STATUTO UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

STATUTO UNIVERSITA’ DI CAGLIARI

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 s.m.i. recante l’autonomia statutaria e regolamentare
degli Atenei;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i. recante le norme in materia di organizzazione
delle università;
VISTO il vigente Statuto emanato con decreto rettorale del 13 gennaio 2022 n.35;
RAVVISATA la necessità di modificare l’articolo 24 dello Statuto vigente, a seguito di quanto
rammentato dal Ministero con la nota del prot. UniCa n.258696 del 29 dicembre
2021, in merito all’esigenza di uniformare la disciplina statutaria alla
raccomandazione formulata dall’ANAC nel 2017 relativamente alla composizione
Collegio di Disciplina;
VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio
di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2022 (del. n. 06/22S) ha approvato
la proposta di modifica dell’art. 24 dello Statuto;
VISTA la nota prot.UniCa n. 70876 del 21 marzo 2022 con la quale il MUR comunica che non
si hanno osservazioni da formulare alla proposta di modifica allo Statuto così come
deliberato dal Senato Accademico nella sopra richiamata seduta;
RICHIAMATO l’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che dispone la pubblicazione dello
Statuto di Ateneo nella Gazzetta Ufficiale
D E C R E T A
ART. 1 – Lo Statuto di Ateneo è modificato così come di seguito riportato. Lo Statuto entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Contestualmente all’entrata in vigore dello Statuto emanato con il
presente decreto, lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 35 del 13 gennaio 2022
è da intendersi abrogato.
Visto il Direttore Generale
Modifica Statuto di Ateneo
Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
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STATUTO DI ATENEO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità istituzionali

  1. L’Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, è
    un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta
    formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione
    delle conoscenze. L’Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per
    il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed
    internazionale.
  2. L’Università, attraverso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge altresì
    l’assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si
    integra.
  3. L’Università persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione, in
    piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione della
    Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.
  4. L’Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i
    dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di
    non discriminazione e di pari opportunità. L’Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo
    sviluppo della persona.
    Art. 2
    Autonomia
  5. L’Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed
    organizzativa, nell’ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto.
    L’Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico,
    confessionale e politico.
  6. L’Università, nell’ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro
    provvedimento necessario o utile per l’organizzazione e l’attività delle strutture didattiche,
    di ricerca e di servizio.
    Art. 3
    Principi
  7. L’Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta
    la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia,
    sostenibilità, dematerializzazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni e dei
    processi e di responsabilità verso la collettività.
  8. L’attività di ogni organo e struttura dell’Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei
    principi di cui al comma 1.
  9. L’organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della
    libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo
    formativo.
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  10. Le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della
    libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.
  11. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti
    didattici, lo Statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i Corsi di Studio e l’attività
    didattica.
  12. L’Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le
    componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle
    disposizioni attuative dello stesso.
  13. L’Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria
    attività ed a tutti i livelli, anche con l’adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati
    didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.
  14. Il rapporto tra l’Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è
    definito nel rispetto dei principi dell’equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse
    attività.
  15. L’Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite,
    di tutte le componenti universitarie.
  16. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed
    equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una
    più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l’Università utilizza gli strumenti
    della programmazione annuale e pluriennale.
    Art. 4
    Rapporti con l’esterno
  17. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3, l’Università promuove lo sviluppo delle
    relazioni con altre Università e Centri di ricerca, quale strumento di diffusione e
    valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle
    conoscenze.
  18. L’Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità
    dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la
    stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di
    studio, di didattica e di ricerca.
  19. L’Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità,
    anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla
    legge.
  20. L’Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e
    privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per
    rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.
  21. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di
    ricerca e di servizio, l’Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza
    fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.
    Art. 5
    Diritto allo studio
  22. L’Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di
    diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli
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    studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalità, gli
    studenti capaci e meritevoli.
  23. L’Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione Autonoma della
    Sardegna, con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con le altre istituzioni
    coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad
    assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l’Università
    organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
  24. L’Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità
    favorendo con ogni mezzo e strumento l’accessibilità, la fruizione e la partecipazione alle
    attività culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.
  25. L’Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione
    dell’attività didattica e per l’esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente,
    nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito
    regolamento.
    Art. 6
    Ricerca scientifica
  26. L’Università favorisce l’accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca
    universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di
    Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel
    rispetto della normativa vigente.
  27. L’Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri
    compiti, individuando specifici finanziamenti.
  28. L’Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e
    divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell’assegnazione delle risorse.
  29. L’Università assicura l’utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la
    fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari,
    stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.
  30. L’Università, nel riconoscere l’importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti
    con il mondo della produzione, vigila affinché l’instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti
    siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il
    trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle
    innovazioni, da parte di tutte le componenti dell’Ateneo.
    Art. 7
    Istruzione e formazione
  31. L’Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di
    legge, i relativi titoli.
  32. (abrogato)
  33. L’Università cura l’accrescimento del livello culturale e professionale del proprio
    personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.
  34. L’Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo
    eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di
    preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo
    le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L’Università può altresì partecipare alla
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    promozione, all’organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul
    territorio.
  35. L’Università stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie
    disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all’estero.
  36. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio,
    l’Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto
    privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.
    Art. 8
    Servizi esterni
  37. Nell’ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti
    interni l’Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di
    consulenza a terzi.
  38. Sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia e i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, il Rettore
    può autorizzare l’Azienda Ospedaliero Universitaria a stipulare apposite convenzioni,
    prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico
    le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all’interno
    dell’Azienda stessa.
    TITOLO II
    ORGANI DELL’ UNIVERSITÀ
    Art. 9
    Organi dell’Università
  39. Sono organi dell’Università:
    a) il Rettore;
    b) il Senato Accademico;
    c) il Consiglio di Amministrazione;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
    e) il Nucleo di Valutazione;
    f) il Direttore Generale.
    Art. 10
    Rettore
  40. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università a ogni effetto di legge.
  41. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e
    scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.
  42. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo secondo
    criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione
    del merito.
  43. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, la durata
    del suo mandato è pari a sei anni e non è rinnovabile.
    5.L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta:
    a) ai professori di ruolo in servizio;
    b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
    c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della L
    240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;
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    d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale
    degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
    e) agli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo
    di Valutazione, nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di facoltà,
    nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al
    voto di cui alle lettere a), b) e c) e d) con le relative ponderazioni.
