                            digitale). ))

 

((1.  E’  realizzata  presso  l’AgID   una   piattaforma   per   la

consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in

relazione  ai  provvedimenti  connessi   all’attuazione   dell’agenda

digitale.

  1. AgID identifica  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  della

piattaforma  in  maniera  tale  da  garantire  che  la   stessa   sia

accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati  e  che  sia

idonea a raccogliere suggerimenti e proposte  emendative  in  maniera

trasparente, qualificata ed efficace.

  1. Il   Piano   triennale   per   l’informatica   nella   pubblica

amministrazione  di  cui  all’articolo  14-bis  e’  pubblicato  sulla

piattaforma e aggiornato di anno in anno.

  1. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  lettera  a),

possono pubblicare sulla piattaforma i  provvedimenti  che  intendono

adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e

aggiornamenti   periodici,   gia’   adottati,   aventi   ad   oggetto

l’attuazione dell’agenda digitale.

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),  tengono

conto di suggerimenti e proposte emendative  raccolte  attraverso  la

piattaforma.))

Art. 18-bis

(Violazione degli obblighi di transizione digitale).

 

  1. L’AgID esercita poteri  di  vigilanza,  verifica,  controllo  e

monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di

ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e

digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle

contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l’informatica

nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d’ufficio  ovvero  su

segnalazione del difensore civico  digitale,  all’accertamento  delle

relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all’articolo  2,

comma 2. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo

e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui

all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione

strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di

dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la

trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e’

punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi

prevista ridotta della meta’.

  1. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono  state

commesse una o piu’ violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,

procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,

assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e

documentazione e per chiedere di essere sentito.

  1. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,

assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato

rispetto al tipo e alla gravita’ della violazione, per conformare  la

condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando

le violazioni all’ufficio competente per i procedimenti  disciplinari

di  ciascuna  amministrazione,  nonche’   ai   competenti   organismi

indipendenti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnalazioni

su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

  1. Le  violazioni  accertate  dall’AgID  rilevano  ai  fini  della

misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei

dirigenti responsabili e comportano  responsabilita’  dirigenziale  e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli

13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e

dall’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  1. In  caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,

documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di

trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche’

di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7,  comma  3,

41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter,  comma

5, 64, comma 3­bis, 64-bis del  presente  Codice,  dall’articolo  65,

comma  1,  del  decreto  legislativo  13  dicembre  2017,  n.  217  e

dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

  1. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
  2. 221, ove il soggetto di cui all’articolo 2, comma 2, non ottemperi

all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma  3,

l’AgID irroga la sanzione amministrativa  pecuniaria  nel  minimo  di

euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non

espressamente previsto dal presente  articolo,  la  disciplina  della

legge 24 novembre 1981,  n.  689.  I  proventi  delle  sanzioni  sono

versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per

essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero

dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento  dell’AgID

e per la  restante  parte  al  Fondo  di  cui  all’articolo  239  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  1. Contestualmente all’irrogazione  della  sanzione  nei  casi  di

violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche’ di

violazione degli obblighi di cui all’articolo 13-bis, comma 4, l’AgID

segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  competente  per   l’innovazione   tecnologica   e   la

transizione  digitale  che,   ricevuta   la   segnalazione,   diffida

ulteriormente  il  soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria

condotta agli obblighi previsti dalla  disciplina  vigente  entro  un

congruo termine perentorio, proporzionato al  tipo  e  alla  gravita’

della  violazione,  avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,

potranno essere esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.  Decorso  inutilmente

il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro

delegato per l’innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,

valutata la gravita’ della violazione, puo’ nominare  un  commissario

ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario  non

spettano compensi, indennita’ o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o

ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede  all’esercizio

del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,

secondo comma, della Costituzione, ai  sensi  dell’articolo  8  della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1. L’AgID, con proprio regolamento,  disciplina  le  procedure  di

contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle

sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

  1. All’attuazione della presente disposizione si provvede  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ previste a legislazione

vigente.

((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione

in tutti i casi in cui l’AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti

dalla legge)).

Art. 19

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Capo II
((DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME
ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI))

Sezione I
Documento informatico

Art. 20

Validita’ ed efficacia probatoria dei documenti informatici

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma

scritta e ha  l’efficacia  prevista  dall’articolo  2702  del  Codice

civile quando vi e’ apposta una firma digitale, altro tipo  di  firma

elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque,

e’  formato,  previa  identificazione  informatica  del  suo  autore,

attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai  sensi

dell’articolo 71  con  modalita’  tali  da  garantire  la  sicurezza,

integrita’ e immodificabilita’ del documento e, in maniera  manifesta

e inequivoca, la sua riconducibilita’ all’autore. In tutti gli  altri

casi, l’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il requisito

della forma scritta e  il  suo  valore  probatorio  sono  liberamente

valutabili  in  giudizio,  in  relazione  alle   caratteristiche   di

sicurezza,  integrita’  e  immodificabilita’.  La  data  e  l’ora  di

formazione del documento informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se

apposte in conformita’ alle Linee guida.))

((1-ter.  L’utilizzo   del   dispositivo   di   firma   elettronica

qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di  firma

elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

  1-quater. Restano ferme le  disposizioni  concernenti  il  deposito

degli atti e dei documenti in via telematica  secondo  la  normativa,

anche regolamentare, in materia di processo telematico.))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
  2. Le regole tecniche per la formazione, per la  trasmissione,  la

conservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la

validazione dei documenti informatici, nonche’ quelle in  materia  di

generazione, apposizione  e  verifica  di  qualsiasi  tipo  di  firma

elettronica,  sono  stabilite  ((con  le  Linee  guida)).   ((PERIODO

SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

  1. Con  le  medesime  regole  tecniche  sono  definite  le  misure

tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire  l’integrita’,

la disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute  nel

documento informatico.

  1. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione

dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione  di  documenti

previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti

gli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le

procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)).

Art. 21

((Ulteriori   disposizioni   relative   ai   documenti   informatici,

sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))

 

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata,  le  scritture

private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del

codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,

a pena di nullita’, con firma elettronica  qualificata  o  con  firma

digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13),  del  codice

civile  redatti  su  documento  informatico  o   formati   attraverso

procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di  nullita’,  con

firma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale  ((ovvero  sono

formati con le ulteriori modalita’  di  cui  all’articolo  20,  comma

1-bis, primo periodo)).

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio

2010,  n.  110,  ogni  altro  atto  pubblico  redatto  su   documento

informatico e’ sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita’

con  firma  qualificata  o  digitale.  Le   parti,   i   fidefacenti,

l’interprete e i testimoni  sottoscrivono  personalmente  l’atto,  in

presenza del pubblico ufficiale, con firma  avanzata,  qualificata  o

digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata

agli atti.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  3. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed  alla

loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le

modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro  dell’economia

e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e  le

tecnologie.

Art. 22

(Copie informatiche di documenti analogici).

 

  1. I documenti informatici  contenenti  copia  di  atti  pubblici,

scritture  private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e

documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su  supporto

analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e

dai  pubblici  ufficiali,  hanno  piena  efficacia,  ai  sensi  degli

articoli 2714 e 2715 del codice civile,  se  sono  formati  ai  sensi

dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La  loro  esibizione  e

produzione sostituisce quella dell’originale.

1-bis.  La  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  un

documento analogico e’ prodotta mediante  processi  e  strumenti  che

assicurano che il  documento  informatico  abbia  contenuto  e  forma

identici a quelli del documento analogico da cui  e’  tratto,  previo

raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei

casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la

corrispondenza della forma e del  contenuto  dell’originale  e  della

copia.

  1. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di  documenti

originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa

efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro

conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a

cio’ autorizzato, secondo le Linee guida.

  1. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di  documenti

originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle

Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli  originali  da

cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita’  all’originale  non   e’

espressamente disconosciuta.

  1. Le  copie  formate  ai  sensi  dei  commi  1,  1-bis,  2  e   3

sostituiscono ad ogni effetto  di  legge  gli  originali  formati  in

origine su  supporto  analogico,  e  sono  idonee  ad  assolvere  gli

obblighi  di  conservazione  previsti  dalla  legge,   salvo   quanto

stabilito dal comma 5.

4-bis. Le copie per immagine su  supporto  informatico  di  atti  e

documenti  originali  formati  in  origine  su  supporto   analogico,

depositati   in   procedimenti   giudiziari   civili   definiti   con

provvedimento decisorio non piu’ soggetto a impugnazione da almeno un

anno, sono idonee ad ((assolvere  agli  obblighi))  di  conservazione

previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la  firma  digitale,

ne attesta la conformita’ all’originale e le inserisce nel  fascicolo

informatico  nel  rispetto  della   normativa   anche   regolamentare

concernente il processo civile telematico.  In  tali  casi,  si  puo’

procedere alla distruzione  degli  originali  analogici,  secondo  le

modalita’ previste con decreto del Ministro della giustizia,  sentiti

il Garante per la protezione  dei  dati  personali  e  l’Agenzia  per

l’Italia digitale.

  1. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  4-bis,  con  decreto   del

Presidente del Consiglio  dei  ministri  possono  essere  individuate

particolari tipologie di documenti analogici originali unici  per  le

quali, in  ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,  permane

l’obbligo della conservazione  dell’originale  analogico  oppure,  in

caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita’  all’originale

deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale  a

cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente  ed

allegata al documento informatico.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 23

(Copie analogiche di documenti informatici).

 

  1. Le copie su supporto analogico di documento informatico,  anche

sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o  digitale,

hanno la stessa  efficacia  probatoria  dell’originale  da  cui  sono

tratte  se  la  loro  conformita’  all’originale  in  tutte  le   sue

componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

  1. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del  documento

informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa

efficacia probatoria dell’originale se la  loto  conformita’  non  e’

espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l’obbligo  di

conservazione dell’originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo’  essere

apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con

le ((Linee  guida)),  tramite  il  quale  e’  possibile  accedere  al

documento  informatico,  ovvero  verificare  la  corrispondenza  allo

stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto  ai  sensi  del

primo  periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti   di   legge   la

sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale  e  non  puo’  essere

richiesta la produzione di altra copia analogica  con  sottoscrizione

autografa  del  medesimo  documento  informatico.  ((I  soggetti  che

procedono  all’apposizione  del  contrassegno   rendono   disponibili

gratuitamente  sul  proprio  sito   Internet   istituzionale   idonee

soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)).

Art. 23-bis

(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

 

  1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico,  ad

ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono  tratti,

se prodotti in conformita’ alle ((Linee guida)).

  1. Le copie e gli estratti informatici del documento  informatico,

se prodotti in conformita’ alle vigenti  ((Linee  guida)),  hanno  la

stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte  se  la

loro conformita’  all’originale,  in  tutti  le  sue  componenti,  e’

attestata da un  pubblico  ufficiale  a  cio’  autorizzato  o  se  la

conformita’ non e’  espressamente  disconosciuta.  Resta  fermo,  ove

previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Art. 23-ter

(Documenti amministrativi informatici).

 

  1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con  strumenti

informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti  dalle

stesse, costituiscono informazione primaria ed originale  da  cui  e’

possibile  effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di  supporto,

duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

((1-bis. La copia su  supporto  informatico  di  documenti  formati

dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto  analogico  e’

prodotta  mediante  processi  e  strumenti  che  assicurano  che   il

documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento

analogico  da  cui  e’  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti  o

attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano  adottate

tecniche in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del  contenuto

dell’originale e della copia.))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. Le copie su supporto informatico  di  documenti  formati  dalla

pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da

essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di

legge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita’

all’originale  e’  assicurata  dal  funzionario   a   cio’   delegato

nell’ambito   dell’ordinamento   proprio   dell’amministrazione    di

appartenenza, mediante l’utilizzo della firma  digitale  o  di  altra

firma elettronica qualificata e nel rispetto delle  ((Linee  guida));

in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del  documento

e’  soddisfatto  con  la  conservazione  della  copia   su   supporto

informatico.

((4.  In  materia  di  formazione  e  conservazione  di   documenti

informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le  Linee  guida  sono

definite anche sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita’

culturali e del turismo.))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

5-bis. I documenti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere

fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale,

applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici

di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

  1. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano  gli

articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.

Art. 23-quater

(( (Riproduzioni informatiche).

 

  1. All’articolo   2712   del   codice   civile  dopo  le  parole:

“riproduzioni    fotografiche”    e’   inserita   la   seguente:   “,

informatiche”.))

Sezione II
((Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari))

Art. 24.

Firma digitale

 

  1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un  solo

soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta  o

associata.

  1. L’apposizione  di  firma   digitale   integra   e   sostituisce

l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e  marchi  di

qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

  1. Per la generazione della  firma  digitale  deve  adoperarsi  un

certificato qualificato che, al  momento  della  sottoscrizione,  non

risulti scaduto di validita’ ovvero non risulti revocato o sospeso.

  1. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono  rilevare,

secondo le ((Linee guida)),  la  validita’  del  certificato  stesso,

nonche’  gli  elementi  identificativi  del   titolare   ((di   firma

digitale)) e del certificatore e gli  eventuali  limiti  d’uso.  ((Le

linee guida definiscono altresi’ le modalita’,  anche  temporali,  di

apposizione della firma.))

4-bis. L’apposizione  a  un  documento  informatico  di  una  firma

digitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata

su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a

mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato

annullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno

effetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o

chi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia’  a

conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se

la  firma  elettronica  e’  basata  su  un  certificato   qualificato

rilasciato da un certificatore stabilito in  uno  Stato  non  facente

parte  dell’Unione  europea,  quando  ricorre  una   delle   seguenti

condizioni:

  1. a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento

eIDAS ed e’ qualificato in uno Stato membro;

  1. b) il certificato qualificato e’ garantito da  un  certificatore

stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di  cui  al

medesimo regolamento;

  1. c) il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e’

riconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra

l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 25.

