STATUTO UNIVERSITA’ FOGGIA

STATUTO UNIVERSITA’ FOGGIA

STATUTO
(vigente dal 11.03.2022)

(Modificato con Decreto Rettorale prot. n. 5296 – I/2, rep. D.R. 175/2022, del 26.01.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 45 del 23.02.2022)

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

CAPO II NORMATIVA INTERNA

Art. 9 – Statuto
Art. 10 – Disciplina regolamentare

TITOLO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

CAPO I RETTORE

Art. 11 – Competenze del rettore Art. 12 – Elezione del rettore
Art. 13 – Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica

CAPO II SENATO ACCADEMICO

Art. 14 – Competenze del senato accademico
Art. 15 – Composizione e funzionamento del senato accademico
Art. 16 – Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico

CAPO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Competenze del consiglio di amministrazione
Art. 18 – Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione
Art. 19 – Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione
CAPO IV
ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 20 – Direttore generale
Art. 21 – Collegio dei revisori dei conti Art. 22 – Nucleo di valutazione di ateneo
Art. 23 – Commissione scientifica di ateneo e comitati d’area Art. 24 – Consulta di ateneo
Art. 25 – Consiglio degli studenti
Art. 26 – Comitato per lo sport universitario
Art. 27 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Art. 28 – Collegio di disciplina Art. 29 – Difensore degli studenti

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 30 – Dipartimento
Art. 31 – Organi del dipartimento Art. 32 – Direttore del dipartimento
Art. 33 – Funzioni del consiglio di dipartimento
Art. 34 – Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento Art. 35 – Giunta di dipartimento

CAPO II
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 36 – Corsi di studio
Art. 37 – Strutture di raccordo

CAPO III
ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 38 – Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca Art. 39 – Corsi di dottorato
Art. 40 – Sistema bibliotecario di ateneo
Art. 41 – Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento
TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 42 – Disposizioni relative agli organi di ateneo Art. 43 – Incompatibilità e divieti
Art. 44 – Acquisizione di pareri
Art. 45 – Regola per la determinazione dell’arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali

CAPO II NORME TRANSITORIE

Art. 46 – Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell’individuazione dei componenti del
consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 18 dello statuto
Art. 47 – Articolazione organizzativa Art. 48

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA
CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

  1. L’università degli studi di Foggia, di seguito anche denominata università o ateneo, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito del proprio ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze.
  2. Considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità nell’accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull’orientamento sessuale, l’origine geografico-culturale, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali, le disabilità; promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne; promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l’eliminazione di ogni forma di violenza al proprio interno.
  3. Afferma la propria indipendenza da qualsiasi condizionamento ideologico, politico, religioso ed economico.
  4. Garantisce la piena autonomia delle strutture scientifiche e didattiche e il più ampio pluralismo delle idee.
  5. Realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell’istruzione superiore, dell’alta formazione, dell’apprendimento permanente, dell’erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.
  6. Promuove l’alta qualità nell’insegnamento e nella ricerca scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale e internazionale.

Articolo 2

  1. L’università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e opera nell’ambito dei principi di autonomia e di responsabilità.
  2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 3

  1. L’università assume come criteri guida per lo svolgimento delle proprie attività i principi di democrazia, partecipazione, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito, assicurando, mediante idonei strumenti di verifica, la qualità dei risultati.
  2. Si impegna, con l’impiego di tutti gli strumenti comunicativi e, in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la massima accessibilità alle informazioni inerenti a tutte le attività e ai procedimenti decisionali e amministrativi.
  3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali di governo sul proprio sito web, con le limitazioni imposte dalla normativa per la salvaguardia della privacy.
  4. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo le disposizioni vigenti.
  5. Struttura i documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari in modo da garantire un’informazione chiara e completa.
  6. Fa propri i principi dell’accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
  7. Pone, con apposito regolamento, la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell’accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell’archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l’accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio culturale.

