LA GIURISPRUDENZA SULLA NUDA PROPRIETA’

Il nudo proprietario può locare l’immobile a terzi, nonostante la presenza di un diritto di usufrutto, dal momento che la possibilità di concedere in locazione un bene dipende dalla titolarità della disponibilità di fatto del bene in questione.

Tribunale Padova sez. I, 01/08/2023, n.1670

 

La responsabilità per i danni da infiltrazione o allagamento è da ricercare solamente in capo al soggetto che, avendone la custodia, ha l’onere di manutenere il bene ed evitare che questo provochi danno (nella specie, è stata confermata l’esenzione da responsabilità di una delle due comproprietarie della nuda comproprietà, mentre veniva altresì dimostrata la responsabilità dell’altro comproprietario e dell’usufruttuario in quanto questi, pur essendo a conoscenza dell’infiltrazione e dei danni cagionati ai vicini, non si erano in alcun modo attivati per porvi rimedio).

Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20429

 

Se un’unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, l’atto costitutivo di tale diritto, se trascritto, è opponibile “erga omnes” e quindi anche al condominio, che è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che – in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione “propter rem” – la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa.

Corte appello Salerno sez. II, 01/06/2022, n.687

 

 

La natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione, compreso il nudo proprietario, la cui legittimazione a chiedere l’adempimento dell’obbligo di versamento dei canoni non può essere pertanto contestata dal conduttore convenuto, adducendo l’esistenza della posizione dell’usufruttuario, in quanto essa è estranea al rapporto personale di godimento insorto con la locazione.

Tribunale Massa sez. I, 22/10/2020

 

Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell’usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell’opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria – stante la non tassatività dell’elencazione contenuta all’art. 1005 c.c. – quell’opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell’usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà.

Cassazione civile sez. II, 12/09/2019, n.22797

FONTE

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