(Firma autenticata)

 

  1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del  codice

civile,  la  firma  elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di  firma

((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o  da  altro  pubblico

ufficiale a cio’ autorizzato.

  1. L’autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante

l’acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di

qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste

nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e’

stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della

sua identita’ personale, della validita’  dell’eventuale  certificato

elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non

e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico.

  1. L’apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico

ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

  1. Se al documento informatico autenticato  deve  essere  allegato

altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il

pubblico  ufficiale  puo’  allegare  copia  informatica   autenticata

dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23((…)).

Art. 26

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 27

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 28

Certificati di firma elettronica qualificata

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. In aggiunta alle informazioni previste  nel  Regolamento  eIDAS

((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata puo’  essere

inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti  all’estero  cui

non risulti attribuito il codice fiscale, si puo’ indicare il  codice

fiscale rilasciato dall’autorita’ fiscale del Paese di  residenza  o,

in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)).

  1. Il certificato di firma elettronica qualificata puo’ contenere,

ove richiesto dal titolare  ((di  firma  elettronica))  o  dal  terzo

interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non  eccedenti

rispetto allo scopo per il quale il certificato e’ richiesto:

  1. a) le   qualifiche   specifiche   del   titolare   ((di   firma

elettronica)),   quali   l’appartenenza   ad   ordini    o    collegi

professionali, la qualifica di pubblico  ufficiale,  l’iscrizione  ad

albi o il  possesso  di  altre  abilitazioni  professionali,  nonche’

poteri di rappresentanza;

  1. b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla

titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di  rappresentanza  di  cui

alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.

  1. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i

quali il certificato puo’ essere usato, ove applicabili.

((c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.))

3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3  sono  riconoscibili  da

parte dei terzi  e  chiaramente  evidenziati  nel  certificato.))  Le

informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute  in

un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili

anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le  modalita’  di

attuazione del presente comma, anche in  riferimento  alle  pubbliche

amministrazioni e agli ordini professionali.

  1. Il  titolare  ((di  firma  elettronica)),   ovvero   il   terzo

interessato  se  richiedente  ai  sensi  del  comma   3,   comunicano

tempestivamente al certificatore il modificarsi o  venir  meno  delle

circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

((4-bis.  Il  certificatore   ha   l’obbligo   di   conservare   le

informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti  anni  decorrenti

dalla scadenza del certificato di firma.))

 

(28)

————-

AGGIORNAMENO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62,  comma

4) che “I certificati qualificati rilasciati  prima  dell’entrata  in

vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE,  sono

considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma  del

regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto  legislativo  n.  82

del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino

alla loro scadenza”.

Art. 29.

((Qualificazione dei fornitori di servizi))

 

  1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o

svolgere l’attivita’ di  gestore  di  posta  elettronica  certificata

((…)) presentano all’AgID domanda  di  qualificazione,  secondo  le

modalita’ fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  16

LUGLIO 2020, N. 76)).

  1. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui  al  comma  1

devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24  del  Regolamento

(UE)  23  luglio  2014,  n.  910/2014,  disporre  di   requisiti   di

onorabilita’, affidabilita’, tecnologici e organizzativi  compatibili

con la disciplina europea, nonche’ di garanzie assicurative  adeguate

rispetto  all’attivita’  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per  l’innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel rispetto della

disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti  in  relazione

alla specifica attivita’ che i soggetti di cui al comma  1  intendono

svolgere.)) Il predetto decreto determina altresi’ i criteri  per  la

fissazione delle tariffe dovute all’AgID  per  lo  svolgimento  delle

predette attivita’, nonche’  i  requisiti  e  le  condizioni  per  lo

svolgimento  delle  attivita’  di  cui  al  comma  1  da   parte   di

amministrazioni pubbliche.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. (29)
  2. La domanda  di  qualificazione  ((…))  si  considera  accolta

qualora non venga  comunicato  all’interessato  il  provvedimento  di

diniego entro  novanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della

stessa.

  1. Il termine di cui al comma 4, puo’ essere sospeso una sola volta

entro trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,

esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o

completino la documentazione presentata e che non  siano  gia’  nella

disponibilita’  del  AgID  o   che   questo   non   possa   acquisire

autonomamente. In tale caso, il termine riprende  a  decorrere  dalla

data di ricezione della documentazione integrativa.

  1. A seguito dell’accoglimento  della  domanda,  il  AgID  dispone

l’iscrizione  del  richiedente  in  un  apposito  elenco  di  fiducia

pubblico,  tenuto  dal  AgID  stesso  e  consultabile  anche  in  via

telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  3. Alle attivita’ previste dal  presente  articolo  si  fa  fronte

nell’ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica.

(28)

————–

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62,  comma

5) che “Il prestatore di servizi che ha presentato  la  relazione  di

conformita’, ai sensi dell’articolo  51  del  regolamento  eIDAS,  e’

considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a  norma  del

predetto regolamento e dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82

del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, fino

al  completamento  della  valutazione  della   relazione   da   parte

dell’AgID”.

—————

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l’art.  65,

comma 8) che “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,

come modificato dal presente decreto, e’ adottato  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino

all’adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni

dell’articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione

previgente all’entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto

2016, n. 179 e  dell’articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all’entrata

in vigore del presente decreto”.

Art. 30

Responsabilita’ dei prestatori di servizi fiduciari qualificati,  dei

gestori di posta elettronica certificata, dei gestori  dell’identita’

digitale e dei conservatori

 

  1. ((I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori  di

posta  elettronica   certificata,   iscritti   nell’elenco   di   cui

all’articolo 29, comma 6, nonche’ i gestori dell’identita’ digitale e

i conservatori di documenti informatici)),  che  cagionano  danno  ad

altri  nello  svolgimento  della  loro  attivita’,  sono  tenuti   al

risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee

a evitare il danno.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  13  DICEMBRE  2017,  N.  217.  Il

prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma  elettronica

qualificata non e’ responsabile dei danni derivanti  dall’uso  di  un

certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo

stesso ai sensi dell’articolo 28, comma 3, a  condizione  che  limiti

d’uso e di valore  siano  chiaramente  riconoscibili  secondo  quanto

previsto dall’articolo 28, comma 3-bis.

Art. 31

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 32

Obblighi del titolare ((di  firma  elettronica  qualificata))  e  del

prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

 

  1. Il titolare del certificato di firma e’ tenuto ad assicurare la

custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione

informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto,  e  ad

adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee  ad  evitare

danno ad altri; e’ altresi’ tenuto  ad  utilizzare  personalmente  il

dispositivo di firma.

  1. Il prestatore di servizi di firma  elettronica  qualificata  e’

tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad

evitare danno a terzi.

  1. Il prestatore di servizi di firma elettronica  qualificata  che

rilascia ((…)) certificati qualificati deve comunque:

  1. a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che

fa richiesta della certificazione;

  1. b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico  nei

modi o nei casi stabiliti dalle ((Linee  guida)),  nel  rispetto  del

decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive

modificazioni;

  1. c) specificare,  nel  certificato   qualificato   su   richiesta

dell’istante, e con il consenso del terzo interessato,  i  poteri  di

rappresentanza o altri titoli relativi all’attivita’ professionale  o

a cariche rivestite, previa verifica della documentazione  presentata

dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

  1. d) attenersi alle ((Linee guida));
  2. e) informare i richiedenti in  modo  compiuto  e  chiaro,  sulla

procedura di certificazione e sui  necessari  requisiti  tecnici  per

accedervi e sulle caratteristiche e  sulle  limitazioni  d’uso  delle

firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

  1. f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235;
  2. g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e  della

sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte

del titolare ((di firma elettronica qualificata))  o  del  terzo  dal

quale  derivino  i  poteri  del  titolare  ((di   firma   elettronica

qualificata))   medesimo,   di   perdita   del   possesso   o   della

compromissione  del  dispositivo  di  firma  o  degli  strumenti   di

autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo  di  firma,

di provvedimento dell’autorita’, di acquisizione della conoscenza  di

cause limitative della capacita’ del titolare ((di firma  elettronica

qualificata)), di sospetti abusi  o  falsificazioni,  secondo  quanto

previsto dalle ((Linee guida));

  1. h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati

elettronici sicuro e tempestivo nonche’  garantire  il  funzionamento

efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di  firma

emessi, sospesi e revocati;

  1. i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di

rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

  1. j) tenere  registrazione,  anche  elettronica,   di   tutte   le

informazioni relative al certificato qualificato  dal  momento  della

sua emissione almeno per venti anni anche al fine  di  fornire  prova

della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

  1. k) non copiare, ne’ conservare, le chiavi private di  firma  del

soggetto  cui  il  prestatore  di  servizi   di   firma   elettronica

qualificata ha fornito il servizio di certificazione;

  1. l) predisporre su  mezzi  di  comunicazione  durevoli  tutte  le

informazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il  servizio   di

certificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti   termini   e

condizioni  relative   all’uso   del   certificato,   compresa   ogni

limitazione dell’uso, l’esistenza di  un  sistema  di  accreditamento

facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e  di  risoluzione  delle

controversie;  dette  informazioni,  che  possono  essere   trasmesse

elettronicamente, devono  essere  scritte  in  linguaggio  chiaro  ed

essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il  servizio  ed

il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;

  1. m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei

certificati con modalita’ tali da garantire che soltanto  le  persone

autorizzate  possano  effettuare   inserimenti   e   modifiche,   che

l’autenticita’ delle informazioni sia verificabile, che i certificati

siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto  nei  casi

consentiti dal titolare  del  certificato  e  che  l’operatore  possa

rendersi conto di qualsiasi evento che  comprometta  i  requisiti  di

sicurezza.  Su  richiesta,  elementi  pertinenti  delle  informazioni

possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento  sul

certificato.

m-bis) garantire il corretto funzionamento e la  continuita’  del

sistema e comunicare immediatamente a AgID e  agli  utenti  eventuali

malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o

interruzione del servizio stesso.

  1. Il prestatore di servizi di firma  elettronica  qualificata  e’

responsabile  dell’identificazione  del  soggetto  che  richiede   il

certificato qualificato di firma anche se tale attivita’ e’  delegata

a terzi.

  1. Il prestatore  di  servizi  di  firma  elettronica  qualificata

raccoglie  i  dati  personali  direttamente  dalla  persona  cui   si

riferiscono o, previo suo esplicito consenso,  tramite  il  terzo,  e

soltanto nella misura necessaria al rilascio e  al  mantenimento  del

certificato, fornendo l’informativa  prevista  dall’articolo  13  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere

raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della

persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis

(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari  qualificati,  per  i

gestori   di   posta   elettronica   certificata,   per   i   gestori

dell’identita’ digitale e per i conservatori)

 

  1. L’AgID  puo’  irrogare  ai  prestatori  di  servizi   fiduciari

qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai  gestori

dell’identita’ digitale e ai soggetti di cui all’articolo  34,  comma

1-bis, lettera b) , che abbiano violato gli obblighi del  Regolamento

eIDAS o del presente Codice relative alla  prestazione  dei  predetti

servizi, sanzioni amministrative in  relazione  alla  gravita’  della

violazione accertata e all’entita’ del  danno  provocato  all’utenza,

per importi da un minimo di euro  40.000,00  a  un  massimo  di  euro

400.000,00, fermo restando il diritto  al  risarcimento  del  maggior

danno. Le sanzioni per le violazioni commesse  dai  soggetti  di  cui

all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo  in

euro 4.000,00 e nel massimo in  euro  40.000,00.  Le  violazioni  del

presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli  interessi

di una pluralita’  di  utenti  o  relative  a  significative  carenze

infrastrutturali  o  di  processo  del  fornitore  di   servizio   si

considerano gravi.  AgID,  laddove  accerti  tali  gravi  violazioni,

dispone  altresi’  la  cancellazione  del  fornitore   del   servizio

dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o

qualificazione per un periodo fino ad un  massimo  di  due  anni.  Le

sanzioni vengono irrogate dal direttore generale  dell’AgID  ((…)).

Si applica, in quanto  compatibile,  la  disciplina  della  legge  24

novembre 1981, n. 689.

1-bis. L’AgID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e

diffida i soggetti a conformare la  propria  condotta  agli  obblighi

previsti dalla disciplina vigente.

  1. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora

si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti  di

cui al comma 1 che determini l’interruzione del servizio,  ovvero  in

caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio

a AgID o agli utenti, ai sensi dell’articolo  32,  comma  3,  lettera

m-bis),   AgID,   ferma   restando   l’irrogazione   delle   sanzioni

amministrative, diffida altresi’ i soggetti  di  cui  al  comma  1  a

ripristinare  la  regolarita’  del  servizio  o  ad   effettuare   le

comunicazioni previste. Se  l’interruzione  del  servizio  ovvero  la

mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso  di  un

biennio, successivamente alla prima diffida si  applica  la  sanzione

della cancellazione dall’elenco pubblico.

  1. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 puo’ essere applicata la

sanzione   amministrativa   accessoria   della   pubblicazione    dei

provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo  la  legislazione

vigente in materia di pubblicita’ legale.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 33.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))

Art. 34

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

 

  1. Ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista,  di  documenti

informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

  1. a) possono svolgere direttamente  l’attivita’  di  rilascio  dei

certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di  qualificarsi

ai  sensi  dell’articolo  29;  tale  attivita’  puo’  essere   svolta

esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche’  di

categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.

