I doveri dei genitori nei riguardi dei figli, in base a quanto previsto all’articolo 147 del codice civile, ricomprendono il mantenimento, l’istruzione, l’educazione, l’assistenza morale e materiale.
L’articolo 147, codice civile, prevede come: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».
Il matrimonio prevede a carico di ambedue i coniugi l’onere di mantenere, istruire e assistere i figli in ossequio alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La letteratura differenzia i minori in cd. petits enfants e cd. grands enfants; in pratica, per i primi, prevale la necessità di protezione, mentre per i secondi l’esigenza di esercitare i diritti di libertà.
L’onere connesso all’istruzione dei figli definisce uno dei diritti essenziali della prole; in tale considerazione, il mancato rispetto di tale obbligo configura una responsabilità penale a carico dei genitori.
In tal senso, la Suprema Corte, attraverso la sentenza 7015/24, ha statuito come: «il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti».
Nel contesto dell’istruzione è possibile ricomprendere le decisioni orientate ad autoresponsabilizzare il bambino; in tal senso, l’articolo 19-bis, DL 148/17, prevede come: «I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza …………….. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche»
L’onere connesso al mantenimento come espressione del dovere di cura che ricomprende un complesso di esigenze necessarie all’evoluzione fisica e psicologica della prole.
Quindi, l’onere di mantenere, istruire ed educare la prole prevede, a carico dei genitori, il dovere di fronteggiare le necessità dei figli, non individuabili al solo obbligo alimentare, ma ampliate all’aspetto abitativo, scolastico, sociale, e all’assistenza morale e materiale.
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza 7169/24, in tema di mantenimento ha statuito come: «In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente “fuorisede”), non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno»
FONTE
Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Ordinanza, 18 marzo 2024, n. 7169, CED, Cassazione, 2024
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