  44. Il Regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere c), d) ed
    e) del precedente comma, le modalità di calcolo dei voti.
  45. Le elezioni del Rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei
    mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o
    inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella
    prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto
    delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e) del precedente comma 5. Nel caso in cui
    nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati
    più votati nella prima votazione ed è eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei
    voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e) del precedente
    comma 5. Il Regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle
    candidature e le procedure elettorali.
  46. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di
    sfiducia, le votazioni per l’elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore
    ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal
    professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, entro 15 giorni dalla
    cessazione o dall’accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere
    espletate entro i successivi 60 giorni. Fino alla nomina del nuovo Rettore, le sue funzioni per
    tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza
    del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono svolte dal professore
    ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal
    professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.
    Art. 11
    Competenze e funzioni del Rettore
  47. Il Rettore:
    a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
    b) propone al Senato Accademico, sentita la Commissione Etica, una rosa di candidati per la
    designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    c) presenta per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle
    proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato Accademico:
    c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ateneo recanti gli obiettivi e
    le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale,
    servizi agli studenti e terza missione;
    c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal Direttore Generale;
    c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
    c4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il
    parere del Consiglio degli Studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
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    c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le Facoltà, per le rispettive
    competenze;
    c6) il conferimento dell’incarico di Direttore Generale;
    c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall’articolo 3 della
    Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
    c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l’Ateneo;
    d) nomina, sentito il parere del Senato Accademico, il Garante degli Studenti, i componenti
    del Comitato Unico di Garanzia, i componenti della Commissione Etica e i rappresentanti
    negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell’Ateneo;
    d1) nomina i componenti del Collegio di Disciplina e il Presidente del Collegio dei Revisori dei
    Conti designati dal Senato Accademico;
    e) nomina il Coordinatore e i componenti del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della
    componente studentesca, designati dal Consiglio di Amministrazione;
    f) propone al Senato Accademico la decadenza dei componenti del Consiglio di
    Amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità
    di funzionamento dell’organo;
    g) propone al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di
    Amministrazione, le modifiche dello Statuto;
    h) emana con propri decreti lo Statuto e i Regolamenti;
    i) propone al Senato Accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del Collegio
    di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice Etico che vanno dal richiamo
    scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi
    accademici e/o dagli organi delle strutture dell’Ateneo o all’ esclusione dall’assegnazione di
    fondi e contributi di Ateneo;
    j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le
    sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di
    disciplina;
    k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente
    Statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell’esercizio di tali funzioni, il Rettore
    informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in
    relazione alle loro specifiche competenze.
  48. In caso di necessità e comprovata urgenza, il Rettore può assumere provvedimenti di
    competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella
    riunione immediatamente successiva.
  49. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il Prorettore Vicario che,
    in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In
    caso di assenza o di impedimento del Prorettore Vicario, le funzioni del Rettore vengono
    svolte dal professore ordinario decano per ruolo.
  50. Il Rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato Accademico, Prorettori
    delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione
    anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.
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    Art. 12
    Senato Accademico
  51. Il Senato Accademico è l’organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica,
    di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.
  52. Sono attribuite al Senato Accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le
    strutture didattiche e di ricerca.
  53. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è costituito, su base elettiva, da
    ventiquattro componenti, di cui:
    a) quindici Direttori di dipartimento;
    b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree così come disciplinate dall’art. 24 bis
    dello Statuto;
    c) il Presidente del Consiglio degli Studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli
    iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di
    dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell’Ateneo;
    d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
  54. (abrogato)
  55. Il Regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure elettorali e quelle relative alla
    cessazione anticipata dalla carica.
  56. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario
    e il Direttore Generale; quest’ultimo svolge le funzioni di Segretario, coadiuvato nella
    verbalizzazione dal personale a ciò addetto.
  57. In caso di assenza temporanea del Rettore le sedute del Senato Accademico sono
    presiedute dal Pro Rettore Vicario.
    Art. 13
    Competenze e funzioni del Senato Accademico
  58. Il Senato Accademico:
    a) designa, all’interno della rosa di candidati proposta dal Rettore, i componenti del Consiglio
    di Amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli
    aventi diritto al voto secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale di Ateneo;
    b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il Rettore presenta al Consiglio di
    Amministrazione, su:
    b1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ateneo recanti gli obiettivi e
    le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale,
    di servizi agli studenti e di terza missione;
    b2) il bilancio di previsione e di esercizio;
    b3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
    b4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il
    parere del Consiglio degli Studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo
    studio;
    b5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive
    competenze;
    b6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine
    all’istituzione, l’attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti,
    facoltà nonché quelli relativi all’offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei
    9
    principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario
    e dei parametri di sostenibilità;
    b7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall’art. 3 della Legge
    30 dicembre 2010, n. 240;
    c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il Rettore presenta al Consiglio di
    Amministrazione su:
    c1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla
    costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed
    internazionali e di centri di servizio d’Ateneo;
    c2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l’Ateneo;
    c3) i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    c4) il conferimento dell’incarico di Direttore Generale;
    d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal Rettore per: il Garante degli
    Studenti; i componenti del Comitato Unico di Garanzia; i componenti della Commissione
    Etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza
    dell’Ateneo;
    d1) designa i componenti del Collegio di Disciplina e il Presidente del collegio dei Revisori dei
    Conti;
    e) delibera, su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza
    assoluta, la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per gravi
    inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento
    dell’organo;
    f) delibera su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza
    assoluta, le modifiche dello Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di
    Amministrazione;
    g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del
    Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e i regolamenti dell’Ateneo, ivi compreso il
    Regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei
    dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad
    eccezione del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza
    del Consiglio di Amministrazione, per il quale esprime il parere;
    h) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l’elezione del Rettore,
    una proposta di mozione motivata di sfiducia al Rettore, decorsi almeno due anni dall’inizio
    del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve
    essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende
    accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
    i) può comminare, su proposta del Rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del
    Collegio di Disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice Etico che vanno dal
    richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi
    accademici e/o dagli organi delle strutture dell’Ateneo o all’ esclusione dall’assegnazione di
    fondi e contributi di Ateneo;
    j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell’impegno didattico del Rettore, del
    Prorettore vicario e dei Prorettori delegati;
    10
    k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di
    mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai Consigli di dipartimento e, in ogni
    caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura
    organizzativa dell’Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere
    motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo.
    l) approva i piani triennali di rientro presentati dai dipartimenti con un numero di docenti
    superiore di sole due unità rispetto al minimo di legge.