26 AGOSTO 2016, N. 179;

  1. b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o

di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente  normativa

in materia di contratti pubblici.

1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni   possono   procedere   alla

conservazione dei documenti informatici:

  1. a) all’interno della propria struttura organizzativa;
  2. b) affidandola, in modo totale o parziale,  nel  rispetto  della

disciplina vigente, ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati  ((che

possiedono i requisiti di qualita’,  di  sicurezza  e  organizzazione

individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida

di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e  conservazione

dei documenti informatici nonche’ in un regolamento sui  criteri  per

la fornitura dei servizi di conservazione dei  documenti  informatici

emanato  da  AgID,  avuto  riguardo  all’esigenza  di  assicurare  la

conformita’  dei  documenti  conservati  agli  originali  nonche’  la

qualita’ e la sicurezza del sistema di conservazione.))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 35.

Dispositivi  sicuri  e  procedure  per  la  generazione  della  firma

qualificata

 

  1. I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate   per   la

generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali

da garantire che la chiave privata:

  1. a) sia riservata;
  2. b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta

da contraffazioni;

  1. c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare  dall’uso

da parte di terzi.

1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  i  dispositivi

per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo

elettronico  soddisfano  i  requisiti  di  cui  all’Allegato  II  del

Regolamento eIDAS.

  1. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al  comma  1  devono

garantire l’integrita’ dei documenti informatici a cui  la  firma  si

riferisce.  I  documenti  informatici  devono  essere  presentati  al

titolare  ((di  firma  elettronica)),  prima  dell’apposizione  della

firma, chiaramente e senza ambiguita’, e si deve richiedere  conferma

della volonta’ di generare la firma  secondo  quanto  previsto  dalle

((Linee guida)).

  1. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte

con procedura automatica. La firma con procedura automatica e’ valida

se apposta previo consenso del titolare all’adozione della  procedura

medesima.

  1. I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di

certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al

comma 5.

  1. La conformita’ dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la

creazione di una  firma  elettronica  qualificata  o  di  un  sigillo

elettronico prescritti dall’Allegato  II  del  regolamento  eIDAS  e’

accertata,  in  Italia,  dall’Organismo   di   certificazione   della

sicurezza  informatica  in  base  allo  schema   nazionale   per   la

valutazione  e  certificazione  di  sicurezza   nel   settore   della

tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del  Ministro   per

l’innovazione e le tecnologie,  di  concerto  con  i  Ministri  delle

comunicazioni, delle attivita’ produttive  e  dell’economia  e  delle

finanze. L’attuazione dello schema  nazionale  non  deve  determinare

nuovi o maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato.  Lo  schema

nazionale puo’ prevedere altresi’ la valutazione e la  certificazione

relativamente ad ulteriori criteri europei ed  internazionali,  anche

riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al  settore  suddetto.

La valutazione della conformita’ del sistema  e  degli  strumenti  di

autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e’

effettuata dall’Agenzia  per  l’Italia  digitale  in  conformita’  ad

apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere

obbligatorio  dell’Organismo  di   certificazione   della   sicurezza

informatica.

  1. La conformita’ di cui al comma 5  e’  inoltre  riconosciuta  se

accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro

e notificato ai sensi dell’articolo  30,  comma  2,  del  Regolamento

eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo  precedente,  la

valutazione della  conformita’  del  sistema  e  degli  strumenti  di

autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e’

effettuata dall’AgID in conformita’ alle linee guida di cui al  comma

Art. 36

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

 

  1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
  2. a) revocato   in   caso   di   cessazione   dell’attivita’   del

certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37;

  1. b) revocato  o  sospeso  in  esecuzione  di   un   provvedimento

dell’autorita’;

  1. c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o  del

terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le  modalita’

previste nel presente codice;

  1. d) revocato o sospeso in  presenza  di  cause  limitative  della

capacita’ del titolare o di abusi o falsificazioni.

  1. Il certificato qualificato puo’,  inoltre,  essere  revocato  o

sospeso nei casi previsti dalle ((Linee guida))  ((,  per  violazione

delle regole tecniche ivi contenute)).

  1. La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato   qualificato,

qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione

della lista che lo contiene.  Il  momento  della  pubblicazione  deve

essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

  1. Le modalita’ di revoca o sospensione sono previste nelle ((Linee

guida)).

Art. 37.

Cessazione dell’attivita’

 

  1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che  intende

cessare l’attivita’ deve, almeno sessanta giorni prima della data  di

cessazione, darne avviso al ((AgID))  e  informare  senza  indugio  i

titolari dei certificati da  lui  emessi  specificando  che  tutti  i

certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

  1. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la

rilevazione della documentazione da parte di altro  ((prestatore))  o

l’annullamento della stessa.  L’indicazione  di  un  ((prestatore  di

servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di  tutti

i certificati non scaduti al momento della cessazione.

  1. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del

registro dei certificati e della relativa documentazione.

  1. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell’attivita’ del

((prestatore di cui al comma 1)) tramite l’elenco di cui all’articolo

29, comma 6.

4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria

attivita’ senza indicare, ai sensi del comma 2,  ((un  prestatore  di

servizi fiduciari  qualificato))  sostitutivo  e  non  si  impegni  a

garantire la conservazione e la disponibilita’  della  documentazione

prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e  delle  ultime

liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito  presso  ((AgID))

che ne garantisce la conservazione e la disponibilita’.

((4-ter. Nel caso in cui il  prestatore  di  cui  al  comma  1  non

ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo,  AgID  intima

al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta

giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si

applicano  le  sanzioni  di  cui  all’articolo  32-bis;  le  sanzioni

pecuniarie previste dal predetto  articolo  sono  aumentate  fino  al

doppio.))

Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))

Art. 38.

Trasferimenti di fondi

 

  1. Il trasferimento in  via  telematica  di  fondi  tra  pubbliche

amministrazioni e tra queste e soggetti privati e’ effettuato secondo

le  ((Linee  guida))  ((,  sentiti  il  Dipartimento  della  funzione

pubblica,  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell’economia  e  delle

finanze, nonche’)) il Garante per la protezione dei dati personali  e

la Banca d’Italia.

Art. 39.

Libri e scritture

 

  1. I libri, i  repertori  e  le  scritture,  ivi  compresi  quelli

previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e  degli  archivi

notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati  e

conservati su supporti informatici in conformita’  alle  disposizioni

del presente codice e secondo le ((Linee guida)).

Capo III
((GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA’ DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI))
((Sezione I
Documenti della pubblica amministrazione))

Art. 40.

Formazione di documenti informatici

 

  1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali  dei  propri

documenti, inclusi  quelli  inerenti  ad  albi,  elenchi  e  pubblici

registri, con mezzi informatici secondo le  disposizioni  di  cui  al

presente codice e le ((Linee guida)).

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 40-bis

(Protocollo informatico)

 

  1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi

dell’articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che ((provengono  da  o  sono

inviate a domicili  digitali  eletti  ai  sensi  di  quanto  previsto

all’articolo 3-bis,)) nonche’ le istanze e le  dichiarazioni  di  cui

all’articolo 65 in conformita’ alle ((Linee guida)).

Art. 40-ter

(( (Sistema pubblico di ricerca documentale).))

 

((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo  sviluppo

e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca  dei

documenti soggetti a obblighi di pubblicita’ legale, trasparenza o  a

registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del

Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  di  cui

all’articolo  40-bis  e  dei  fascicoli  dei  procedimenti   di   cui

all’articolo 41, nonche’ a consentirne l’accesso on-line ai  soggetti

che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.))

((Sezione II
Gestione e conservazione dei documenti))

Art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

 

  1. Le  pubbliche   amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti

amministrativi utilizzando le tecnologie  dell’informazione  e  della

comunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro

competenza,   esse    forniscono    gli    opportuni    servizi    di

interoperabilita’ ((o integrazione)), ai  sensi  di  quanto  previsto

((dagli articoli 12 e 64-bis)).

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

  1. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie

in un fascicolo informatico gli  atti,  i  documenti  e  i  dati  del

procedimento   medesimo   da   chiunque   formati;   all’atto   della

comunicazione dell’avvio del procedimento ai  sensi  dell’articolo  8

della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le

modalita’  per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di   cui

all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (28)

2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e’  realizzato  garantendo   la

possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte

le amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli  interessati,

nei limiti ed alle  condizioni  previste  dalla  disciplina  vigente,

attraverso i servizi di cui agli articoli  40-ter  e  64-bis))((Le

Linee   guida))   per   la   costituzione,   l’identificazione    ((,

l’accessibilita’ attraverso i suddetti  servizi))  e  l’utilizzo  del

fascicolo ((sono dettate dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 e)) sono

conformi ai principi di una corretta  gestione  documentale  ed  alla

disciplina della formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione

del documento informatico, ivi  comprese  le  regole  concernenti  il

protocollo informatico ed il sistema  pubblico  di  connettivita’,  e

comunque    rispettano    i    criteri    dell’interoperabilita’    e

((dell’integrazione)).

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

  1. a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che  cura  la

costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

  1. b) delle altre amministrazioni partecipanti;
  2. c) del responsabile del procedimento;
  3. d) dell’oggetto del procedimento;
  4. e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal

comma 2-quater.

e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo  ((apposto  con

modalita’  idonee  a  consentirne  l’indicizzazione  e   la   ricerca

attraverso il sistema di cui all’articolo 40-ter nel  rispetto  delle

Linee guida)).

2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree a cui  hanno

accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa

individuati; esso  e’  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta

collocazione,  la  facile  reperibilita’  e  la  collegabilita’,   in

relazione al contenuto ed alle finalita’, ((dei singoli documenti. Il

fascicolo informatico)) e’ inoltre costituito in  modo  da  garantire

l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge

  1. 241 del 1990 ((e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo

14 marzo  2013,  n.  33,  nonche’  l’immediata  conoscibilita’  anche

attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per

via telematica, dello stato  di  avanzamento  del  procedimento,  del

nominativo  e  del  recapito   elettronico   del   responsabile   del

procedimento. AgID detta, ai  sensi  dell’articolo  71,  Linee  guida

idonee a garantire l’interoperabilita’ tra i sistemi di gestione  dei

fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter  e

64-bis)).

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

————–

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d)) che l’ espressione  «chiunque»,  ovunque  ricorra,  si

intende come «soggetti giuridici».

Art. 42.

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

 

  1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra

costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti  e

degli atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna  la

conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani

di sostituzione degli archivi cartacei con archivi  informatici,  nel

rispetto delle ((Linee guida)).

Art. 43.

((Conservazione ed esibizione dei documenti))

 

((1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti  si

intendono soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di

documenti informatici, se le relative procedure  sono  effettuate  in

modo tale da garantire la conformita’ ai documenti originali  e  sono

conformi alle Linee guida.))

1-bis. Se il documento informatico e’ conservato per legge  da  uno

dei soggetti di cui all’articolo  2,  comma  2,  cessa  l’obbligo  di

conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che  possono  in

ogni momento richiedere accesso al  documento  stesso  ((ai  medesimi

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Le  amministrazioni  rendono

disponibili a cittadini ed imprese i  predetti  documenti  attraverso

servizi on-line accessibili previa  identificazione  con  l’identita’

digitale di cui all’articolo 64 ed integrati con  i  servizi  di  cui

agli articoli 40-ter e 64-bis)).

  1. Restano  validi  i  documenti  degli  archivi,   le   scritture

contabili, la corrispondenza ed ogni  atto,  dato  o  documento  gia’

conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto

ottico o con altro processo idoneo a  garantire  la  conformita’  dei

documenti agli originali  ((ai  sensi  della  disciplina  vigente  al

momento   dell’invio   dei   singoli   documenti   nel   sistema   di

conservazione)).

  1. I documenti informatici, di cui e’ prescritta la  conservazione

per legge o regolamento, possono essere archiviati  per  le  esigenze

correnti anche con modalita’  cartacee  e  sono  conservati  in  modo

permanente  con  modalita’  digitali,  nel  rispetto  delle   ((Linee

guida)).

  1. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni

e   le   attivita’   culturali   sugli   archivi   delle    pubbliche

amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole

interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44.

Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

 

  1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche

amministrazioni, di cui all’articolo 52 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ organizzato e  gestito,

anche in  modo  da  assicurare  l’indicizzazione  e  la  ricerca  dei

documenti e  fascicoli  informatici  attraverso  il  sistema  di  cui

all’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema  di  gestione  dei  documenti  informatici  delle

pubbliche amministrazioni e’ gestito da  un  responsabile  che  opera

d’intesa con il dirigente dell’ufficio di  cui  all’articolo  17  del

presente Codice, il responsabile del trattamento dei  dati  personali

di cui all’articolo 29 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.

196,  ove  nominato,  e  con  il  responsabile  del   sistema   della

conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche

amministrazioni, nella definizione  e  gestione  delle  attivita’  di

rispettiva competenza. Almeno  una  volta  all’anno  il  responsabile

della gestione dei documenti informatici provvede  a  trasmettere  al

sistema di conservazione i fascicoli e le  serie  documentarie  anche

relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. ((In tutti i casi in cui  la  legge  prescrive  obblighi  di

conservazione, anche a carico di soggetti privati,  il  sistema))  di

conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in  esso

conservato,    caratteristiche    di    autenticita’,     integrita’,

affidabilita’,  leggibilita’,  reperibilita’,  secondo  le  modalita’

indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che  opera  d’intesa

con il responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali,  con  il

responsabile della  sicurezza  e  con  il  responsabile  dei  sistemi

informativi, puo’ affidare, ai sensi dell’articolo 34,  comma  1-bis,

lettera b), la  conservazione  dei  documenti  informatici  ad  altri

soggetti,  pubblici  o   privati,   che   offrono   idonee   garanzie

organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali.  Il

responsabile della conservazione della pubblica amministrazione,  che

opera d’intesa, oltre che con i responsabili di cui al  comma  1-bis,

anche con il responsabile della  gestione  documentale,  effettua  la

conservazione  dei  documenti  informatici  secondo  quanto  previsto

all’articolo 34, comma 1-bis.