Articolo 4

  1. L’università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale, favorisce l’integrazione europea delle strutture universitarie, assume l’internazionalizzazione quale essenziale motore della crescita culturale e dello sviluppo del territorio e della comunità in cui opera.

Articolo 5

  1. L’università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l’effettivo godimento del diritto allo studio a tutti gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
  2. Favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo e valorizzando, secondo modalità disciplinate dalla normativa vigente, il contributo dei singoli e delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in maniera costruttiva alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ateneo.
  3. Favorisce, inoltre, le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.
  4. Considera suo compito essenziale la crescita culturale e sociale, in particolare dei giovani, e la valorizzazione delle loro capacità, anche mediante la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.

Articolo 6

  1. L’università cura la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, a garanzia del buon andamento dell’amministrazione universitaria.
  2. Riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace contributo alla vita democratica dell’istituzione, alla valorizzazione del personale e all’efficienza della propria organizzazione.

Articolo 7

  1. L’università garantisce la necessaria integrazione fra l’attività didattica, l’attività scientifica e l’attività assistenziale dell’area medico-chirurgica, mediante la stipula di protocolli d’intesa con la regione Puglia, nonché mediante la partecipazione, in via consultiva, all’elaborazione del piano sanitario regionale.
  2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione specialistica di area medico-chirugica, nonché delle figure professionali sanitarie non mediche, in ambito regionale e, ove necessario, in ambito interregionale, mediante la stipula di specifici protocolli d’intesa con la regione.
  3. I protocolli d’intesa di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del competente dipartimento, ovvero, qualora costituita, della struttura di raccordo dell’area medico-chirurgica, previo parere del senato accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e dai provvedimenti ministeriali in materia.
  4. Riconosce nell’azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e nelle altre aziende del servizio sanitario nazionale individuate dai protocolli d’intesa università\regione le sedi principali in cui si realizza l’integrazione dei processi didattici, scientifici e assistenziali dell’area medico-chirurgica e partecipa alla disciplina dell’organizzazione aziendale, nonché alle nomine degli organi aziendali, nei casi previsti dalla legge, con atti di competenza del rettore.
  5. Assicura, in ogni caso, i servizi essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’area medico-chirurgica, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 517\99 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

  1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l’università può federarsi con altri atenei. La federazione può avere luogo, altresì, tra l’università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.
  2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l’università può dar vita o partecipare a fondazioni.
    CAPO II NORMATIVA INTERNA

Articolo 9 (Statuto)

  1. Lo statuto è adottato ai sensi dell’articolo 33 della costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dell’università, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
  2. La revisione dello statuto è deliberata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del senato per la modifica delle disposizioni contenute nel titolo II, capi I, II e III e nel titolo III, capo I.
  3. Possono assumere l’iniziativa per la revisione dello statuto:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
    c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
    d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
    e) il consiglio degli studenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
  4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse al rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi.
  5. Le modifiche dello statuto sono emanate, con decreto, dal rettore, successivamente al controllo ministeriale previsto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Articolo 10 (Disciplina regolamentare)

  1. L’università, nell’ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all’organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. In particolare:
    a) il regolamento generale di ateneo detta, in conformità alla normativa vigente, le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell’università. È
    approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 9 dello statuto;
    b) il regolamento didattico di ateneo disciplina, in conformità alla normativa vigente, l’ordinamento degli studi dei corsi attivati e fissa i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;
    c) il regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità alla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative, contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell’università e dei singoli centri di spesa, nonché l’amministrazione del patrimonio. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell’articolo 9 dello statuto;
    d) il codice etico della comunità universitaria, formata dai professori, dai ricercatori, dai tecnici-amministrativi e dagli studenti dell’ateneo, determina i valori fondamentali della comunità stessa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’università, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite sanzioni in caso di loro violazione. In particolare, sono previste sanzioni individuali e sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le sanzioni individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, consistono nella decadenza e/o nell’esclusione per un periodo non superiore a tre anni dagli organi e dalle commissioni di ateneo, dipartimento, centro e, inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell’esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di ateneo a qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa sono di natura pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 né superiore a 100. L’importo di una quota va da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000. Nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell’attività svolta per
    eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l’importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, tenuto conto, in ogni caso, della necessità di assicurare l’efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria non può superare il dieci per cento dell’ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al dipartimento o altro centro di spesa. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l’autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il dipartimento o altro centro di spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. La sanzione non si applica se, prima dell’apertura del procedimento, il dipartimento o altro centro di spesa ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa è ridotta da un terzo alla metà se il dipartimento o altro centro di spesa si è efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli altri centri di spesa in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravità delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi. Nel caso di violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza degli organi competenti, in base alla normativa vigente, in quest’ultima materia. Il codice etico è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 9 dello statuto. Il testo approvato è emanato, con decreto, dal rettore;
    e) gli ulteriori testi regolamentari sono approvati e modificati dall’organo individuato in base al riparto delle competenze stabilito dallo statuto. I testi approvati o modificati sono emanati, con decreto, dal rettore.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO
CAPO I RETTORE

