IL SEGRETO PROFESSIONALE

Il segreto professionale è, generalmente, focalizzato alla tutela e alla sicurezza dei rapporti professionali, determinati dall’esigenza di ricevere delle prestazioni da parte di categorie di soggetti, anche comunicando fatti connessi alla propria vita.
Il segreto professionale costituisce un obbligo normativo a carico di determinate figure professionali di non rendere note informazioni delle quali esse abbiano conoscenza, per motivi di lavoro, per le quali è individuato uno specifico onere di segretezza.
Il segreto professionale è riferibile al libero professionista, al lavoratore subordinato o, altresì, al dipendente pubblico; in pratica, è configurabile un onere normativo, a carico di determinate figure professionali, le quali sono tenute a non divulgare, in nessun modo, le informazioni di cui sono, per motivazioni professionali, in possesso.
Il segreto professionale riconosce tre fondamenti distinti; un fondamento etico connesso al rispetto della persona, un fondamento deontologico riferito alla norma di condotta professionale, e un fondamento giuridico previsto all’articolo 622 del codice penale.

A tal riguardo, l’articolo 622, codice penale, contempla come: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a 1 euro 516. La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Quindi, pacificamente, ricondotto nell’ambito dell’articolo 622 è il segreto di medici, chirurghi, farmacisti, ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria.
Presupposto della condotta di reato è rappresentato dalla consapevolezza del segreto; la conoscenza del segreto deve essere, in pratica, connessa da un collegamento di causalità con l’attività professionale in senso lato, mentre non appare sufficiente un semplice collegamento occasionale.

FONTE

Borsellino, P., D’Addio, L., Barazzetti, G., Radaelli, S., Piovelli, R., Massi, P., … & Lepre, A. (2005). Il segreto professionale, ovvero, la tutela della riservatezza ei suoi limiti. GIORNALE ITALIANO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE, 2005.

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