RACCOLTA GIURISPRUDENZA SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Ai sensi dell’art. 156 c.c., il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento esige l’accertamento di molteplici presupposti, tra cui l’assenza di addebito a suo carico e l’accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l’ammontare dell’assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l’attitudine al lavoro di entrambi i coniugi. Nella fattispecie in esame, la marcata sproporzione reddituale tra i coniugi integra i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del marito, volto a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Tribunale Pordenone, 11/02/2025

 

In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l’istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.

 

Cassazione civile sez. I, 07/01/2025, n.234

In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare; lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso; la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d’ufficio.

Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32349

La formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica, pertanto l’assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l’onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all’assistenza morale e materiale tra i partner, prova che dovrà essere rigorosa.

Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.25055

 

La Cassazione si sofferma sui criteri per determinare il tenore di vita, concetto non più utilizzabile per determinare l’assegno di divorzio, ma che resta il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi della famiglia. Il giudice deve accertare, «quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato». A questo fine il giudice «non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso». Ciò vale anche per determinare l’assegno per i figli, «non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme». Per determinare il tenore di vita durante il matrimonio non si considerano invece i guadagni, le spese o i redditi dell’ex a carico del quale è posto l’assegno successivi al termine della convivenza familiare. La Cassazione chiarisce inoltre che il diritto a ricevere l’assegno di separazione cessa quando il beneficiario intraprende una stabile convivenza. Sul punto, la giurisprudenza, modificando il precedente orientamento, oggi esclude il contributo di mantenimento anche laddove la coabitazione non sia stabile, purché sia accertata l’esistenza di una stabile relazione caratterizzata da «assistenza morale e materiale dei due partner»: la stabilità e la continuità della convivenza possono essere presunte, salvo prova contraria, se le risorse economiche dei partner sono state messe in comune; se invece manca la coabitazione, «la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa».

Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.25055

FONTE

www.italgiure.giustizia.it

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