Art. 44-bis

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))

((29))

 

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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217  ha  disposto  (con  l’art.  65,

comma 8) che “Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005,

come modificato dal presente decreto, e’ adottato  entro  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fino

all’adozione del predetto decreto, restano efficaci  le  disposizioni

dell’articolo 29, comma 3, dello stesso  decreto  nella  formulazione

previgente all’entrata in vigore del decreto  legislativo  26  agosto

2016, n. 179 e  dell’articolo  44-bis,  commi  2  e  3,  del  decreto

legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente  all’entrata

in vigore del presente decreto”.

Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione

 

  1. I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  idoneo

ad accertarne la ((…)) provenienza, soddisfano il  requisito  della

forma scritta e la loro  trasmissione  non  deve  essere  seguita  da

quella del documento originale. (28)

  1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende

spedito dal mittente se inviato al  proprio  gestore,  e  si  intende

consegnato  al  destinatario  se   reso   disponibile   all’indirizzo

elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  elettronica

del destinatario messa a disposizione dal gestore.

————–

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d)) che  l’espressione  «chiunque»,  ovunque  ricorra,  si

intende come «soggetti giuridici».

Art. 46.

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

 

  1. Al fine di garantire  la  riservatezza  dei  dati  sensibili  o

giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1,  lettere  d)  ed  e),  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i  documenti  informatici

trasmessi ad altre pubbliche  amministrazioni  per  via  ((digitale))

possono  contenere  soltanto  ((i   dati   sensibili   e   giudiziari

consentiti)) da legge  o  da  regolamento  e  indispensabili  per  il

perseguimento delle finalita’ per le quali sono acquisite.

Art. 47

Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

 

  1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche  amministrazioni

avvengono  mediante  l’utilizzo  della   posta   elettronica   o   in

cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini  del  procedimento

amministrativo una volta che ne sia  verificata  la  provenienza.  Il

documento   puo’   essere,   altresi’,   reso   disponibile    previa

comunicazione delle modalita’ di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma  1,  ferma

restando l’eventuale responsabilita’  per  danno  erariale,  comporta

responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare.

  1. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni  sono

valide se:

  1. a) sono sottoscritte con firma digitale o altro  tipo  di  firma

elettronica qualificata;

  1. b) ovvero  sono  dotate  di  segnatura  di  protocollo  di   cui

all’articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445;

  1. c) ovvero  e’  comunque  possibile  accertarne   altrimenti   la

provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o  dalle

((Linee guida)). E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti

a mezzo fax;

  1. d) ovvero trasmesse  attraverso  sistemi  di  posta  elettronica

certificata di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11

febbraio 2005, n. 68.

  1. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),))

provvedono ad  istituire  e  pubblicare  ((nell’Indice  dei  domicili

digitali delle pubbliche amministrazioni e dei  gestori  di  pubblici

servizi)) almeno una casella di  posta  elettronica  certificata  per

ciascun registro  di  protocollo.  ((Le  pubbliche  amministrazioni))

utilizzano per le comunicazioni tra  l’amministrazione  ed  i  propri

dipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di

comunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei

dati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al

grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48.

(Posta elettronica certificata)

 

  1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano  di

una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene  mediante

la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del  Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre  soluzioni

tecnologiche individuate con le Linee guida.

  1. La trasmissione del documento informatico per  via  telematica,

effettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge

disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

  1. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un  documento

informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi

se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,

ovvero conformi alle Linee guida.

((31))

 

————–

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come  modificato  dal  D.L.  14

dicembre 2018, n. 135,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  11

febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l’art. 65, comma 7)  che  “Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  l’Agenzia

per l’Italia digitale  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali,  sono  adottate  le  misure  necessarie  a  garantire   la

conformita’ dei servizi di posta elettronica certificata di cui  agli

articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,  al

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 23 luglio 2014,  in  materia  di  identificazione  elettronica  e

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

e che abroga la direttiva 1999/93/CE.  A  far  data  dall’entrata  in

vigore del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto

legislativo n. 82 del 2005 e’ abrogato”.

Art. 49.

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

 

  1. Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica

di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non

possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,

duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo

informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o

sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi

per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro

natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere

rese pubbliche.

  1. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti

trasmessi  per  via  telematica  si  considerano,  nei  confronti del

gestore  del  sistema  di trasporto delle informazioni, di proprieta’

del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ((, IDENTITA’ DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE))
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50

Disponibilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni

 

  1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,  raccolti,

conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie

dell’informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la

fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate

dall’ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e

dai privati; restano salvi i  limiti  alla  conoscibilita’  dei  dati

previsti dalle leggi e  dai  regolamenti,  le  norme  in  materia  di

protezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  della   normativa

comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni  del  settore

pubblico.

  1. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le

esclusioni di cui all’articolo 2, comma  6,  salvi  i  casi  previsti

dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  nel  rispetto

della normativa in materia di protezione dei dati personali, e’  reso

accessibile   e   fruibile   alle   altre   amministrazioni    quando

l’utilizzazione del  dato  sia  necessaria  per  lo  svolgimento  dei

compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a

carico di quest’ultima, salvo  per  la  prestazione  di  elaborazioni

aggiuntive; e’ fatto comunque salvo il disposto  degli  articoli  43,

commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

2-bis. Le  pubbliche  amministrazioni,  nell’ambito  delle  proprie

funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei propri  dati  anche

in  combinazione  con  quelli  detenuti  da  altri  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al  comma  1.

La predetta attivita’ si  svolge  secondo  le  modalita’  individuate

dall’AgID con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche  amministrazioni  certificanti  detentrici  dei

dati di cui al comma 1  ne  assicurano  la  fruizione  da  parte  dei

soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni

detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati  di

cui all’articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n.  445,  conferma  scritta  della  corrispondenza  di

quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa  custoditi,  con

le modalita’ di cui all’articolo 71, comma 4  del  medesimo  decreto.

((38))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo  a  un

altro non modifica la titolarita’ del dato e del  trattamento,  ferme

restando le responsabilita’  delle  amministrazioni  che  ricevono  e

trattano il dato in qualita’ di titolari  autonomi  del  trattamento.

((38))

3-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021,  N.  108.  L’inadempimento

dell’obbligo di rendere disponibili i  dati  ai  sensi  del  presente

articolo  costituisce  mancato  raggiungimento   di   uno   specifico

risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti

responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non

inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del

trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei

dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o

incentivi nell’ambito delle medesime strutture. ((38))

 

————-

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3)  che

“Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l’efficacia  delle

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per  l’attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta

subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del

Consiglio dell’Unione europea”.

Art. 50-bis

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 50-ter

(Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

 

  1. La  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   promuove   la

progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione  di  una  Piattaforma

Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e

l’utilizzo  del  patrimonio  informativo  detenuto,   per   finalita’

istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  nonche’

la condivisione  dei  dati  tra  i  soggetti  che  hanno  diritto  ad

accedervi  ai  fini  dell’attuazione   dell’articolo   50   e   della

semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  dei  cittadini  e

delle imprese, in conformita’ alla disciplina vigente. (38)

  1. La  Piattaforma  Digitale  Nazionale  Dati  e’  gestita   dalla

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   e’   costituita   da

un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilita’

dei  sistemi  informativi  e  delle  basi  di  dati  delle  pubbliche

amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le finalita’ di

cui al comma 1, mediante  l’accreditamento,  l’identificazione  e  la

gestione dei livelli di  autorizzazione  dei  soggetti  abilitati  ad

operare sulla stessa,  nonche’  la  raccolta  e  conservazione  delle

informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate  suo

tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la

messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati,

di  interfacce  di  programmazione  delle  applicazioni   (API).   Le

interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il  supporto  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e  in  conformita’  alle  Linee

guida AgID in materia interoperabilita’, sono raccolte nel  “catalogo

API” reso disponibile dalla Piattaforma ai  soggetti  accreditati.  I

soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad  accreditarsi

alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere  disponibili

le proprie basi dati senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica. In fase di  prima  applicazione,  la  Piattaforma  assicura

prioritariamente l’interoperabilita’ con le basi di dati di interesse

nazionale di cui all’articolo 60, comma 3-bis e con  le  banche  dati

dell’Agenzie delle entrate individuate  dal  Direttore  della  stessa

Agenzia. L’AgID, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali e acquisito il parere della Conferenza  unificata,  di  cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta

linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e  criteri  di

sicurezza,   di    accessibilita’,    di    disponibilita’    e    di

interoperabilita’  per  la  gestione  della  piattaforma  nonche’  il

processo di accreditamento e di fruizione  del  catalogo  API  con  i

limiti e le condizioni di accesso volti  ad  assicurare  il  corretto

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (38)

2-bis. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro

delegato per l’innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale,

ultimati i test e le prove tecniche di corretto  funzionamento  della

piattaforma, fissa il termine  entro  il  quale  i  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a

sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le

proprie basi dati. (38)

  1. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono  conservati,

ne’ comunque trattati, oltre quanto strettamente  necessario  per  le

finalita’ di cui  al  comma  1,  i  dati,  che  possono  essere  resi

disponibili, attinenti  a  ordine  e  sicurezza  pubblica,  difesa  e

sicurezza nazionale, difesa  civile  e  soccorso  pubblico,  indagini

preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non

possono comunque essere conferiti, conservati, ne’  trattati  i  dati

coperti da segreto o riservati nell’ambito delle materie indicate  al

periodo precedente.

  1. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei  ministri

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

disposizione,, di concerto con il  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze e il  Ministero  dell’interno,  sentito  il  Garante  per  la

protezione dei dati personali e acquisito il parere della  Conferenza

Unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e’  stabilita  la  strategia  nazionale  dati.  Con  la

strategia nazionale dati sono identificate le tipologie, i limiti, le

finalita’ e le modalita’ di messa a disposizione, su richiesta  della

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dei  dati   aggregati   e

anonimizzati di cui sono titolari i soggetti di cui  all’articolo  2,

comma 2, in apposita  infrastruttura  tecnologica  della  Piattaforma

Digitale  Nazionale  Dati  finalizzata  al  supporto   di   politiche

pubbliche basate sui dati, separata  dall’infrastruttura  tecnologica

dedicata all’interoperabilita’ dei  sistemi  informativi  di  cui  al

comma 2. Il decreto di cui  al  presente  comma  e’  comunicato  alle

Commissioni parlamentari competenti. (38)

  1. L’inadempimento   dell’obbligo   di   rendere   disponibili   e

accessibili  le  proprie  basi  dati  ovvero  i  dati   aggregati   e

anonimizzati costituisce  mancato  raggiungimento  di  uno  specifico

risultato  e  di  un  rilevante  obiettivo  da  parte  dei  dirigenti

responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione,  non

inferiore al 30 per cento, della  retribuzione  di  risultato  e  del

trattamento accessorio collegato  alla  performance  individuale  dei

dirigenti  competenti,  oltre  al  divieto  di  attribuire  premi   o

incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

  1. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale  Nazionale

Dati  non  modifica  la  disciplina  relativa  alla  titolarita’  del

trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita’  ai  sensi

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore  della

Piattaforma nonche’ le responsabilita’ dei soggetti  accreditati  che

trattano i dati in qualita’ di titolari autonomi del trattamento.

  1. Resta fermo che i soggetti di  cui  all’articolo  2,  comma  2,

possono continuare a utilizzare anche i sistemi di  interoperabilita’

gia’ ((attivi)).

  1. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con  le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione

vigente.

 

————-

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3)  che

“Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l’efficacia  delle

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per  l’attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta

subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del

Consiglio dell’Unione europea”.

Art. 50-quater

(Disponibilita’ dei dati  generati  nella  fornitura  di  servizi  in

concessione)

 

  1. Al  fine  di  promuovere  la  valorizzazione   del   patrimonio

informativo pubblico, per fini statistici  e  di  ricerca  e  per  lo

svolgimento    dei    compiti    istituzionali    delle     pubbliche

amministrazioni, nei contratti  e  nei  capitolati  con  i  quali  le

pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di  servizi  in

concessione e’  previsto  l’obbligo  del  concessionario  di  rendere

disponibili all’amministrazione concedente ((, che  a  sua  volta  li

rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi

fini e nel rispetto dell’articolo 50,))  tutti  i  dati  acquisiti  e

generati nella fornitura del servizio agli utenti  e  relativi  anche

all’utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,  come  dati

di tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel

rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il  Garante  per

la protezione dei dati personali.

Art. 51.

Sicurezza ((e disponibilita’)) dei dati,

dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

 

  1. Con le ((Linee guida)) sono individuate le  soluzioni  tecniche

idonee   a    garantire    la    protezione,    la    disponibilita’,

l’accessibilita’, l’integrita’  e  la  riservatezza  dei  dati  e  la

continuita’ operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in  raccordo  con  le

altre autorita’ competenti in materia, il Quadro strategico nazionale

per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la

sicurezza cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale

ambito:

  1. a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica

Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative  di

prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;

  1. b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
  2. c) segnala al Ministro per ((la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione)) il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al

comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

  1. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  devono

essere custoditi e controllati  con  modalita’  tali  da  ridurre  al

minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso  non  autorizzato  o

non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

((2-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aderiscono ogni

anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati  e  promossi  da

AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID  con  le  Linee

guida.