Articolo 11 (Competenze del rettore)

  1. Il rettore rappresenta l’università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. È responsabile del perseguimento delle finalità dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È garante della libertà di ricerca e di insegnamento.
  2. In particolare, al rettore spetta:
    a) rappresentare legalmente l’università;
    b) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza;
    c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dei quali è componente di diritto;
    d) disporre l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali di governo;
    e) nei casi di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
    f) su proposta del senato accademico e\o del consiglio di amministrazione, nominare una o più commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni;
    g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
    h) proporre il documento di programmazione triennale di ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
    i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
    j) esercitare il potere di iniziativa e di proposta dei procedimenti disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente e irrogare nei confronti di tali soggetti, previo parere del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
    k) esercitare il potere di proposta nei confronti del senato accademico in riferimento alle violazioni del codice etico che non integrino illeciti disciplinari;
    l) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l’individuazione delle eventuali responsabilità;
    m) proporre agli organi competenti di disporre ispezioni, inchieste e accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture, anche didattiche e di ricerca;
    n) designare il pro-rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il pro- rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o
    impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento, nell’esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi anche di altro pro-rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e nominato con decreto che ne precisi le deleghe;
    o) affidare ad altri professori e ricercatori dell’ateneo, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la delega per l’esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite. Al fine di favorire il coordinamento e la gestione collegiale dell’azione dei docenti delegati, riunisce periodicamente il consiglio dei delegati, quale proprio organo consultivo;
    p) delegare, con decreto, senza ricorrere alla stipula di apposita procura speciale, un dipendente dell’università a sottoscrivere gli atti in materia di associazioni temporanee di scopo, nonché altri atti finalizzati alla presentazione o all’esecuzione di progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto delle norme civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura speciale;
    q) presentare al ministro dell’università e della ricerca e alle altre autorità centrali le relazioni previste dalla normativa vigente;
    r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l’ordinamento universitario e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

Articolo 12 (Elezione del rettore)

  1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Per l’elezione del rettore, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell’ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
  2. L’elettorato attivo compete:
    a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell’ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento;
    b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.

Articolo 13
(Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica)

  1. Il rettore è nominato con decreto ministeriale e dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
  2. In tutti i casi di anticipata cessazione del rettore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo dell’ateneo.
    CAPO II SENATO ACCADEMICO

Articolo 14 (Competenze del senato accademico)