    Art. 14
    Consiglio di Amministrazione
  59. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo che attua l’indirizzo strategico
    dell’Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell’attività amministrativa,
    economica e patrimoniale.
  60. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
    a) dal Rettore che lo presiede;
    b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell’Ateneo, di
    cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di
    gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e
    scientifiche dell’Ateneo;
    c) da due soggetti esterni all’Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata
    competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con
    attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre
    avere rapporti contrattuali in essere con l’Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il
    quarto grado con gli altri membri del Consiglio e con i membri del Senato Accademico, del
    Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, con il Rettore e il Direttore
    Generale;
    d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio
    non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati
    nell’Ateneo.
    I componenti di cui alle lett. b) e c) sono designati dal Senato Accademico, sulla base di una
    rosa di candidati proposta dal Rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare,
    sentita la Commissione Etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una
    quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.
  61. I componenti esterni all’Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all’interno
    dell’Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per
    tutta la durata dell’incarico.
  62. In caso il Rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una
    mozione di sfiducia, il Consiglio di Amministrazione è presieduto per tutti gli atti di ordinaria
    amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.
  63. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il
    Prorettore Vicario e il Direttore Generale; quest’ultimo svolge le funzioni di Segretario,
    coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.
  64. In caso di assenza temporanea del Rettore le sedute del Senato Accademico sono
    presiedute dal Pro Rettore Vicario.
    11
    Art. 15
    Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione
  65. Il Consiglio di Amministrazione:
    a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo e sull’efficienza ed efficacia
    della gestione;
    b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sui seguenti documenti
    presentati dal Rettore:
    b1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell’Ateneo recanti gli obiettivi e
    le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale,
    di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;
    b2) bilancio di previsione e di esercizio;
    b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;
    b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito
    il parere del Consiglio degli Studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo
    studio;
    b5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive
    competenze;
    b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti
    l’istituzione, l’attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti,
    facoltà, nonché sull’articolazione annuale dell’offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto
    dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema
    universitario e dei parametri di sostenibilità;
    b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall’art. 3 della
    Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    c) delibera, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico:
    c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla
    costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed
    internazionali e di centri di servizio d’Ateneo;
    c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l’Ateneo e che rientrano nella sua
    competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;
    c3) sui compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti proposti dal
    Senato Accademico;
    d) conferisce, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, l’incarico di Direttore
    Generale; approva gli indirizzi dell’attività sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle
    risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l’incarico del Direttore
    Generale risolvendo conseguentemente il contratto;
    e) designa il Coordinatore e i componenti del Nucleo di Valutazione, ad eccezione della
    componente studentesca;
    f) delibera sulla retribuzione del Direttore Generale e, acquisito il parere del Collegio dei
    Revisori dei Conti, sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;
    g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di
    modifica dello Statuto formulate dal Rettore o da almeno 1/3 dei senatori;
    12
    h) esprime parere sul Codice Etico e i regolamenti dell’Ateneo, ivi compreso il Regolamento
    generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle
    facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;
    i) approva il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il parere
    del Senato Accademico;
    j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai
    ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere
    vincolante del Collegio di Disciplina;
    k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di
    chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato,
    nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.
    Art. 16
    Collegio dei Revisori dei Conti
  66. Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo indipendente di controllo interno sulla regolarità
    della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Università.
  67. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per
    l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
  68. Il Collegio è composto da:
    a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal Rettore
    su designazione del Senato Accademico, che ne assume la presidenza;
    b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero
    dell’Economia e delle Finanze;
    c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.
    Due membri effettivi del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
  69. Il Collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica quattro esercizi e scade alla data
    di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio di esercizio
    relativo al quarto esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla
    normativa vigente.
  70. L’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è rinnovabile una sola volta e
    non può essere conferito a personale dipendente dell’Università.
    Art. 17
    Nucleo di Valutazione di Ateneo
  71. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo indipendente di valutazione interna della
    gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al
    diritto allo studio.
  72. Il Nucleo è composto da:
    a) sette componenti nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione,
    tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:
    a1) il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell’Ateneo;
    a2) quattro componenti esterni all’Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel
    campo della valutazione;
    a3) due docenti di ruolo in servizio nell’Ateneo.
    b) due rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni delle altre
    rappresentanze studentesche.
    13
  73. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste
    dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo Statuto, nonché ai compiti e alle
    funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
    dell’Ateneo.
  74. Le norme relative al funzionamento del Nucleo sono stabilite con apposito regolamento.
  75. L’Università assicura al Nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il
    diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
    Art. 18
    Direttore Generale
  76. Il Direttore Generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale
    e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
  77. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore
    e sentito il Senato Accademico. Il Direttore Generale può nominare un vicedirettore che lo
    sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.
  78. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.
  79. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di
    Amministrazione e dal Rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle
    risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, a supporto delle
    attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione
    attribuitagli dalla legge.
  80. Il Direttore Generale inoltre:
    a) cura l’attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la
    gestione ai dirigenti;
    b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell’Ateneo secondo le norme del presente
    Statuto;
    c) verifica e controlla l’attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia
    degli stessi;
    d) stipula i contratti dell’Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;
    e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget, sulla base dei regolamenti interni in
    materia di contabilità.
  81. Il Direttore Generale presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione
    una relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli
    organi di governo.
  82. Il Direttore Generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i Dirigenti dell’Ateneo
    chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il Direttore
    Generale è sostituito dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio in Ateneo.
    TITOLO III
    ALTRI ORGANISMI DELL’UNIVERSITA’
    Art. 18 bis
    Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
  83. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è la struttura dell’Ateneo che organizza, monitora
    e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della
    Qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di governo e
    di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei dipartimenti per lo sviluppo,
    14
    l’implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformità alla normativa vigente
    ed alle politiche della qualità definite dall’Ateneo.
  84. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina
    del Coordinatore e del Consiglio del Presidio della Qualità.
    Art. 19
    Garante degli Studenti
  85. Il Garante degli Studenti è l’organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza
    agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o
    ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o
    singoli soggetti dell’Università di Cagliari.
  86. Il Garante è nominato dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, tra soggetti
    esterni all’Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di
    competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.
  87. Il Garante degli Studenti dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una
    sola volta. Può essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentito il Senato
    Accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell’esercizio delle sue funzioni.