  2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel

rispetto delle Linee guida adottate dall’AgID, piani di emergenza  in

grado  di  assicurare  la  continuita’  operativa  delle   operazioni

indispensabili per i  servizi  erogati  e  il  ritorno  alla  normale

operativita’. Onde garantire quanto previsto, e’ possibile il ricorso

all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  per  l’erogazione

di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con  ristoro  dei

soli costi di  funzionamento.  Per  le  Amministrazioni  dello  Stato

coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli  stanziamenti  dei

pertinenti capitoli di spesa o  mediante  riassegnazione  alla  spesa

degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo  di  entrata

del bilancio statale)).

Art. 52.

(Accesso telematico e riutilizzo dei dati ((…)) ).

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. I dati e i documenti che ((i soggetti di  cui  all’articolo  2,

comma 2,)) pubblicano,  con  qualsiasi  modalita’,  senza  l’espressa

adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1,  lettera  h),

del  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  si  intendono

rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi ((all’articolo 1,  comma

1, lettere l-bis) e l-ter),)) del presente Codice, ad  eccezione  dei

casi in cui la pubblicazione riguardi  dati  personali  del  presente

Codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).

  1. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di

appalto relativi a prodotti e servizi che comportino ((la formazione,

la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all’articolo  2,

comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne  l’utilizzazione  in

conformita’ a quanto previsto dall’articolo 50)).

  1. Le attivita’  volte  a  garantire  l’accesso  telematico  e  il

riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i

parametri di valutazione della performance dirigenziale ((…)).

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  5. L’Agenzia svolge le attivita’ indicate dal presente articolo con

le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione

vigente.(19)

————–

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla

  1. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che

“In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52,

comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  come

sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati

gia’ pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.”

Art. 53

Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

 

  1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti  istituzionali  su

reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita’, nonche’

di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche da parte  delle  persone

disabili,  completezza  di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,

affidabilita’, semplicita’ di’ consultazione,  qualita’,  omogeneita’

ed interoperabilita’. Sono in particolare resi facilmente  reperibili

e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

1-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   pubblicano,   ai   sensi

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  anche

il catalogo dei dati e dei metadati ((…)), nonche’  delle  relative

banche dati  in  loro  possesso  e  i  regolamenti  che  disciplinano

l’esercizio della facolta’ di accesso telematico e il  riutilizzo  di

tali dati e  metadati,  fatti  salvi  i  dati  presenti  in  Anagrafe

tributaria.

1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite  le  modalita’  per  la

realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 54

(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).

 

  1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui

al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33,   e   successive

modificazioni, recante il riordino della disciplina  riguardante  gli

obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni  da

parte delle pubbliche amministrazioni  ((,  nonche’  quelli  previsti

dalla legislazione vigente)).

Art. 55

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 56

Dati identificativi delle questioni pendenti

dinanzi autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado

 

  1. I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti  dinanzi al

giudice  amministrativo  e  contabile  sono resi accessibili a chi vi

abbia   interesse  mediante  pubblicazione  sul  sistema  informativo

interno e sul sito istituzionale ((…)) delle autorita’ emananti.

  1. Le  sentenze  e le altre decisioni del giudice amministrativo e

contabile,  rese  pubbliche  mediante  deposito  in  segreteria, sono

contestualmente  inserite  nel sistema informativo interno e sul sito

istituzionale ((…)), osservando le cautele previste dalla normativa

in materia di tutela dei dati personali.

2-bis.  I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze

e   le   altre  decisioni  depositate  in  cancelleria  o  segreteria

dell’autorita’  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque,

rese  accessibili  ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di

protezione  dei  dati  personali approvato con decreto legislativo n.

196 del 2003.

Art. 57.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).

Art. 57-bis

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Sezione II
Fruibilita’ dei dati

Art. 58

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 59

Dati territoriali

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  3. Per agevolare la pubblicita’ dei dati  di  interesse  generale,

disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  nazionale,

regionale  e  locale,  presso  l’AgID  e’  istituito  il   Repertorio

nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di  riferimento

per l’erogazione dei servizi di  ricerca  dei  dati  territoriali,  e

relativi  servizi,   e   punto   di   accesso   nazionale   ai   fini

dell’attuazione della direttiva  2007/2/CE  (direttiva  INSPIRE)  per

quanto riguarda i metadati.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. ((Ai)) sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su  proposta

delle  amministrazioni  competenti,  le  regole   tecniche   per   la

definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio  nazionale

dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche’ per la formazione, la

documentazione, lo scambio e  il  riutilizzo  dei  dati  territoriali

detenuti dalle amministrazioni stesse.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo

di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di

cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Art. 60.

Base di dati di interesse nazionale

 

  1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle

informazioni  raccolte  e  gestite   digitalmente   dalle   pubbliche

amministrazioni,  omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui

conoscenza  e’  rilevante   per   lo   svolgimento   delle   funzioni

istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche  solo  per

fini statistici, nel rispetto  delle  competenze  e  delle  normative

vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

  1. Ferme le competenze di ciascuna  pubblica  amministrazione,  le

basi di dati  di  interesse  nazionale  costituiscono,  per  ciascuna

tipologia di dati, un sistema informativo unitario  che  tiene  conto

dei diversi livelli istituzionali e  territoriali  e  che  garantisce

l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da  parte

delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi

possiedono le caratteristiche minime di sicurezza,  accessibilita’  e

interoperabilita’ e sono realizzati e  aggiornati  secondo  le  Linee

guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di

cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,  n.  322,  e  successive

modificazioni.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di

interesse nazionale consentono il pieno utilizzo  delle  informazioni

ai soggetti di cui  all’articolo  2,  comma  2,  secondo  standard  e

criteri di sicurezza e di  gestione  definiti  nelle  Linee  guida  e

mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter.

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti

basi di dati di interesse nazionale:

  1. a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
  2. b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
  3. c) banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui

all’articolo 62-bis;

  1. d) casellario giudiziale;
  2. e) registro delle imprese;
  3. f) gli archivi automatizzati in materia  di  immigrazione  e  di

asilo di cui all’articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);

f-ter) anagrafe delle aziende agricole  di  cui  all’articolo  1,

comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.

f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’anagrafe nazionale

degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ((38))

f-quinquies)  il  sistema   informativo   dell’indicatore   della

situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all’articolo  5  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; ((38))

f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e  delle  strade

urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre

2012, n. 221; ((38))

f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone

fisiche, dei professionisti e degli altri enti  di  diritto  privato,

non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o

nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater. ((38))

3-ter.  AgID,  tenuto  conto   delle   esigenze   delle   pubbliche

amministrazioni  e   degli   obblighi   derivanti   dai   regolamenti

comunitari, individua, aggiorna e pubblica  l’elenco  delle  basi  di

dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle  individuate

in via prioritaria dal comma 3-bis. ((38))

  1. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo  si  provvede

con il fondo di finanziamento per i progetti strategici  del  settore

informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge  16  gennaio

2003, n. 3.

————-

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l’art. 39, comma 3)  che

“Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l’efficacia  delle

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per  l’attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta

subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del

Consiglio dell’Unione europea”.

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici

 

  1. I  pubblici  registri  immobiliari  possono  essere  formati  e

conservati su supporti informatici in conformita’  alle  disposizioni

del presente codice, secondo le ((Linee guida)), nel  rispetto  delle

normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal

caso i predetti registri possono essere  conservati  anche  in  luogo

diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62

(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).

 

  1. E’ istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base

di dati di  interesse  nazionale,  ai  sensi  dell’articolo  60,  che

subentra all’Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),  istituito  ai

sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre  1954,

  1. 1228, recante  “Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione

residente”  e  all’Anagrafe  della  popolazione  italiana   residente

all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.

470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani  all’estero”  Tale

base di dati e’ sottoposta ad  un  audit  di  sicurezza  con  cadenza

annuale in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I

risultati  dell’audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale  del

Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui  all’articolo

54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti

locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

l’ANPR subentra altresi’ alle anagrafi della popolazione residente  e

dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il

decreto di cui al comma 6  e’  definito  un  piano  per  il  graduale

subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31

dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l’ANPR

acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle

anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e’  ancora  avvenuto  il

subentro.  L’ANPR  e’  organizzata  secondo  modalita’  funzionali  e

operative che garantiscono la univocita’ dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale informatizzato

dei registri di  stato  civile  tenuti  dai  comuni  garantendo  agli

stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all’utilizzo  del

medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle  liste  di  cui

all’articolo 1931 del codice  dell’ordinamento  militare  di  cui  al

decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  secondo  le  modalita’

definite con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis. Le modalita’ e

i tempi di  adesione  da  parte  dei  comuni  all’archivio  nazionale

informatizzato, con conseguente dismissione della versione  analogica

dei registri di stato civile, sono definiti con uno o piu’ decreti di

cui al comma 6-bis. (38)

2-ter. Con uno o piu’ decreti di cui al comma 6-bis  sono  definite

le modalita’ di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali  e  dei

dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. (38)

2-quater. I dati relativi alle strade urbane  e  ai  numeri  civici

contenuti nell’ANPR sono costantemente allineati con i medesimi  dati

resi disponibili dall’Archivio  nazionale  dei  numeri  civici  delle

strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221.

  1. L’ANPR assicura ai comuni la disponibilita’ dei dati, degli atti

e degli strumenti per lo svolgimento  delle  funzioni  di  competenza

statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui  al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette  a  disposizione

dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale

e massivo, di dati,  servizi  e  transazioni  necessario  ai  sistemi

locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di  competenza

comunale. Al fine dello svolgimento  delle  proprie  funzioni,  anche

ampliando  l’offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e

imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei  servizi,  il

Comune puo’  utilizzare  i  dati  anagrafici  eventualmente  detenuti

localmente e costantemente allineati con ANPR al  fine  esclusivo  di

erogare o usufruire di servizi o funzionalita’ non fornite da ANPR. I

Comuni accedono alle informazioni  anagrafiche  contenute  nell’ANPR,

nel rispetto delle disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati

personali e delle  misure  di  sicurezza  definite  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma  6,  lettera

a),  per  l’espletamento,  anche  con  modalita’  automatiche,  delle

verifiche  necessarie  all’erogazione  dei  propri  servizi  e   allo

svolgimento delle proprie funzioni.  L’ANPR  consente  ai  comuni  la

certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto

dall’articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 1989, n. 223, anche in modalita’ telematica. La certificazione

dei  dati  anagrafici  in  modalita’  telematica  e’  assicurata  dal

Ministero  dell’Interno  tramite  l’ANPR  mediante   l’emissione   di

documenti digitali muniti  di  sigillo  elettronico  qualificato,  ai

sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio,  del  23  luglio  2014,  esenti  da   imposta   di   bollo

limitatamente agli  anni  2021  e  2022.  I  comuni  inoltre  possono

consentire, mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovvero

anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici

da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura ai soggetti  di

cui all’articolo 2, comma 2, lettere  a)  e  b),  l’accesso  ai  dati

contenuti nell’ANPR. L’ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice

identificativo  univoco  per  garantire  la  circolarita’  dei   dati

anagrafici e l’interoperabilita’  con  le  altre  banche  dati  delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi  pubblici  di  cui

all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

  1. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita’

di  integrazione  nell’ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente

registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche’

dei dati relativi al numero e alla data di emissione  e  di  scadenza

della carta di identita’ della popolazione residente.

  1. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di  dati

dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere  a)

e b), si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata  con

gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono  un  costante

allineamento dei propri archivi informatizzati ((, integrati)) con il

codice  identificativo  univoco  di  cui  al  ((comma  3,))  con   le

anagrafiche contenute nell’ANPR.

  1. Con uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per  la

pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato

all’innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro

dell’economia e delle finanze, d’intesa con  l’Agenzia  per  l’Italia

digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ con  la

Conferenza  Stato  –  citta’,  di  cui  all’articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti  d’interesse  dei

comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il  parere  del  Garante  per  la

protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le  modalita’

di attuazione delle disposizioni del  presente  articolo,  anche  con

riferimento:

  1. a) alle garanzie e alle misure  di  sicurezza  da  adottare  nel

trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita’  e  ai  tempi  di

conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche

amministrazioni per le proprie  finalita’  istituzionali  secondo  le

modalita’ di cui all’articolo (50);

  1. b) ai criteri per l’interoperabilita’  dell’ANPR  con  le  altre

banche dati di rilevanza nazionale e  regionale,  secondo  le  regole

tecniche del sistema pubblico di connettivita’ di cui  al  capo  VIII

del presente Codice, in modo che le  informazioni  di  anagrafe,  una

volta rese dai cittadini,  si  intendano  acquisite  dalle  pubbliche

amministrazioni  senza  necessita’   di   ulteriori   adempimenti   o

duplicazioni da parte degli stessi;

  1. c) all’erogazione di altri servizi resi  disponibili  dall’ANPR,

tra i quali il servizio di  invio  telematico  delle  attestazioni  e

delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo  30,  comma  4,

del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,

e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74  dello

stesso decreto nonche’ della denuncia di morte prevista dall’articolo

1 del  regolamento  di  polizia  mortuaria  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,  n.  285,  compatibile

con il sistema di trasmissione di cui al decreto del  Ministro  della

salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

  1. 65 del 19 marzo 2010.

6-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro  dell’interno,  adottati

di concerto con  il  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica  e  la

transizione digitale e il Ministro per la  pubblica  amministrazione,

sentiti il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la

Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie   locali,   sono   assicurati

l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche

amministrazioni, agli organismi che erogano  pubblici  servizi  e  ai

privati, nonche’ l’adeguamento e l’evoluzione  delle  caratteristiche

tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR. (38)

(21)

 

————-

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art, 2 comma 1, del D.L. 18

ottobre 2012, n.  179,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  17

dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) che i

decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dalle

disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora  adottati

e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono adottati  anche

ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

————-

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla

  1. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l’art. 39, comma 3) che

“Con esclusione della lettera  c)  del  comma  1,  l’efficacia  delle

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per  l’attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta

subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del

Consiglio dell’Unione europea”.

