OMISSIONE DI SOCCORSO; DEFINIZIONE E GIURISPRUDENZA

L’articolo 593, codice penale, contempla come: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità».
Appare opportuno evidenziare come il delitto in questione è uno dei classici reati di pura omissione, e, in tal senso, configura i problemi di legittimazione che connotano, generalmente, i reati omissivi puri.
Basti considerare come, in alcuni sistemi giudiziari, l’omissione di soccorso non è reato; nel Regno Unito non esiste il delitto di omissione di soccorso.
Ad ogni modo, la vita e l’incolumità fisica rappresentano beni da proteggere da parte del diritto penale e, di conseguenza, deve essere sanzionato chi, in maniera dolosa o colposa, genera un danno a tali beni menzionati.
In pratica, l’omissione prevede un dovere giuridico connesso all’attivazione; senza tale onere non potrebbe configurarsi l’omissione.
Quindi, esiste una sorta di obbligo generale di soccorso; nella fattispecie citata al primo comma, la condotta tipica riguarda la situazione di un bambino di età inferiore ai dieci anni, abbandonato o smarrito, oppure una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia, fisica o psichica, per vecchiaia o per qualsiasi altra causa, omettendo di darne immediato avviso all’Autorità.
Nella fattispecie citata al secondo comma, la condotta è configurabile in una situazione in cui ci si trovi dinanzi ad un corpo umano che sia o, comunque, sembri inanimato, oppure ad una persona ferita o in pericolo, e nell’omettere di prestarle l’assistenza occorrente, oppure di darne immediato avviso all’Autorità.

 

 

L’esimente del costringimento fisico sussiste solo se l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Fattispecie in tema di omissione di soccorso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la conforme decisione dei giudici di merito di condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).

Corte di Cassazione 50435/2023

Il delitto di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.), avente natura di reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell’omesso avviso all’autorità anche se si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, mentre esso è escluso soltanto se la persona da assistere fosse già morta.

Corte di Cassazione 29891/2008

Integra il reato di omissione di soccorso (art. 593 cod. pen.) la condotta dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della “assistenza occorrente” di cui all’art. 593, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.

Corte di Cassazione 3397/2005

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