  88. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni
    del Garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell’Ateneo.
  89. Gli organi dell’Ateneo e gli uffici dell’Amministrazione universitaria collaborano col
    Garante degli Studenti, garantendo l’accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della
    normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle
    persone.
  90. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato Accademico e il
    Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta.
    Art. 20
    Commissione Etica
  91. La Commissione Etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in
    merito all’attuazione e al rispetto delle norme del Codice Etico e delle prassi interpretative.
  92. La Commissione è composta da tre membri, preferibilmente esterni all’Università,
    nominati dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, nel rispetto delle pari
    opportunità di genere. Il Rettore indica il componente che svolge le funzioni di Presidente e
    nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.
  93. La Commissione:
    a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;
    b) segnala al Rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del Codice Etico, per i
    successivi provvedimenti di competenza;
    c) rimette gli atti al Rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti
    disciplinari;
    d) può sottoporre al Senato Accademico proposte di revisione o di integrazione del Codice
    Etico.
  94. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l’accesso ad essi deve rispettare le
    norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.
    15
    Art. 21
    Comitato per lo sport universitario
  95. Il Comitato per lo sport universitario è l’organismo che coordina le attività sportive a
    vantaggio dei componenti la comunità universitaria.
  96. Il Comitato è composto:
    a) dal Rettore dell’Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
    b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che
    organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale;
    c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche,
    secondo le modalità stabilite nel Regolamento per l’elezione degli studenti, di cui uno sarà
    designato come rappresentante nel Consiglio Direttivo del CUS Cagliari;
    d) dal Direttore Generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.
  97. Il Comitato:
    a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell’attività sportiva, amatoriale ed
    agonistica, sia in forma individuale che associata;
    b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli
    impianti sportivi universitari e ne verifica l’attuazione;
    c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi
    piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche
    da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
    d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;
    e) redige una relazione annuale sull’attività svolta e la trasmette al Consiglio di
    Amministrazione.
  98. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.
    Art. 22
    Consiglio degli studenti
  99. Il Consiglio degli studenti è l’organismo autonomo di organizzazione e coordinamento
    degli studenti iscritti all’Ateneo.
  100. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:
    a) attività e servizi didattici;
    b) diritto allo studio;
    c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
  101. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:
    a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;
    b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all’erogazione di servizi.
  102. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere
    degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative
    all’accoglimento.
  103. Il Consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione
    e sul bilancio di Ateneo.
  104. Il Consiglio è composto:
    a) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
    b) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
    c) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Nucleo di Valutazione;
    16
    d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario;
    e) dal rappresentante degli studenti eletto nell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio
    Universitario;
    f) dagli studenti eletti nei primi tre seggi in ciascun Consiglio di Facoltà;
    g) da due dottorandi e/o specializzandi eletti dai dottorandi e specializzandi in occasione
    delle elezioni delle altre rappresentanze studentesche.
  105. Almeno due volte all’anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il
    Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo
    Statuto e dai Regolamenti.
  106. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente è
    componente di diritto del Senato Accademico e può eleggere una Giunta con funzioni
    istruttorie e di coordinamento.
  107. L’attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei
    suoi membri ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
  108. L’Università garantisce al Consiglio degli Studenti il supporto necessario all’espletamento
    dei suoi compiti.
    Art. 23
    Comitato Unico di Garanzia
  109. Il Comitato Unico di Garanzia è l’organismo istituito per le pari opportunità, la
    valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni
    propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.
  110. Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
    sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell’Amministrazione,
    nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal
    Rettore con proprio decreto, previo parere del Senato Accademico, nel rispetto del principio
    delle pari opportunità.
  111. Il Comitato è presieduto da un delegato del Rettore, i suoi membri devono essere in
    possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in
    materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.
  112. Il Comitato:
    a) opera per superare le condizioni che provocano nell’organizzazione e nella distribuzione
    del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la
    formazione, l’avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico
    e retributivo;
    b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell’Ateneo, nelle
    cariche accademiche e nei settori professionali;
    c) contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
    l’efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato
    dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;
    d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti
    dei lavoratori.
  113. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.
    17
    Art. 24
    Collegio di Disciplina
  114. Il Collegio di Disciplina è l’organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei
    procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere
    conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.
  115. Il Collegio è composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, anche esterni
    ove possibile. Il Collegio è formato da tre professori ordinari, due professori associati e due
    ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna
    categoria, eletti dal Senato Accademico tra una rosa proposta dal Rettore. Nella
    composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una
    percentuale almeno del 30%.
  116. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.
  117. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della
    ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza
    dell’incolpazione, del contradditorio in condizioni di parità.
  118. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinati da apposito
    regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
  119. Nel caso di illecito commesso dal Rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al
    Decano dell’Ateneo.
    Art. 24 bis
    Consiglio di macro area
  120. I Consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca
    cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa
    vigente.
  121. Ogni Consiglio elegge al suo interno, secondo modalità indicate nel Regolamento
    elettorale di Ateneo, un docente di ruolo componente del Senato Accademico che
    rappresenta la macro area all’interno del Senato Accademico ai sensi dell’art. 12, comma 3,
    lett. b) e svolge anche le funzioni di Coordinatore del consiglio di macro area.
  122. Il Coordinatore di cui al comma precedente riferisce al Consiglio di Macro Area
    relativamente al mandato in Senato Accademico.
  123. Le modalità di funzionamento del Consiglio e le competenze e funzioni del Coordinatore
    di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del Consiglio di
    macro area.
    TITOLO IV
    STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
    Art. 25
    Strutture didattiche e di ricerca
  124. L’Università si articola al proprio interno in:
    a) dipartimenti;
    b) strutture di raccordo denominate facoltà;
    c) corsi di studio;
    d) altre strutture previste dallo Statuto e dai regolamenti.
    18
    Art. 26
    Dipartimenti
  125. I dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l’esercizio organico ed integrato
    delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e
    ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i dipartimenti assumono i compiti conseguenti.
  126. I dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre
    strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione post
    lauream, nel rispetto del principio di autonomia, nonché l’internazionalizzazione delle
    proprie attività attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle
    iniziative di cooperazione.
  127. Ai dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal Consiglio di
    dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari
    culturalmente omogenei. Il Consiglio di dipartimento delibera sulle richieste di nuova
    afferenza. Le richieste devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico
    coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa
    derivare la cessazione del dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio
    all’organizzazione dipartimentale dell’Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato Accademico per
    le relative determinazioni. L’afferenza viene disposta con decreto del Rettore e può essere
    modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato Accademico.