  1. Il senato accademico è il luogo delle rappresentanze di tutte le componenti, le istanze e le diverse aree scientifico-didattico-culturali della comunità accademica; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, consultivo e di controllo politico-istituzionale; in particolare, formula proposte e pareri per la programmazione, la didattica, la ricerca, i servizi agli studenti; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture interdipartimentali eventualmente costituite; assume l’iniziativa per la mozione di sfiducia al rettore; approva i regolamenti di ateneo rientranti nell’ambito delle proprie competenze, nonché i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca; verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per i candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e seleziona le candidature; decide sulle violazioni del codice etico; promuove la cooperazione con altre università e istituzioni culturali di ricerca nazionali e internazionali; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
  2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri:
    a) formula proposte per ogni tipo di piano, annuale e pluriennale, o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    b) formula proposte sui parametri per la valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle attività dell’ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    c) formula proposte in materia di internazionalizzazione o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    d) formula proposte sul modello da adottare per l’articolazione organizzativa dell’ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    e) formula proposte sull’attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, master e altre iniziative didattiche e formative comunque denominate o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    f) formula proposte sull’attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi o esprime parere favorevole sulle proposte elaborate da altri organi;
    g) formula proposte in merito alla definizione dei criteri generali e in merito alla conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    h) formula proposte sulla partecipazione dell’ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    i) formula proposte sulla designazione dei referenti dell’ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    j) formula proposte in materia di disabilità o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    k) formula proposte in materia di attività sportive universitarie o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    l) formula proposte in materia di comunicazione istituzionale;
    m) formula proposte in materia di organizzazione di manifestazioni o cerimonie istituzionali di interesse generale per l’ateneo;
    n) esprime parere, formulando eventuali proposte, sul bilancio di previsione annuale e triennale;
    o) esprime parere sul conto consuntivo;
    p) esprime parere sul regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e sui regolamenti in materia di gestione del personale;
    q) formula proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    r) formula proposte in materia di sistema bibliotecario o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;
    s) esprime parere in merito alla stipula di contratti per attività di insegnamento da stipulare con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;
    t) esprime parere per la costituzione di centri di servizio;
    u) formula proposte o esprime parere sugli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione in merito all’assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;
    v) esprime parere in merito al conferimento dell’incarico di direttore generale;
    w) formula la proposta vincolante nei confronti del rettore per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di ateneo.
  3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare:
    a) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, l’attribuzione ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari dei posti di professore e di ricercatore;
    b) delibera, previo parere dei dipartimenti interessati, in materia di mobilità interna all’ateneo dei docenti;
    c) determina i criteri generali e formula proposte motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, al consiglio di amministrazione per l’attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari, nonché per la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione;
    d) approva la stipula di accordi, protocolli d’intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;
    e) approva i progetti e le iniziative in materia di ricerca, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;
    f) determina i criteri generali relativi al numero di contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito che si possono stipulare nell’ambito dei dipartimenti;
    g) delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali limitazioni all’accesso ad un corso di studio, su proposta del consiglio di dipartimento interessato;
    h) valuta le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nei rapporti tra i dipartimenti e adotta gli opportuni provvedimenti per la soluzione dei conflitti.
  4. Il senato accademico, inoltre:
    a) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il conferimento delle lauree honoris causa, previa proposta deliberata, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal dipartimento interessato;
    b) conferisce il sigillo dell’ateneo;
    c) concede il patrocinio dell’ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico- culturali;
    d) definisce, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le cinque aree didattico- scientifico-culturali dell’università degli studi di Foggia di riferimento per lo svolgimento delle procedure per l’individuazione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali di governo dell’ateneo;
    e) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i progetti federativi con altri atenei.
  5. Il senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale che elegge il rettore una mozione di sfiducia motivata al rettore stesso, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.
  6. Il procedimento di sfiducia al rettore è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello statuto; tale regolamento deve disciplinare il potere di iniziativa,
    assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento, fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.
  7. In particolare, il regolamento di cui al comma precedente si atterrà ai seguenti criteri:
    a) il senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione e udito il rettore, approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la mozione di sfiducia da proporre al corpo elettorale;
    b) il tempo per la conclusione del procedimento, compreso lo svolgimento delle operazioni del corpo elettorale, è stabilito, nel massimo, in tre mesi.
  8. Il senato accademico, quanto al potere normativo:
    a) adotta lo statuto di ateneo e approva la revisione dello stesso secondo quanto previsto dall’articolo 9 dello statuto;
    b) approva il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico di ateneo e il codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 dello statuto;
    c) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore;
    d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:
    i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;
    i regolamenti in materia di servizi agli studenti;
    i regolamenti sul sistema bibliotecario;
    i regolamenti sul sistema informativo;
    i restanti regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.
  9. Il senato accademico verifica i requisiti soggettivi dei candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e ammette e seleziona le candidature.
  10. Il senato accademico, su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico.