Art. 62-bis

(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

 

1.Per favorire la riduzione degli  oneri  amministrativi  derivanti

dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la  trasparenza

e  il  controllo  in  tempo  reale  dell’azione  amministrativa   per

l’allocazione della spesa pubblica in lavori,  servizi  e  forniture,

anche al fine del rispetto della legalita’ e del corretto agire della

pubblica amministrazione  e  prevenire  fenomeni  di  corruzione,  si

utilizza la “Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici”  (BDNCP)

((gestita   dall’Autorita’   Nazionale   Anticorruzione   ai    sensi

dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).

Art. 62-ter

(Anagrafe nazionale degli assistiti).

 

  1. Per rafforzare gli interventi in  tema  di  monitoraggio  della

spesa del settore sanitario, accelerare il  processo  di  automazione

amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche

amministrazioni, e’ istituita, nell’ambito  del  sistema  informativo

realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in  attuazione

di quanto disposto dall’articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

  1. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle  finanze,

in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche

esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),

nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62  del

presente Codice, subentra, per  tutte  le  finalita’  previste  dalla

normativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti

tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo

7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita’

dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

  1. L’ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la

disponibilita’ dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle

funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa

contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative

finalita’ istituzionali, secondo le modalita’ di  cui  ((all’articolo

60, comma 2-bis,)) del presente Codice.

  1. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale  cessa  di

fornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto

dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E’  facolta’

dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell’ANA,

secondo le modalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 6  del  presente

Codice,  ovvero  di  richiedere  presso  l’azienda  sanitaria  locale

competente copia cartacea degli stessi.

  1. In caso di trasferimento di residenza del cittadino,  l’ANA  ne

da’ immediata comunicazione  in  modalita’  telematica  alle  aziende

sanitarie locali interessate dal trasferimento.  L’azienda  sanitaria

locale nel cui territorio e’ compresa  la  nuova  residenza  provvede

alla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche’   all’aggiornamento

dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione

in merito al trasferimento di residenza e’ dovuta dal cittadino  alle

aziende sanitarie locali interessate. (28)

  1. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale

realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto

disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con

le modalita’ definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri di cui al comma 7, l’accesso ai  dati  e  la  disponibilita’

degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia

delle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche’  per  le

finalita’ di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135. (28)

  1. Entro il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del

Ministro dell’economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

  1. a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi  ((le

scelte del medico di medicina  generale  e  del  pediatra  di  libera

scelta)), il codice esenzione e il domicilio;

  1. b) il piano per il graduale subentro dell’ANA  alle  anagrafi  e

agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie

locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

  1. c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,  i  criteri

per  l’interoperabilita’  dell’ANA  con  le  altre  banche  dati   di

rilevanza nazionale e regionale, nonche’ le modalita’ di cooperazione

dell’ANA con banche dati gia’ istituite a livello  regionale  per  le

medesime finalita’, nel rispetto della normativa sulla protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

e delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita’,  ai

sensi del presente Codice.

————

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende

come «persona fisica».

Art. 62-quater

(( (Anagrafe nazionale dell’istruzione). ))

 

((1. Per rafforzare gli  interventi  nel  settore  dell’istruzione,

accelerare il processo di automazione amministrativa e  migliorare  i

servizi per i  cittadini  e  per  le  pubbliche  amministrazioni,  e’

istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo  denominato

hubscuola,  realizzato  dal  Ministero  dell’istruzione,   l’Anagrafe

nazionale dell’istruzione (ANIST).

  1. L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, subentra, per

tutte le finalita’ previste dalla normativa vigente, alle anagrafi  e

alle banche di  dati  degli  studenti,  dei  docenti,  del  personale

amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),   delle   istituzioni

scolastiche e degli edifici scolastici,  anche  istituite  a  livello

regionale, provinciale  e  locale  per  le  medesime  finalita’,  che

mantengono la  titolarita’  dei  dati  di  propria  competenza  e  ne

assicurano l’aggiornamento.

  1. L’ANIST assicura alle regioni, ai  comuni  e  alle  istituzioni

scolastiche la disponibilita’ dei  dati  e  degli  strumenti  per  lo

svolgimento  delle  funzioni  di   propria   competenza,   garantisce

l’accesso  ai  dati  in  essa  contenuti  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni per le relative finalita’  istituzionali  e  mette  a

disposizione del Ministero dell’interno le informazioni  relative  ai

titoli di studio per il loro inserimento nell’ANPR.

  1. Anche  ai  fini  del  comma  5  dell’articolo  62,  l’ANIST  e’

costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i  dati  degli

studenti e delle loro famiglie, dei  docenti  e  del  personale  ATA.

L’ANIST e’ costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento

scolastico  degli  studenti  attraverso  l’interoperabilita’  con   i

registri  scolastici  di  cui   all’articolo   7,   comma   31,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  L’ANIST,  con  riferimento  alla

codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti,  e’

costantemente aggiornata attraverso l’allineamento con le  risultanze

dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui

all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  1. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio

di certificazioni, possono accedere all’ANIST con le modalita’ di cui

al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso

di  cui  all’articolo  64-bis.  L’ANIST  rende  disponibili  i   dati

necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on  line  alle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di  cui  all’articolo

7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di  concerto  con  il

Ministro per l’innovazione tecnologica e la  transizione  digitale  e

con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il

30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,

acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,

sono stabiliti:

  1. a) i dati che devono essere contenuti nell’ANIST, con riferimento

alle tre componenti degli studenti, dei docenti  e  personale  ATA  e

delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

  1. b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalita’

di cooperazione dell’ANIST con banche di  dati  istituite  a  livello

regionale, provinciale e locale per le medesime finalita’, nonche’ le

modalita’ di alimentazione da parte dei registri  scolastici  di  cui

all’articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali

e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita’.

L’allineamento dell’ANIST con le altre banche di  dati  di  rilevanza

nazionale, regionale, provinciale e  locale  avviene  in  conformita’

alle   linee    guida    adottate    dall’AgID    in    materia    di

interoperabilita’)).

Art. 62-quinquies

(( (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore). ))

 

((1. Per rafforzare gli interventi nel settore  dell’universita’  e

della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e

migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni,

e’ istituita, a cura del Ministero dell’universita’ e della  ricerca,

l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).

  1. L’ANIS e’ alimentata,  con  le  modalita’  individuate  con  il

decreto di  cui  al  comma  5,  dalle  istituzioni  della  formazione

superiore,  che  mantengono  la  titolarita’  dei  dati  di   propria

competenza  e  ne   assicurano   l’aggiornamento,   nonche’   tramite

l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei  diplomati  e  dei  laureati

degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione

superiore, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,

  1. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
  2. L’ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilita’ dei

dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  propria

competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da  parte

delle   pubbliche   amministrazioni   per   le   relative   finalita’

istituzionali.  L’ANIS  rende  disponibili  i  dati   necessari   per

automatizzare le procedure di iscrizione  on  line  alle  istituzioni

della formazione superiore  e  assicura  l’interoperabilita’  con  le

altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del

Ministero dell’universita’ e della ricerca per le relative  finalita’

istituzionali.

  1. Ai sensi del comma 5  dell’articolo  62  del  presente  codice,

l’ANIS e’ costantemente allineata con l’ANPR per  quanto  riguarda  i

dati degli studenti e dei laureati.

  1. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio

di certificazioni, possono accedere all’ANIS mediante le modalita’ di

cui al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero  tramite  il  punto  di

accesso di cui all’articolo 64-bis.

  1. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della  ricerca,  di

concerto  con  il  Ministro  per  l’innovazione  tecnologica   e   la

transizione  digitale   e   con   il   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito  il

parere del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono

stabiliti:

  1. a) i contenuti dell’ANIS, tra  i  quali  i  dati  relativi  alle

iscrizioni degli  studenti,  all’istituzione  di  appartenenza  e  al

relativo corso di studi, i titoli conseguiti  e  gli  ulteriori  dati

relativi presenti nelle altre banche di dati di  rilevanza  nazionale

di interesse del Ministero dell’universita’ e della  ricerca  cui  lo

stesso puo’ accedere per le relative finalita’ istituzionali;

  1. b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare  nonche’  le

modalita’  di  alimentazione  da  parte   delle   istituzioni   della

formazione  superiore  nonche’  tramite  l’Anagrafe  nazionale  degli

studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati  degli  istituti  tecnici

superiori  e  delle  istituzioni  della  formazione  superiore,   nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  personali

e delle  regole  tecniche  del  sistema  pubblico  di  connettivita’.

L’allineamento dell’ANIS con l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei

diplomati e dei laureati degli istituti  tecnici  superiori  e  delle

istituzioni della formazione superiore, con l’ANPR  e  con  le  altre

anagrafi di interesse del Ministero dell’universita’ e della  ricerca

per le relative finalita’ istituzionali avviene in  conformita’  alle

linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilita’)).

Sezione III
((Identita’ digitali, istanze e servizi on-line))

Art. 63.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))

Art. 64

Sistema pubblico per la gestione delle identita’ digitali e modalita’

di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

 

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete  e  agevolare

l’accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in

mobilita’, e’ istituito, a cura dell’Agenzia per  l’Italia  digitale,

il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell’identita’  digitale  di

cittadini e imprese (SPID). (28)

2-ter. Il  sistema  SPID  e’  costituito  come  insieme  aperto  di

soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte

dell’AgID, secondo modalita’ definite con il decreto di cui al  comma

2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento

di attivita’ e l’accesso ai servizi in rete.

2-quater. L’accesso ai servizi  in  rete  erogati  dalle  pubbliche

amministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene

tramite SPID, nonche’ tramite la carta di identita’  elettronica.  Il

sistema SPID e’ adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi  e

secondo le  modalita’  definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma

2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’

altresi’ riconosciuta  ai  soggetti  privati,  secondo  le  modalita’

definite con il decreto di cui al  comma  2-sexies,  la  facolta’  di

avvalersi del sistema SPID per la  gestione  dell’identita’  digitale

dei propri utenti, nonche’ la facolta’ di avvalersi  della  carta  di

identita’ elettronica. L’adesione al sistema SPID  ovvero  l’utilizzo

della carta di identita’ elettronica per la verifica dell’accesso  ai

propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e’  richiesto   il

riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un  obbligo

generale di sorveglianza delle attivita’ sui propri  siti,  ai  sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delegato per l’innovazione  tecnologica  e  del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentito  il

Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

  1. a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
  2. b) alle modalita’ e ai requisiti necessari per  l’accreditamento

dei gestori dell’identita’ digitale;

  1. c) agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche   e

organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire

l’interoperabilita’ delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso

resi disponibili dai gestori dell’identita’ digitale nei riguardi  di

cittadini e imprese; (28)

  1. d) alle modalita’ di adesione da parte di cittadini e imprese in

qualita’ di utenti di servizi in rete; (28)

  1. e) ai tempi e alle modalita’ di adozione da parte delle pubbliche

amministrazioni in qualita’ di erogatori di servizi in rete;

  1. f) alle modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate

in qualita’ di erogatori di servizi in rete.

2-septies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

2-octies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater  puo’  avvenire  anche

con la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in  qualita’  di  fornitori

dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente   delle   verifiche   rese

disponibili dai gestori  di  identita’  digitali  e  dai  gestori  di

attributi qualificati.

2-undecies. I  gestori  dell’identita’  digitale  accreditati  sono

iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile

anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell’identita’  digitale  con  livello  di

garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2,

del Regolamento (UE) n.  910/2014  del  Parlamento  e  del  Consiglio

europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o

per l’accesso ai servizi  in  rete,  gli  effetti  del  documento  di

riconoscimento equipollente, di cui all’articolo 35 del  testo  unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,

  1. 445. ((La disposizione di cui al periodo precedente  si  applica

altresi’ in caso di identificazione elettronica ai fini  dell’accesso

ai servizi erogati dalle pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti

privati tramite canali fisici)). L’identita’ digitale, verificata  ai

sensi del  presente  articolo  e  con  livello  di  sicurezza  almeno

significativo, attesta gli  attributi  qualificati  dell’utente,  ivi

compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni

richieste dalla  legge  ovvero  stati,  qualita’  personali  e  fatti

contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o  comunque  accertati

da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ((ovvero gli altri  dati,

fatti  e  informazioni  funzionali  alla  fruizione  di  un  servizio

attestati da  un  gestore  di  attributi  qualificati,))  secondo  le

modalita’ stabilite da AgID con Linee guida.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. (11)

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,  i  soggetti

di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente

le identita’ digitali SPID e la carta  di  identita’  elettronica  ai

fini  dell’identificazione  dei  cittadini  che  accedono  ai  propri

servizi in rete. Con uno o piu’ decreti del Presidente del  Consiglio

dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica  e

la transizione digitale e’ stabilita la data a decorrere dalla  quale

i soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  lettera  a),  utilizzano

esclusivamente le identita’ digitali  SPID,  la  carta  di  identita’

elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l’accesso

delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche’

la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all’articolo  2,

comma 2, lettere b)  e  c)  utilizzano  esclusivamente  le  identita’

digitali SPID, la carta di identita’ elettronica e la carta Nazionale

dei servizi ai fini  dell’identificazione  degli  utenti  dei  propri

servizi on-line.