  128. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti
    previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull’ordinamento
    universitario. Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale
    tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Più dipartimenti possono
    organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinità disciplinare o per ragioni
    logistiche.
  129. Nell’assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei
    risultati conseguiti nell’ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla
    struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall’ANVUR ed alla valutazione
    ex post delle politiche di reclutamento. L’attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre
    conto dei risultati conseguiti nell’ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il
    dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in
    relazione ai parametri utilizzati per l’attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario.
  130. L’istituzione dei nuovi dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito
    il Senato Accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico,
    dev’essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato
    che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unità.
  131. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al dipartimento sia superiore di solo
    due unità rispetto ai limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al Senato
    Accademico per l’approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie
    al mantenimento di una numerosità sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata
    presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del
    triennio, qualora la numerosità dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il
    dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.
    19
  132. I dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività
    formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di
    coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di sostegno gestionale per i
    dipartimenti e i corsi di studio.
  133. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i dipartimenti possono articolarsi in sezioni di
    ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di
    dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e
    contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.
    Art. 27
    Organi del Dipartimento
  134. Sono organi del dipartimento:
    a) il Consiglio di dipartimento;
    b) il Direttore di dipartimento;
    c) la Giunta di dipartimento.
    Art. 28
    Consiglio di Dipartimento
  135. Il Consiglio è composto:
    a) dal Direttore;
    b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;
    c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento,
    non superiore al 10% dei componenti di cui alle lett. a) e b);
    d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe o
    interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza
    almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l’anno
    accademico nel quale si svolgono le elezioni; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di
    ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al
    dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, le
    cui attività si svolgano presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel Regolamento
    elettorale di Ateneo.
    La componente di cui alla lett. d) è pari al 15% dei componenti il Consiglio.
  136. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario
    verbalizzante. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali
    limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel Regolamento per il funzionamento degli organi
    collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, nel rispetto del
    principio di valutazione tra pari.
    Art. 29
    Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento
  137. Il Consiglio di Dipartimento:
    a) collabora con i Consigli di facoltà e i Consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella
    definizione delle attività didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di
    Ateneo, delibera l’offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attività di
    didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e target di miglioramento, nonché la
    relazione consuntiva. Definisce i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche,
    di personale e dei beni strumentali di cui il dipartimento ha la disponibilità;
    20
    b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del dipartimento,
    coerentemente con il principio del bilancio unico;
    c) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la
    proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi
    ordinamenti, sentito il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la Commissione
    Paritetica della facoltà interessata, secondo modalità definite nel Regolamento didattico;
    d) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri dipartimenti, la
    proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di
    ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il
    Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di
    studio;
    e) comunica annualmente ai Consigli di facoltà la delibera sull’assegnazione dei compiti
    didattici ai docenti afferenti al dipartimento, garantendone l’impiego, nella copertura degli
    insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, nel rispetto di quanto
    previsto dai regolamenti di Ateneo;
    f) trasmette alla facoltà la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal
    Consiglio di facoltà ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. d);
    g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte
    di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo
    determinato di tipologia a) e b) devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli
    professori ordinari e associati. Delibera, altresì, sul reclutamento di altro personale a
    supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di
    personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al Rettore e al Direttore
    Generale per le relative determinazioni;
    h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza
    presentate dai docenti, nonché sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio
    o di ricerca;
    i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera
    l’acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l’attivazione di contratti e convenzioni,
    nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per
    oggetti definiti, alla Giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti
    il Consiglio;
    j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di
    funzionamento del dipartimento da sottoporre all’approvazione definitiva del Senato
    Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
    k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e
    dai regolamenti;
    l) può deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al
    Direttore, decorsi almeno un anno dall’inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi
    componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al Rettore per i provvedimenti di
    competenza.
    21
    Art. 30
    Direttore di Dipartimento
  138. Il Direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari afferenti al
    dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere
    eletto un professore associato.
  139. L’elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di dipartimento. L’elezione
    avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con
    il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.
  140. (abrogato)
  141. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore
    che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
    Art. 31
    Competenze e funzioni del Direttore di Dipartimento
  142. Il Direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta,
    fissandone l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle relative delibere. Il Direttore è
    componente di diritto del Senato Accademico.
  143. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
    a) presenta al Consiglio, per l’approvazione: il piano annuale e triennale delle attività di
    ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e target sulla base dei documenti di
    programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza
    del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado
    di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;
    b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell’art. 29, comma 1
    lett. i);
    c) autorizza direttamente, senza l’approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite
    stabilito dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    d) propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al dipartimento;
    e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica,
    gestite dal dipartimento;
    f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l’acquisto
    di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;
    g) vigila sull’osservanza, nell’ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei
    regolamenti.
  144. Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge,
    dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal
    Regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.
  145. In caso di necessità e urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di
    competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta
    immediatamente successiva.
    Art. 32
    Giunta di Dipartimento
  146. La Giunta è composta:
    a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;
    22
    b) da un numero di docenti, stabilito dai Regolamenti di dipartimento su proposta del
    Direttore, tra i quali rientrano di diritto i Coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;
    c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi
    di dottorato ed alle scuole di specializzazione tra gli stessi;
    d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al
    dipartimento.
  147. Il Consiglio di dipartimento nomina, su proposta del Direttore di dipartimento, tra i docenti
    di cui al comma 1 lett. b) i rappresentanti del dipartimento nei Consigli di facoltà unitamente
    ai Coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero
    di docenti del dipartimento nei Consigli di facoltà, di cui all’articolo 36, comma 1, lett. c), è
    definito secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto
    di quanto previsto dallo stesso articolo 36.
  148. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario del dipartimento, senza diritto di voto e
    con funzioni di verbalizzazione.
    Art. 33
    Competenze e funzioni della Giunta
  149. La Giunta:
    a) collabora con il Direttore nell’espletamento delle sue funzioni;
    b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio;
    c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio ed ogni altra
    funzione assegnata dal Regolamento di dipartimento.
    Art. 33 bis
    Centri interdipartimentali e centri interateneo
  150. Due o più Consigli di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi
    Consigli, possono deliberare, per particolari attività di ricerca e formazione di durata
    pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al
    Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; la relativa delibera ne determina la durata
    ed i termini per il rinnovo.
  151. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e
    contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.