Articolo 15
(Composizione e funzionamento del senato accademico)

  1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del rettore che è membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lettera b), ultimo periodo.
  2. Il senato accademico è composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) cinque direttori di dipartimento, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico- scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell’articolo 14) del presente statuto, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell’università degli studi di Foggia. Qualora nell’ambito di un’area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato
    un unico dipartimento, la relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del senato accademico in rappresentanza dell’area;
    c) dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato, in rappresentanza delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell’articolo 14) del presente statuto, in numero di due per ciascuna delle dette aree. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l’individuazione dei suoi rappresentanti, eletti dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo e dai ricercatori dell’università degli studi di Foggia inquadrati nell’area medesima;
    d) in merito alla disposizione di cui alla lettera c) del presente comma, oggetto di revisione statutaria, per quanto attiene alla fase transitoria, vengono regolarmente conclusi i mandati in corso dei membri del senato accademico. Alla conclusione dei mandati in parola, le procedure elettorali vengono effettuate in base alla nuova disposizione statutaria. I mandati svolti dai membri del senato accademico sulla scorta della precedente disposizione statutaria vengono computati ai fini della possibilità di rinnovo dell’incarico;
    e) cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell’articolo 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico- scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l’individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti all’università degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell’area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all’atto dell’iscrizione al primo anno, hanno optato per l’afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell’ambito della specifica procedura, il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell’università degli studi di Foggia inquadrati nell’area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all’atto dell’iscrizione al primo anno, hanno optato per l’afferenza a tali ultimi dipartimenti;
    f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l’università degli studi di Foggia.
  3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo:
    a) il pro-rettore vicario, il quale, in assenza del rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo, nonché l’altro pro-rettore, ove nominato;
    b) il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o un suo delegato componente del nucleo;
    c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;
    d) nel caso di articolazione in più dipartimenti di un’area didattico-scientifico-culturale, di cui all’art. 46 dello statuto, l’altro direttore non eletto.
  4. Il senato accademico è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
  5. Ciascun direttore di dipartimento componente di diritto del senato accademico ha la facoltà, in caso di assenza giustificata, di delegare un professore di ruolo, incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte all’assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prerogative ed è assoggettato agli stessi doveri del delegante. Le ulteriori modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 16
(Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico)

  1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
  2. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.
  3. Il mandato dei membri del senato accademico è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
  4. I membri eletti del senato accademico decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verrà attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell’ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico.
  5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del senato accademico, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.
    CAPO III
    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17
(Competenze del consiglio di amministrazione)