((3-ter. I gestori dell’identita’ digitale accreditati, in qualita’

di gestori di pubblico servizio, prima  del  rilascio  dell’identita’

digitale a una persona fisica, verificano i dati  identificativi  del

richiedente, ivi inclusi l’indirizzo di residenza e, ove disponibili,

il  domicilio  digitale  o  altro  indirizzo  di  contatto,  mediante

consultazione gratuita dei dati  disponibili  presso  l’ANPR  di  cui

all’articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista  dall’articolo

50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al  rilascio

dell’identita’ digitale, con cadenza almeno annuale,  anche  ai  fini

della verifica dell’esistenza in vita. Il direttore dell’AgID, previo

accertamento dell’operativita’ delle funzionalita’ necessarie,  fissa

la data a decorrere dalla quale  i  gestori  dell’identita’  digitale

accreditati  sono  tenuti  ad  effettuare  le  verifiche  di  cui  ai

precedenti periodi)).

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l’art.  1,  comma

1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che “E’ fissato al

31 marzo 2011 il  termine  di  scadenza  dei  termini  e  dei  regimi

giuridici indicati nella tabella 1  allegata  con  scadenza  in  data

anteriore al 15 marzo 2011”.

————-

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d))  che  l’espressione  «cittadini  e  imprese»,  ovunque

ricorra, si intende come «soggetti giuridici».

Art. 64-bis

(Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione).

 

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono  fruibili  i

propri servizi in rete, in conformita’ alle Linee guida,  tramite  il

punto  di  accesso  telematico  attivato  presso  la  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza

pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui  all’articolo

7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,  i  fornitori

di  identita’  digitali  e  i  prestatori   dei   servizi   fiduciari

qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i  propri

sistemi  e  servizi   in   modo   da   garantire   l’integrazione   e

l’interoperabilita’ tra i diversi sistemi e servizi e con  i  servizi

di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni  servizio  le  relative

interfacce applicative e, al  fine  di  consentire  la  verifica  del

rispetto degli standard e livelli di qualita’ di cui all’articolo  7,

comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID  con

le Linee guida.

1-ter. I soggetti di cui  all’articolo  2,  comma  2,  lettera  a),

rendono fruibili i propri  servizi  in  rete  ((,  nel  rispetto  del

principio  di  neutralita’  tecnologica,))  tramite  applicazione  su

dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di

cui al presente articolo, salvo  impedimenti  di  natura  tecnologica

attestati  dalla  societa’  di  cui  all’articolo  8,  comma  2   del

decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  lettera  a),

rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita’ digitale  e,

al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi  progetti

di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma  3-bis  e  delle

disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  costituisce   mancato

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo

da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e

comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla

performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di

attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.

Art. 64-ter

(Piattaforma di gestione deleghe).

 

  1. Il cittadino iscritto ((nell’ANPR)) puo’ delegare l’accesso  ai

servizi  in  rete  erogati  dalle   pubbliche   amministrazioni   che

richiedono  ((l’identificazione  informatica  a))  non  piu’  di  due

soggetti iscritti ((nell’ANPR)), titolari dell’identita’ digitale  di

cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza  almeno

significativo.

  1. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la

piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalita’  previste

dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici  del  comune

di residenza. La delega e’ revocabile in ogni momento.  Il  delegante

viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui  ((al  comma  5

dell’esercizio)) della delega da parte del delegato.

  1. Per i soggetti sottoposti alle forme  di  tutela  previste  dal

codice civile nei casi di incapacita’ totale o parziale a  provvedere

ai propri interessi, il Ministero della giustizia  rende  disponibile

((nella piattaforma)) di  cui  al  comma  5,  per  il  tramite  della

piattaforma  di  cui  all’articolo  50-ter,  le   informazioni,   ove

disponibili in formato digitale idoneo, relative  alla  qualifica  di

tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto  che

richiede l’accesso  ai  servizi  in  rete  quale  rappresentante  del

soggetto tutelato.

  1. I gestori di identita’ digitale, tramite la piattaforma di  cui

al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe ((conferite))

al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete erogati  dalle

pubbliche amministrazioni.

  1. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato  S.p.A.  realizza,  gestisce  e  cura  la  manutenzione   della

piattaforma  per  la  gestione  delle  deleghe.  L’accesso  ai   dati

attraverso la piattaforma non modifica la  disciplina  relativa  alla

titolarita’   del   trattamento,   ferme   restando   le   specifiche

responsabilita’  ai  sensi  dell’articolo  28  del  regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,  nonche’

le responsabilita’ dei soggetti che trattano i dati  in  qualita’  di

titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma

di cui al primo periodo rientra nel  programma  «Servizi  digitali  e

cittadinanza digitale» del  PNC  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,

lettera a), numero 1),  del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ovvero

dell’Autorita’  politica   delegata   in   materia   di   innovazione

tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della

giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali  e

l’Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,   sono   definiti   le

caratteristiche tecniche, l’architettura  generale,  i  requisiti  di

sicurezza, le modalita’ di funzionamento della piattaforma di cui  al

comma 5, nonche’ le tipologie di dati oggetto di  trattamento  e,  in

generale, le modalita’ e le  procedure  per  assicurare  il  rispetto

dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

  1. Agli  oneri  derivanti  dalla  progettazione,  realizzazione  e

graduale messa a disposizione della piattaforma di cui  al  comma  5,

pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per  l’anno

2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate,  nell’ambito  del

Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1,

Componente 1 ((,)) di titolarita’ della  struttura  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e

la transizione digitale.

Art. 64-quater

(Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet)

 

  1. Al fine di valorizzare e rafforzare l’interoperabilita’ tra  le

banche dati pubbliche attraverso la  Piattaforma  Digitale  Nazionale

Dati (PDND) di  cui  all’articolo  50-ter,  nonche’  di  favorire  la

diffusione e l’utilizzo  di  servizi  in  rete  erogati  da  soggetti

pubblici e privati, e’ istituito il Sistema di  portafoglio  digitale

italiano (Sistema IT-Wallet).

  1. Il  Sistema  IT-Wallet  e’  costituito  da  una  soluzione   di

portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa  disponibile

mediante il punto di accesso telematico di cui  all’articolo  64-bis,

nonche’ da  soluzioni  di  portafoglio  digitale  private  (IT-Wallet

privato), rese disponibili dai soggetti privati  interessati,  previo

accreditamento da parte dell’AgID, secondo le  modalita’  di  cui  al

comma 3.

  1. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema

IT-Wallet, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

ovvero dell’Autorita’ politica delegata  in  materia  di  innovazione

tecnologica, ove nominata, adottato su proposta  ((dell’AgID))  e  di

concerto con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione, sentite  l’Agenzia  per  la

cybersicurezza  nazionale,  per  i  profili  di  competenza,   e   la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate  apposite

linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo,  adottate  entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono:

  1. a) le  caratteristiche  tecniche  e  le  modalita’   di   adozione

dell’IT-Wallet pubblico e delle soluzioni  di  IT-Wallet  privato  da

parte di cittadini e imprese, nonche’ la tipologia  di  servizi  resi

disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

  1. b) le modalita’  di  accreditamento  presso  l’AgID  dei  soggetti

privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato;

  1. c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e  ai

soggetti  privati  accreditati,  sia  in  qualita’  di  erogatori  di

servizi, sia in qualita’ di erogatori  di  attestazioni  elettroniche

relative  a  prerogative,  ((deleghe,))  caratteristiche,  licenze  o

qualita’ di persone  fisiche  e  giuridiche,  per  il  tramite  della

piattaforma di cui all’articolo-50-ter;

  1. d) gli    standard    tecnici    adottati    per     ((garantire

l’interoperabilita’)) del Sistema IT-Wallet con le banche  dati  e  i

sistemi informativi della pubblica  amministrazione  e  dei  soggetti

privati accreditati,  inclusa  la  piattaforma  di  cui  all’articolo

50-ter, anche al fine di garantire la  compatibilita’  dell’IT-Wallet

pubblico e  delle  soluzioni  di  IT-Wallet  privato  con  precedenti

sistemi  di  identita’  digitale  e  con  i   relativi   sistemi   di

autenticazione per l’accesso in rete gia’ predisposti;

  1. e) le misure da adottare sul piano  tecnico  e  organizzativo  per

assicurare  livelli  di  affidabilita’,  disponibilita’  e  sicurezza

adeguati al Sistema IT-Wallet;

  1. f) le modalita’ per la messa a disposizione del codice sorgente di

tutte le componenti dell’IT- Wallet pubblico  e  delle  soluzioni  di

IT-Wallet privato, ai sensi dell’articolo 69.

  1. La societa’ di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14

dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

febbraio 2019, n. 12, e la societa’ di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 21 aprile 1999, n. 116  provvedono,  nel  rispetto  delle

linee guida di  cui  al  comma  3  ((del  presente  articolo)),  alla

realizzazione  e  gestione  della  infrastruttura   organizzativa   e

tecnologica necessaria per l’attuazione  del  Sistema  ((IT-Wallet)),

assicurando,  in  particolare,   la   disponibilita’   dell’IT-Wallet

pubblico e dei servizi necessari ai soggetti  privati  interessati  a

rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla societa’  di

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((,

sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l’implementazione

e  la  gestione  dell’infrastruttura  tecnologica  dei  sistemi  ((di

rilascio nonche’ la certificazione)) e la verifica delle attestazioni

elettroniche di identita’ digitale, di quelle relative a prerogative,

((deleghe,))  caratteristiche,  licenze  o  qualita’  presenti  nelle

banche  dati  della  pubblica  amministrazione  ((e  dei   registri))

fiduciari per l’accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di

rilascio, certificazione e verifica nonche’  per  la  verifica  della

validita’  e  la  gestione  del  ciclo  di  vita  delle  attestazioni

elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da  parte

degli Identity provider pubblici i servizi di verifica  ((di  cui  al

secondo periodo)) del presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle

risorse disponibili a legislazione vigente.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ovvero

dell’Autorita’  politica   delegata   in   materia   di   innovazione

tecnologica, ove nominata,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

  1. a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle societa’ di

cui al comma 4;

  1. b) la data a decorrere dalla quale l’IT-Wallet  pubblico  e’  reso

disponibile, nonche’ il termine entro il  quale  i  soggetti  di  cui

all’articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i

documenti  relativi  a  prerogative,  ((deleghe,))   caratteristiche,

licenze o qualita’ di persone fisiche e  giuridiche  sotto  forma  di

attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili  i  dati  e  i

documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonche’ ad

avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti  nelle  istanze  e

nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti  con  esenzione  dei

controlli di cui al capo  V  del  ((testo  unico  delle  disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al)) decreto del Presidente  della  Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445;

  1. c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati  accreditati

possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

  1. d) al fine di concorrere alla sostenibilita’ economica del Sistema

IT-Wallet a regime  e  ferma  restando  la  gratuita’  dell’emissione

dell’IT-Wallet pubblico per cittadini  e  imprese,  la  tipologia  di

servizi che possono essere oggetto  di  remunerazione  da  parte  del

titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualita’ di

erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

  1. Agli  oneri  derivanti  dalla  progettazione,  realizzazione  e

graduale messa a  disposizione  dell’infrastruttura  tecnologica  per

l’attuazione del Sistema  IT-Wallet,  di  cui  al  comma  4,  pari  a

complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025  e  2026,  si

provvede ((,)) quanto a  69  milioni  ((di  euro,))  a  valere  sulle

risorse assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati  e  interoperabilita’”

della Missione 1  “Digitalizzazione,  innovazione,  competitivita’  e

cultura”, Componente 1  “Digitalizzazione,  innovazione  e  sicurezza

nella PA” ((, del PNRR e)), quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere

sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di  cui

all’articolo 239 del ((decreto-legge)) 19  maggio  2020,  n.  34  ((,

convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  1. Nelle more della piena funzionalita’ del Sistema ((IT-Wallet)),

sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il  punto  di  accesso

telematico di cui all’articolo 64-bis,  le  versioni  digitali  della

Tessera sanitaria – Tessera  europea  di  assicurazione  di  malattia

(TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea  della

disabilita’. La verifica di validita’ di tali  versioni  digitali  e’

consentita, anche  a  soggetti  terzi,  mediante  funzionalita’  rese

disponibili dal punto di accesso  telematico.  La  versione  digitale

della TS/TEAM  e’  disponibile  secondo  le  modalita’  previste  dal

regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e

i documenti necessari per la generazione  delle  ((versioni  digitali

della))  patente  di  guida  mobile  e  della  Carta  europea   della

disabilita’ sono resi  disponibili,  rispettivamente,  dal  Ministero

delle infrastrutture e trasporti e  dall’Istituto  nazionale  ((della

previdenza sociale)) (INPS) alla societa’ di cui all’articolo  1  del

decreto legislativo 21 aprile 1999, n.  116,  per  il  tramite  della

piattaforma ((di cui all’articolo 50-ter del presente codice)). Salvo

gli  utilizzi  previsti  ((della  TS/TEAM))  in  qualita’  di   Carta

Nazionale dei Servizi, la  versione  digitale  della  TS/TEAM  ha  lo

stesso valore, per la  fruizione  di  servizi  erogati  online  o  in

presenza, del documento  rilasciato  dal  Ministero  dell’economia  e

delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell’articolo 50  del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  dell’articolo

11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di

guida mobile e’ la versione digitale della patente di guida di cui un

conducente residente in Italia ai  sensi  dell’articolo  118-bis  del

((codice della strada, di cui  al))  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, e’ titolare. Tale patente mobile consente la  verifica,

tramite collegamento con l’anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla

guida di cui all’articolo 226, comma 10, del citato ((codice  di  cui

al decreto legislativo)) n. 285  del  1992,  dell’esistenza  e  della

validita’ del diritto alla guida del suo titolare ed e’  equipollente

a documento di identita’ dello stesso. Ai fini della circolazione sul

territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi

di cui all’articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui  al

decreto legislativo)) n. 285 del 1992.