  152. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di
    funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere
    favorevole del dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il
    dipartimento di riferimento può essere modificato con richiesta motivata del Consiglio del
    centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo
    dipartimento di riferimento.
  153. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali può prevedere la costituzione
    del Consiglio e l’elezione del Direttore. Il Consiglio del centro è composto da:
    a) il Direttore del centro, eletto tra i componenti del Consiglio;
    b) i docenti che aderiscono al centro.
  154. Il Consiglio di dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti,
    può deliberare, per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, la
    proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al Consiglio di Amministrazione
    per l’approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La
    23
    proposta di costituzione dei Centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento
    devono indicare il dipartimento di riferimento e le altre Università partecipanti. Le proposte
    di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo Statuto e ai regolamenti di
    Ateneo.
  155. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all’esame
    del Consiglio di dipartimento anche ai fini della verifica dell’interesse alla continuazione
    dell’attività del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al
    Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, conferma o nega la
    continuazione dell’attività del centro. La mancata presentazione della relazione può essere
    causa di scioglimento del centro.
    Art. 34
    Facoltà
  156. Le Facoltà sono le strutture di raccordo tra più dipartimenti raggruppati per aree
    scientifico disciplinari omogenee, definite con delibera del Consiglio di Amministrazione,
    previo parere del Senato Accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno
    gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di
    competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni
    ad esse inerenti.
  157. Nel caso in cui i dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni
    didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facoltà assume la responsabilità dei
    compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la Regione Autonoma della
    Sardegna, garantendo l’inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e
    ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.
  158. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti
    previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull’ordinamento
    universitario.
  159. L’istituzione delle facoltà, nella misura massima di sei, è deliberata dal Consiglio di
    Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto
    al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno due dipartimenti ed è
    deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli.
    Art. 35
    Organi delle Facoltà
  160. Sono organi della Facoltà:
    a) il Consiglio di facoltà;
    b) il Presidente del Consiglio di facoltà;
    c) la Commissione paritetica.
    Art. 36
    Consiglio di Facoltà
  161. Il Consiglio di facoltà è composto:
    a) dal Presidente;
    b) dai Direttori dei dipartimenti che costituiscono la facoltà o loro delegati;
    c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera b) e dei dipartimenti partecipanti ai
    sensi dell’articolo 54, comma 1, lett. l) e m). Tali rappresentanti devono far parte della Giunta
    dei dipartimenti medesimi. La loro numerosità è definita in rapporto al contributo dei crediti
    24
    didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto è definito, per un triennio, sulla base
    delle modalità indicate nel Regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del
    Consiglio di facoltà i Coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino
    alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi
    dell’articolo 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera c) può far parte
    di un solo Consiglio di facoltà; l’eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data
    della designazione.
    d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al
    15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio secondo le modalità indicate nel
    Regolamento elettorale di Ateneo.
  162. I docenti che non svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà non
    possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i Direttori dei dipartimenti che
    costituiscono la Facoltà. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei Direttori
    di dipartimento o dei Coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto
    subentra nel Consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
  163. (abrogato)
  164. Alle sedute del Consiglio di facoltà partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile della
    segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio.
  165. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1 lett. c) cessino di appartenere
    alla Giunta di dipartimento, o non svolgano più attività didattica nei corsi di studio coordinati
    dalla facoltà, il Dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato
    del componente sostituito.
  166. Le modalità di variazione della composizione del Consiglio, conseguenti ad attivazione,
    modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato
    Accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.
    Art. 37
    Competenze e funzioni del Consiglio di facoltà
  167. Il Consiglio:
    a) coordina la gestione dell’attività didattica e delle attività formative dei corsi di studio di
    competenza dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all’attività
    didattica della facoltà;
    b) esprime, entro il termine massimo di 30 giorni, parere sulle proposte di istituzione,
    modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai
    dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;
    c) può formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai dipartimenti in ordine all’istituzione,
    alla modifica, all’attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi
    e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei
    parametri di sostenibilità;
    d) ai fini della razionalizzazione dell’affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo
    della docenza, può esprimere entro il termine massimo di 30 giorni richiesta motivata di
    riesame in ordine all’affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai
    dipartimenti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. f);
    e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e
    target di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e
    25
    tutorato, e servizi a supporto delle attività didattiche. Nella relazione annuale della
    Commissione paritetica Docenti-Studenti della Facoltà il quadro di obiettivi, indicatori e
    target viene discusso a consuntivo;
    f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;
    g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facoltà, coerentemente
    con il principio del bilancio unico.
    1 bis) Il Consiglio di facoltà ha, in caso di disaccordo tra i Consigli di dipartimento e/o dei
    corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una
    possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non
    assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato Accademico per la decisione
    finale.
  168. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge,
    dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
    Art. 38
    Presidente del Consiglio di facoltà
  169. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di
    studio coordinati dalla facoltà.
  170. L’elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di facoltà. La votazione avviene a
    maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il
    sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.
  171. Il Presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo l’ordine del giorno e
    organizzandone i lavori;
    b) cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i dipartimenti ed i corsi di
    studio o di classe o interclasse;
    c) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento
    dei corsi, deliberati dai dipartimenti. La selezione per l’affidamento dei contratti per attività
    di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai dipartimenti, cui afferisce
    il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico disciplinare per il
    quale è stato bandito l’incarico;
    d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle
    attività formative;
    e) in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza
    del Consiglio di facoltà, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
  172. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del
    Consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di
    impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.
    Art. 39
    La Giunta di Facoltà (abrogato)
    Art. 40
    Commissione paritetica
  173. Presso ogni facoltà è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti
    con funzioni di monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti, dell’offerta formativa e
    della qualità della didattica complessiva.
    26
  174. La Commissione paritetica è presieduta dal Presidente del Consiglio di facoltà o da un suo
    delegato. La composizione e le regole di funzionamento della Commissione paritetica sono
    definite con apposito Regolamento in modo da assicurare in ogni caso la pariteticità e
    l’adeguata rappresentatività di tutti i corsi di studio della facoltà.
  175. (abrogato)
  176. La Commissione paritetica:
    a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché
    dell’attività di servizio agli studenti;
    b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall’attività di monitoraggio;
    c) formula pareri sull’attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull’adeguamento dei
    relativi ordinamenti didattici.
    Art. 41
    Corsi di studio
  177. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull’ordinamento
    universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.
