L’usucapione rappresenta un particolare istituto giuridico che permette di acquisire la proprietà di un bene mobile, o immobile, altrui attraverso il semplice uso e senza il consenso da parte del soggetto titolare.
L’usucapione è disciplinata all’articolo 1158 del codice civile: «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni»
In pratica, l’usucapione costituisce l’acquisizione della proprietà di un bene per la sua detenzione ininterrotta per 10 anni con riferimento ai beni mobili, e 20 anni con riguardo ai beni immobili.
L’acquisizione della proprietà di un terreno attraverso l’usucapione prevede, primariamente, la dimostrazione del possesso del bene in oggetto per almeno 20 anni.
A ben vedere, è necessario che ricorrano un insieme di requisiti; innanzitutto, il soggetto detentore deve aver messo in atto una condotta simile a quella che avrebbe avuto se fosse stato il proprietario del bene; inoltre, la detenzione deve essere stata acquisita attraverso modalità non violente.
Appare, inoltre, essenziale rimarcare come la detenzione deve essere stata acquisita non clandestinamente; oltre a ciò, è previsto che sia continuativa e, in tutti i casi, non deve essere stata interrotta per almeno dodici mesi.
Dal lato proprietario del terreno, egli, durante il trascorrere dei 20 anni, non deve aver provveduto a notificare alcun atto giudiziario finalizzato a definire rivendicazioni della proprietà.
È possibile affermare come nella condizione in cui dovesse mancare uno soltanto dei requisiti elencati, non si potrà procedere alla verifica dell’usucapione.
La giurisprudenza di merito, in merito alla dimostrazione dell’usucapione ha statuito come: «la coltivazione del fondo è, di per sé, manifestazione di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà; per cui, presumendosi ai sensi dell’art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà»
PER APPROFONDIRE
Corte appello Napoli sez. II, 27/09/2023
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