Art. 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica

 

  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle

pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai  sensi

dell’articolo 38, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  1. a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui  all’articolo

20;

  1. b) ovvero, quando l’istante o  il  dichiarante  e’  identificato

attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), la carta

di identita’ elettronica o la carta nazionale dei servizi;;

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico  per

i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;

  1. c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente  alla  copia

del documento d’identita’;;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante  o  dal  dichiarante  dal

proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui

all’articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un

domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto

presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio

elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal

Regolamento  eIDAS.  In  tale  ultimo  caso,  ((in  assenza))  di  un

domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione  di

domicilio digitale ((speciale, ai sensi  dell’articolo  3-bis,  comma

4-quinquies, per gli atti  e  le  comunicazioni  a  cui  e’  riferita

l’istanza o la dichiarazione)).  Sono  fatte  salve  le  disposizioni

normative che prevedono l’uso di specifici  sistemi  di  trasmissione

telematica nel settore tributario;

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare

dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate

ai  sensi  e  con  le  modalita’  di  cui   al   comma   1   comporta

responsabilita’ dirigenziale  e  responsabilita’  disciplinare  dello

stesso.

  1. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti

alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte  con  firma  autografa

apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ;

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
  2. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:

“2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono

valide se effettuate secondo quanto  previsto  dall’articolo  65  del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

((…))

Art. 66

Carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi

 

  1. Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, della  carta

d’identita’ elettronica sono definite ((dal comma 2-bis dell’articolo

7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43)).

  1. Le caratteristiche e le  modalita’  per  il  rilascio,  per  la

diffusione e l’uso della carta nazionale dei  servizi  sono  definite

con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400,  adottati  su  proposta  congiunta  dei

Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  per  l’innovazione   e   le

tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e

d’intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti

principi:

  1. a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su

richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni  che

intendono rilasciarla;

  1. b) l’onere  economico  di  produzione  e  rilascio  delle  carte

nazionale dei servizi e’ a carico delle singole  amministrazioni  che

le emettono;

  1. c) eventuali  indicazioni  di  carattere  individuale   connesse

all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; (28)

  1. d) le pubbliche amministrazioni  che  erogano  servizi  in  rete

devono consentirne l’accesso ai titolari delle  carta  nazionale  dei

servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile

del suo rilascio;

  1. e) la carta nazionale dei servizi puo’ essere  utilizzata  anche

per  i  pagamenti  informatici  tra  soggetti  privati  e   pubbliche

amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  1. La  carta  d’identita’  elettronica  e   l’analogo   documento,

rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento

dell’eta’  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta

d’identita’ elettronica, devono contenere:

  1. a) i dati identificativi della persona;
  2. b) il codice fiscale.
  3. La  carta  d’identita’  elettronica  e   l’analogo   documento,

rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento

dell’eta’  prevista  dalla  legge  per  il   rilascio   della   carta

d’identita’   elettronica,    possono    contenere,    a    richiesta

dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

  1. a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
  2. b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
  3. c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con

esclusione, in ogni caso, del DNA;

  1. d) tutti gli altri  dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e

semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi  al  cittadino,

anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in  materia

di riservatezza; (28)

  1. e) le procedure informatiche e le  informazioni  che  possono  o

debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e  da  altri

soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

  1. La carta d’identita’  elettronica  e  la  carta  nazionale  dei

servizi possono essere utilizzate quali strumenti  di  autenticazione

telematica per l’effettuazione di pagamenti tra  soggetti  privati  e

pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita’  stabilite  con  le

Linee guida, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze  e  la

Banca d’Italia.

  1. Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  del  Ministro   per

l’innovazione e le tecnologie e del Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali  e

d’intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  dettate  le  regole

tecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali

utilizzati per la produzione della carta  di  identita’  elettronica,

del documento di identita’ elettronico e della  carta  nazionale  dei

servizi, nonche’ le modalita’ di impiego.

  1. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai  decreti  di

cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in  materia  di

protezione  dei  dati  personali,   le   pubbliche   amministrazioni,

nell’ambito  dei   rispettivi   ordinamenti,   possono   sperimentare

modalita’ di utilizzazione dei documenti di cui al presente  articolo

per l’erogazione di ulteriori servizi o utilita’.

  1. Le tessere di riconoscimento rilasciate  dalle  amministrazioni

dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28

luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate  anche  con  modalita’

elettroniche,  nel  rispetto  delle  Linee  guida,  e  contenere   le

funzionalita’  della  carta  nazionale  dei  servizi  per  consentire

l’accesso per  via  telematica  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle

pubbliche amministrazioni.

8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

————

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende

come «persona fisica».

Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni

 

  1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici

o parti di essi nel  rispetto  dei  principi  di  economicita’  e  di

efficienza,  tutela   degli   investimenti,   riuso   e   neutralita’

tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico

ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

  1. a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
  2. b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati  per  conto

della pubblica amministrazione;

  1. c) software libero o a codice sorgente aperto;
  2. d) software fruibile in modalita’ cloud computing;
  3. e) software di tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza

d’uso;

  1. f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di  procedere

all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto

legislativo  ((n.  50  del   2016)),   effettuano   una   valutazione

comparativa  delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla  base  dei

seguenti criteri:

  1. a) costo complessivo del programma o soluzione  quale  costo  di

acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

  1. b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo

aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’

e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della

pubblica amministrazione;

  1. c) garanzie del fornitore in materia di  livelli  di  sicurezza,

conformita’  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati

personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di

software acquisito.

1-ter.  Ove  dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed

economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti

motivatamente  l’impossibilita’  di   accedere   a   soluzioni   gia’

disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a  software

liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da

soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici  di

tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di

cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i  criteri

definiti dall’AgID.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

(28)

————-

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61,  comma

2, lettera d))  che  l’espressione  «chiunque»  ovunque  ricorra,  si

intende come «soggetti giuridici».

Art. 69.

(Riuso delle soluzioni e standard aperti).

 

  1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni  e

programmi  informatici  realizzati  su  specifiche  indicazioni   del

committente pubblico,  hanno  l’obbligo  di  rendere  disponibile  il

relativo codice sorgente, completo della documentazione e  rilasciato

in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre

pubbliche amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano

adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di  ordine  e

sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

  1. Al fine di favorire  il  riuso  dei  programmi  informatici  di

proprieta’ delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei

capitolati o nelle specifiche di progetto e’  previsto,  ((salvo  che

cio’  risulti  eccessivamente  oneroso  per  comprovate  ragioni   di

carattere tecnico-economico, che  l’amministrazione  committente  sia

sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e  i  servizi  delle

tecnologie dell’informazione  e  della  comunicazione,  appositamente

sviluppati per essa)).

((2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la

documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di  tutte

le  soluzioni  informatiche  di  cui  al  comma  1  sono   pubblicati

attraverso una o piu’ piattaforme individuate dall’AgID  con  proprie

Linee guida.))

Art. 70.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217))

Capo VII
REGOLE TECNICHE

Art. 71

Regole tecniche

 

((1. L’AgID, previa consultazione pubblica da  svolgersi  entro  il

termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e  il

Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di

competenza, nonche’ acquisito il parere della  Conferenza  unificata,

adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di  indirizzo  per

l’attuazione del presente Codice. Le Linee guida  divengono  efficaci

dopo la loro  pubblicazione  nell’apposita  area  del  sito  Internet

istituzionale dell’AgID e di essa ne e’ data notizia  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o

modificate con la procedura di cui al primo periodo.))

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in

conformita’  ai  requisiti   tecnici   di   accessibilita’   di   cui

all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  alle  discipline

risultanti dal processo di standardizzazione  tecnologica  a  livello

internazionale ed alle normative dell’Unione europea.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Capo VIII
((SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’))

Art. 72

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 73

Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)

 

  1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della

Costituzione,  e  nel  rispetto  dell’autonomia   dell’organizzazione

interna delle funzioni informative delle regioni  e  delle  autonomie

locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di

connettivita’   ((   e   cooperazione   (SPC),   quale   insieme   di

infrastrutture  tecnologiche  e  di  regole  tecniche  che   assicura

l’interoperabilita’  tra  i  sistemi  informativi   delle   pubbliche

amministrazioni, permette il coordinamento informativo e  informatico

dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e  locali  e  tra

queste e i sistemi dell’Unione europea ed e’ aperto  all’adesione  da

parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.))

((2. Il  SPC  garantisce  la  sicurezza  e  la  riservatezza  delle

informazioni, nonche’ la salvaguardia e  l’autonomia  del  patrimonio

informativo di ciascun soggetto aderente.))

  1. La realizzazione del SPC  avviene  nel  rispetto  dei  seguenti

principi:

((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire  la

federabilita’ dei sistemi;))

  1. b) economicita’  nell’utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di

interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;

((b-bis) aggiornamento  continuo  del  sistema  e  aderenza  alle

migliori pratiche internazionali;))

  1. c) sviluppo del mercato e della concorrenza  nel  settore  delle

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (1)

3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).

((3-ter. Il SPC  e’  costituito  da  un  insieme  di  elementi  che

comprendono:

  1. a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
  2. b) linee   guida   e   regole    per    la    cooperazione    e

l’interoperabilita’;

  1. c) catalogo di servizi e applicazioni.

  3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche

del Sistema pubblico di connettivita’  e  cooperazione,  al  fine  di

assicurarne:   l’aggiornamento   rispetto   alla   evoluzione   della

tecnologia;  l’aderenza  alle  linee  guida  europee  in  materia  di

interoperabilita’;  l’adeguatezza  rispetto   alle   esigenze   delle

pubbliche amministrazioni e dei  suoi  utenti;  la  piu’  efficace  e

semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici  e  privati,

il rispetto di necessari livelli di sicurezza.))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art.  31,  comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII”  e’

sostituita  dalla  seguente:  “Capo   IX”   e   conseguentemente   la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 74

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 75

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’

 

((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC,

salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di  ordine

e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

  1. Chiunque puo’ partecipare al  SPC  nel  rispetto  delle  regole

tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.

  1. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce

tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni  altra

informazione necessaria a garantire l’interoperabilita’ del  SPC  con

ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati  o  da

altre amministrazioni che rispettano  le  regole  definite  ai  sensi

dell’articolo 73, comma 3-quater.))

3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art.  31,  comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII”  e’

sostituita  dalla  seguente:  “Capo   IX”   e   conseguentemente   la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 76

Scambio di documenti informatici  nell’ambito  del  Sistema  pubblico

diconnettivita’

 

  1. Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell’ambito del SPC,

realizzati attraverso la  cooperazione  applicativa  e  nel  rispetto

delle  relative   procedure   e   regole   tecniche   di   sicurezza,

costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art.  31,  comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII”  e’

sostituita  dalla  seguente:  “Capo   IX”   e   conseguentemente   la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 76-bis

(( (Costi del SPC).))

 

((1.  I  costi   relativi   alle   infrastrutture   nazionali   per

l’interoperabilita’ sono a carico dei fornitori,  per  i  servizi  da

essi direttamente utilizzati e  proporzionalmente  agli  importi  dei

relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e’ a carico

delle pubbliche amministrazioni  relativamente  ai  servizi  da  esse

utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo  18,

comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede

la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi  di  rimborsi

per eventuali attivita’ specificamente richieste dalla Consip ad AgID

in relazione alle singole procedure, sostenuti  dalla  stessa  Consip

per le attivita’ di centrale di committenza di  cui  all’articolo  4,

comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ destinata  a

parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture

nazionali gestite da AgID.))

Art. 77

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 78

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 79

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 80

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 81

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 82

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 83

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 84

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 85

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 86

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 87

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 88

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 89

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

Art. 90

Oneri finanziari

 

  1. All’attuazione del ((presente Codice)) si provvede  nell’ambito

delle risorse previste a legislazione vigente.(1)

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art.  31,  comma

1) che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII”  e’

sostituita  dalla  seguente:  “Capo   IX”   e   conseguentemente   la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 91

Abrogazioni

 

  1. Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono

abrogati:

  1. a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  2. b) gli  articoli  1,  comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),

cc),  dd),  ee),  ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,

ultimo  periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;

26;   27;   27-bis;   28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter;  29-quater;

29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,

5  e  6;  51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 (Testo A);

  1. c) l’articolo  26  comma  2,  lettera a), e), h), della legge 27

dicembre 2002, n. 289;

  1. d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
  2. 3;

;  e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.

229.

  1. Le  abrogazioni  degli  articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,

commi  1  e  2;  10;  36,  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del

Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si

intendono  riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.

443 (Testo B).

  1. Le  abrogazioni  degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),

z),  aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);

6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;

27-bis;  28;  28-bis;  29;  29-bis;  29-ter; 29-quater; 29-quinquies;

29-sexies;  29-septies;  29-octies;  51;  del  decreto del Presidente

della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445 (Testo A), si intendono

riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 444 (Testo C).

((3-bis.  L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

e’ abrogato.

  3-ter.   Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  42,  e’

abrogato.))((1))

————

AGGIORNAMENTO (1)

Il  D.Lgs.  4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma

1)  che nel presente decreto legislativo l’espressione “Capo VIII” e’

sostituita   dalla   seguente:   “Capo   IX”  e  conseguentemente  la

numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione

progressiva da 88 a 92.

Art. 92

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 marzo 2005

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Stanca, Ministro per l’innovazione e le

tecnologie

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

Siniscalco, Ministro del-l’economia e

delle finanze

Pisanu, Ministro dell’interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita’

produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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