  178. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del
    Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell’art. 15, comma 1,
    lett. b6).
    Art. 42
    Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse
  179. Sono organi dei corsi di studio:
    a) il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;
    b) il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.
    Art. 43
    Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse
  180. Il Consiglio di corso è composto:
    a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica
    per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell’ambito del corso di studio, di classe o
    interclasse, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la
    maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o
    interclasse;
    b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il
    Consiglio.
  181. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.
  182. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto
    di voto sulle materie di competenza del Consiglio, sono stabilite nel Regolamento generale
    di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.
  183. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di
    norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal
    Consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico
    culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico Consiglio interclasse o
    Consiglio di corso verticale.
    Art. 44
    Competenze e funzioni del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse
    27
  184. Il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:
    a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai dipartimenti la
    programmazione delle attività didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia
    di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità,
    precisando obiettivi, indicatori e target di miglioramento e formula le relative richieste di
    docenza ai dipartimenti;
    b) predispone i documenti sull’attività didattica previsti dalla normativa vigente;
    c) stabilisce i contenuti delle attività didattiche ed in particolare degli insegnamenti,
    coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalità didattiche innovative;
    promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualità,
    di cui è responsabile;
    d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio,
    attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;
    e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le
    politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;
    f) può proporre ai dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di
    competenza;
    g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei target assegnati;
    h) il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge,
    dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
    Art. 45
    Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse
  185. Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal Consiglio di corso
    tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a
    maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il
    ballottaggio tra i due candidati più votati.
  186. Il Coordinatore convoca e presiede, predisponendo l’ordine del giorno ed
    organizzandone i lavori, il Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura
    l’esecuzione delle relative deliberazioni.
    Art. 46
    Giunta dei Corsi di Studio o di Classe (abrogato)
    Art. 47
    Corsi di dottorato
  187. L’Università istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilità e delle
    disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati
    a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti
    privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L’Università promuove e sostiene
    l’internazionalizzazione dei dottorati.
  188. (abrogato)
  189. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del
    Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Senato Accademico. I corsi di
    dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre Università, enti di ricerca
    e imprese e in consorzio con Università ed enti di ricerca pubblici o privati.
  190. Sono organi dei corsi di dottorato:
    28
    a) il Coordinatore;
    b) il Collegio dei docenti.
    La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del Coordinatore del corso di
    dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con
    apposito regolamento dell’Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo
    svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
  191. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione
    alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle
    attività comuni.
    Art. 48
    Scuole di specializzazione
  192. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono
    essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in
    determinate aree culturali e professionali.
  193. L’attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di
    specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell’Università.
  194. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle
    disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni.
  195. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti, con
    delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
  196. Sono organi della scuola: il Direttore e il Consiglio.
  197. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile
    del funzionamento della scuola. È eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo
    che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una
    sola volta.
  198. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni
    normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che
    svolgono attività didattica nell’ambito della scuola e da una rappresentanza degli
    specializzandi per ogni anno di corso.
    Art. 49
    Master universitari
  199. I Master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o più dipartimenti, in
    conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
    previo parere favorevole del Senato Accademico.
  200. Le modalità di funzionamento dei master universitari sono previste, per quanto non
    stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.
  201. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i
    dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del master.
    Art. 50
    Hortus Botanicus Kalaritanus
  202. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus Kalaritanus (HBK) è costituito dall’Orto
    Botanico, dalla Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo Botanico (MBK)
    e nasce con l’obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversità vegetale
    29
    e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell’Università
    degli Studi di Cagliari, oltre che di promuovere attività di servizio a favore del territorio.
  203. (abrogato)
  204. Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da
    apposito regolamento.
  205. (abrogato)
    Art. 51
    Musei, collezioni e archivi
  206. L’Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico
    presente nei dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando
    finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del
    valore della struttura e della fruibilità pubblica.
  207. L’Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata
    dall’archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e
    predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e
    l’affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.
  208. Per l’apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente
    articolo, l’Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con
    enti pubblici e privati.
    Art. 52
    Sistema bibliotecario di Ateneo
  209. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di
    documentazione dell’Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme
    coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario
    e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell’informazione, anche mediante
    l’accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della
    didattica, dell’amministrazione e della valutazione.
  210. (abrogato)
  211. La disciplina per l’organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è
    demandata ad uno specifico regolamento.
    Art. 52 bis
    Centri di servizio di Ateneo
  212. Il centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere,
    produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture
    didattiche e di ricerca dell’Ateneo.
  213. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione
    amministrativo-contabile dei centri è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico,
    dal Regolamento per l’amministrazione, finanza e la contabilità di Ateneo.
  214. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo
    parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore; la proposta deve indicare, oltre le
    motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l’eventuale personale da
    assegnare.
  215. Sono organi dei centri di servizio:
    a) il Direttore;
    30
    b) il Consiglio del centro.
    Le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito
    regolamento.
    TITOLO V
    RAPPORTI CON L’ESTERNO
    Art. 53
    Consorzi, società e spin-off
  216. L’Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d’interesse e nel
    rispetto delle disposizioni normative vigenti, può costituire e partecipare a società o ad altre
    strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali
    alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di
    sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri
    fini istituzionali.
  217. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il
    Senato Accademico, è condizionata ai seguenti criteri:
    a) partecipazione al capitale ed all’attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto
    di prestazione di opera scientifica o didattica;
    b) previsione, nell’atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di
    capitale;
    c) limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di
    partecipazione;
    d) impiego di eventuali dividendi spettanti all’Ateneo, per finalità istituzionali dell’Università;
    e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.
  218. La partecipazione dell’Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni,
    mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.
  219. Il recesso è disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.
  220. L’Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette
    al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la
    costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa
    vigente, con apposito regolamento.
  221. L’Università periodicamente verifica l’attualità dell’interesse a confermare la propria
    permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali
    partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.
  222. L’Università promuove e favorisce la costituzione di società denominate spin-off, aventi
    come finalità l’utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che
    derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.
  223. Le modalità di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello spin-off sono
    disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni
    statutarie delle società medesime.
    Art. 53 bis
    Azienda Ospedaliero Universitaria
  224. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è l’azienda di riferimento per le attività
    assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di
    medicina e chirurgia, di cui all’articolo 1 comma 2 del presente Statuto.