  1. Il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico.
  2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, dello statuto:
    a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale;
    b) il bilancio di previsione annuale e triennale, acquisito anche il parere del consiglio degli studenti;
    c) il conto consuntivo;
    d) i parametri per la valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza delle attività dell’ateneo;
    e) l’articolazione organizzativa dell’ateneo;
    f) la costituzione di centri di servizio;
    g) l’attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate;
    h) le proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni;
    i) la definizione dei criteri generali e la conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti;
    j) l’attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico- disciplinari, nonché la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su proposta motivata di quest’ultimo organo;
    k) la stipula di contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;
    l) la partecipazione dell’ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni;
    m) la designazione dei referenti dell’ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni;
    n) le proposte in materia di internazionalizzazione;
    o) le proposte in materia di disabilità;
    p) le proposte in materia di attività sportive universitarie;
    q) le proposte sul sistema bibliotecario;
    r) il conferimento dell’incarico di direttore generale, su proposta del rettore.
  3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il parere favorevole del senato accademico, approva l’attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi.
  4. Il consiglio di amministrazione, altresì:
    a) approva le variazioni di bilancio;
    b) autorizza le anticipazioni di cassa;
    c) determina, sentito il consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie;
    d) determina la misura delle indennità di funzione spettanti ai soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonché la misura dei gettoni di presenza eventualmente spettanti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell’ateneo. Nel caso in cui le indennità o i gettoni siano destinati ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta su parere del senato accademico;
    e) determina le tariffe e i compensi spettanti all’ateneo per le prestazioni rese a terzi;
    f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla chiamata dei professori e dei ricercatori. In presenza di una pluralità di proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni di spesa, il consiglio di amministrazione delibera previa acquisizione del parere del senato accademico;
    g) fornisce al direttore generale gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo;
    h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti;
    i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla stipula di accordi, protocolli d’intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;
    j) approva i contratti che non rientrino nell’autonomia decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti;
    k) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi a progetti e iniziative in materia di ricerca;
    l) delibera sulla conservazione e sull’ampliamento del patrimonio mobiliare e immobiliare;
    m) delibera in materia di edilizia universitaria;
    n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate;
    o) delibera in materia assicurativa;
    p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro;
    q) approva le proposte in materia di comunicazione istituzionale;
    r) approva le proposte in materia di organizzazione di manifestazioni e cerimonie di interesse generale per l’ateneo;
    s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori;
    t) delibera, su proposta del direttore generale, i programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    u) esprime parere favorevole in merito ai progetti federativi con altri atenei;
    v) esprime parere in relazione alle decisioni che il direttore generale è chiamato ad adottare in materia di liti attive e passive in cui è parte l’università;
    w) esprime parere favorevole in merito alla revisione dello statuto, secondo quanto previsto dall’articolo 9 dello statuto;
    x) esprime, inoltre:
    parere favorevole sul regolamento didattico di ateneo e sul codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 dello statuto;
    parere favorevole sui:
    regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;
    regolamenti in materia di servizi agli studenti;
    regolamenti in materia di sistema bibliotecario;
    regolamenti in materia di sistema informativo;
    regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.
    parere sul regolamento generale di ateneo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 dello statuto;
    parere sul regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore.
  5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo:
    a) approva il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 10 dello statuto;
    b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento;
    c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in materia di gestione del personale.

Articolo 18
(Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione)

  1. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti dieci membri, con voto deliberativo:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato dell’università degli studi di Foggia, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-
    scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera d), dell’articolo 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l’individuazione del suo rappresentante. Tale procedura è attivata con l’emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell’avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori afferenti alla specifica area didattico-scientifico- culturale e ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all’esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta del rappresentante dell’area didattico-scientifico-culturale. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici, nonché il rispetto dell’equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza;
    c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell’università degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell’incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la loro individuazione è attivata con l’emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell’avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all’esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici e della terzietà e indipendenza nell’esercizio delle funzioni;
    d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell’università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell’università degli studi di Foggia.
  2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo:
    a) il pro-rettore vicario, il quale, in assenza del rettore, presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo, nonché l’altro pro-rettore, ove nominato;
    b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato componente del collegio dei revisori;
    c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;
    d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l’università degli studi di Foggia.
  3. Il consiglio di amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
  4. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 19
(Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione)

  1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale.
  2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.
  3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per una sola volta consecutiva.
  4. I membri del consiglio di amministrazione scelti o eletti decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, qualora non venga riscontrato il giustificato motivo nel corso di un apposito procedimento di decadenza che verrà attivato successivamente alla terza assenza. Il giustificato motivo va valutato, nell’ambito del suddetto procedimento di decadenza, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione.
  5. Il regolamento generale di ateneo disciplina il procedimento di decadenza del membro del consiglio di amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi: prevedere il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento e fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.
    CAPO IV
    ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Articolo 20 (Direttore generale)