    31
  225. L’Azienda è dotata di personalità giuridica ed è dimensionata per consentire l’attività
    assistenziale integrata con l’attività didattica e di ricerca.
  226. L’integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca tra il servizio sanitario
    regionale e l’Università, nonché le linee generali della partecipazione dell’Ateneo alla
    programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel protocollo d’intesa, di
    cui al D. Lgs. n. 502/92 e al D. Lgs. n. 517/99 e successive modificazioni e integrazioni,
    stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari.
    TITOLO VI
    NORME COMUNI
    Art. 54
    Definizioni
  227. Ai fini del presente Statuto:
    a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio
    nei ruoli dell’Ateneo;
    b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all’articolo
    1, comma 12, della Legge del 04 novembre 2005 n. 230;
    c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo
    indeterminato e determinato;
    d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo
    indeterminato;
    e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
    f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
    lett. a) e b), della Legge 240/2010;
    g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica,
    ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai
    corsi di dottorato di ricerca;
    h) con l’espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo,
    non docente, dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari di ogni area funzionale e
    categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;
    i) con l’espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico
    amministrativo;
    j) con l’espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;
    k) per organi di governo si intendono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato
    Accademico;
    l) (abrogato)
    m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento il cui corpo docente svolge,
    almeno nella misura minima prevista dal Regolamento elettorale di Ateneo, parte della
    propria attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.
    Art. 55
    Organi dell’Università e cariche elettive
  228. I docenti potranno svolgere le attività relative agli incarichi di cui agli artt. 10, 12, 14, 17,
    30, 38, 45, 47, comma 4, lett. a) e b), solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una
    produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, così
    32
    come meglio disciplinato nel Regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di
    tempo definito al momento dell’elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.
  229. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell’Ateneo, quando non diversamente
    stabilito dalla legge o dal presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere
    rinnovate consecutivamente una sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili
    i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.
    I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.
    2bis. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli artt. 30, 38, 45 e 47 comma 4
    lett.a) se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del Consiglio della
    struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.
  230. L’elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e
    47 comma 4 lett. a), è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima
    del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
  231. L’elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato Accademico,
    nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di facoltà, nel
    Consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella Commissione paritetica, è riservato
    agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea
    magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di
    specializzazione.
  232. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell’Ateneo sono disposte con decreto
    rettorale. Qualora alla scadenza naturale del mandato non si proceda al rinnovo della carica
    o della nomina, l’organo prosegue in regime di prorogatio per un periodo non superiore ai
    45 giorni successivi alla scadenza medesima.
    Art. 56
    Incompatibilità e decadenze
  233. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
    a) ricoprire il ruolo di Presidente di facoltà e Coordinatore di corso di studio, classe o
    interclasse;
    b) essere componenti di altri organi dell’Università;
    c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire in altre
    università italiane la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato
    Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti;
    d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle
    attività universitarie nel MIUR e nell’ANVUR;
    e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in
    organizzazioni con cui l’Università intrattiene rapporti di natura commerciale.
  234. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non
    partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d’ufficio.
  235. La carica di Direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di Rettore, ad eccezione
    di quanto disciplinato dall’articolo 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del Rettore.
    La carica di Direttore è altresì incompatibile con quella di Coordinatore dei corsi di dottorato,
    componente del Nucleo di Valutazione, Coordinatore e consigliere del Presidio della Qualità,
    Presidente del Consiglio di facoltà, Coordinatore di corsi di studio o di classe e Coordinatore
    del Consiglio di macro area. Per la carica di Vice Direttore di dipartimento si applicano le
    33
    medesime incompatibilità previste per il Direttore di dipartimento ad eccezione di quella
    relativa al Coordinatore dei corsi di dottorato e consigliere del Presidio della Qualità.
  236. La carica di Presidente del Consiglio di facoltà è incompatibile con quella di Rettore,
    componente del Nucleo di Valutazione e consigliere del Presidio della Qualità, di Direttore e
    Vicedirettore di dipartimento, Coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e
    Coordinatore del Consiglio di macro area.
    Art. 57
    Rappresentanze
  237. Negli organi che prevedono più componenti, la mancata designazione di una o più
    rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell’organo stesso, se comunque
    è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.
  238. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente
    Statuto, l’arrotondamento sarà effettuato per eccesso all’unità superiore.
    Art. 58
    Funzionamento organi collegiali e deliberazioni
  239. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro
    componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d’ufficio e coloro
    che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento
    del quorum strutturale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato
    Accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei
    loro componenti.
  240. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono
    computati i componenti che, prima dell’inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato
    di astenersi. Per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell’atto di
    convocazione, il Presidente dell’organo collegiale può proporre delibere per via telematica.
    Tale modalità di assunzione di delibere non è consentita nelle materie relative alle nomine,
    alle elezioni, all’approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui è
    necessaria la presenza fisica in seduta. Nell’atto di convocazione di una seduta telematica
    deve essere indicato il giorno e l’arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto.
    Il voto o l’astensione si esprimono attraverso una mail inviata all’indirizzo di posta elettronica
    indicato nell’atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta
    viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L’ufficio ricevente deve, alla
    scadenza del termine indicato per l’esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il
    risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall’organo nella
    riunione immediatamente successiva.
  241. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi
    per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del
    Presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano gli
    astenuti.
    TITOLO VII
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    Art. 59 Facoltà e Dipartimenti (abrogato)
    Art. 59 bis
    Norma transitoria
    34
  242. Il Senato Accademico così come previsto dall’articolo 12, sarà costituito a decorrere dal
    triennio 2018/21.
  243. I centri dipartimentali già istituiti ed attivati all’entrata in vigore del presente Statuto
    saranno trasformati in sezioni di dipartimento così come disciplinati dall’articolo 26,
    comma 9.
  244. La durata del Collegio dei Revisori dei Conti, così come disciplinata dall’articolo 16
    comma 4, si applica al Collegio in carica al momento dell’entrata in vigore del presente
    statuto.
    Art. 60 Centri (abrogato)
    Art. 60 bis
    Pareri
  245. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell’Ateneo è
    chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni
    dal ricevimento della richiesta. L’organo consultato può rappresentare esigenze istruttorie
    per una sola volta; tale richiesta determina l’interruzione dei termini ordinari. Trascorso
    inutilmente tale termine è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente
    dall’espressione del parere.
    Art. 61
    Entrata in vigore dello Statuto
  246. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

FONTE

www.web.unica.it

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