  1. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo. Il direttore generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. In particolare, il direttore generale:
    a) cura l’acquisizione delle entrate di bilancio;
    b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;
    c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti dell’università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell’università;
    e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
    f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti, verificandone l’attività; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
    g) indirizza, coordina e controlla l’attività del personale tecnico-amministrativo;
    h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
    i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
    j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico- amministrativo;
    k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, i programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
    l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell’ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d’ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell’università. Stipula i relativi contratti e ne cura l’esecuzione;
    m) stipula i contratti e le convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
    n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
    o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l’università.
  3. L’attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
  4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull’attività svolta.
  5. L’incarico di direttore generale è conferito a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
  6. Il conferimento dell’incarico di direttore generale è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L’incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati in base alla normativa vigente. Nel caso in cui l’incarico sia conferito a un dipendente pubblico, è necessario che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto presso l’amministrazione di appartenenza.
  7. Il direttore generale designa un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell’incarico. In caso di risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, le funzioni del direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai novanta giorni dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.
  8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, può revocare anticipatamente l’incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell’incarico è disposta secondo la vigente normativa.
    Articolo 21
    (Collegio dei revisori dei conti)
  9. Il collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell’università.
  10. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. Svolge, inoltre, tutte le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.
  11. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui:
    a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato;
    b) un membro effettivo e uno supplente designati dal ministero dell’economia e delle finanze;
    c) un membro effettivo e uno supplente designati dal ministero dell’università e della ricerca.
  12. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
  13. L’incarico non può essere conferito a personale dipendente dell’università degli studi di Foggia né a soggetti che abbiano liti pendenti con l’università medesima.
  14. I componenti del collegio sono nominati, con decreto, dal rettore.
  15. Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti ha una durata di quattro anni e l’incarico può essere rinnovato per una sola volta.
  16. L’università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi e il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
  17. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 22
(Nucleo di valutazione di ateneo)

  1. Il nucleo di valutazione di ateneo verifica:
    a) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
    b) l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
    c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.
  2. In raccordo con l’attività dell’ANVUR, il nucleo svolge le funzioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con
    modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
  3. Il nucleo di valutazione di ateneo è composto da cinque membri, di cui:
    a) un professore di ruolo o ricercatore dell’università degli studi di Foggia;
    b) tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in materia di valutazione, esterni all’ateneo e che, in ogni caso, non intrattengano con l’università degli studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione;
    c) un rappresentante degli studenti eletto tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell’università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell’università degli studi di Foggia.
  4. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo sono nominati, con decreto, dal rettore su proposta vincolante del senato accademico, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici.
  5. Il rappresentante degli studenti è eletto tramite una procedura elettorale specificatamente disciplinata dal regolamento generale di ateneo ed è nominato, con decreto, dal rettore.
  6. Il presidente del nucleo di valutazione di ateneo, nella prima seduta utile, è scelto da tutti i componenti tra i membri esterni presenti all’interno dell’organo stesso. Tale scelta è formalizzata con un decreto del rettore.
  7. I componenti del nucleo di valutazione di ateneo durano in carica quattro anni e possono essere nominati consecutivamente soltanto per un altro quadriennio, fatta eccezione per il componente del nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni e il cui mandato può essere rinnovato consecutivamente soltanto per un altro biennio.

Articolo 23
(Commissione scientifica di ateneo e comitati d’area)

  1. È istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo, la commissione scientifica di ateneo, con funzioni consultive e propositive in materia di ricerca.
  2. Possono essere, altresì, istituiti i comitati d’area, in rappresentanza delle aree scientifico- disciplinari presenti nell’ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le condizioni e le modalità di istituzione delle aree, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei comitati, nonché le competenze assegnate, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
    Articolo 24 (Consulta di ateneo)
  3. È istituita la consulta di ateneo, con lo scopo di incrementare i momenti formali di confronto tra l’università e i principali attori istituzionali, culturali, sociali, economici di riferimento del territorio.
  4. I compiti della consulta, nonché la composizione della stessa, sono deliberati dal senato accademico.
  5. Sono membri di diritto un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Foggia e un rappresentante del Comune di Foggia.

Articolo 25 (Consiglio degli studenti)

  1. Il consiglio degli studenti è l’organo di rappresentanza della componente studentesca.
  2. Il consiglio degli studenti può utilizzare, nelle forme concordate con il rettore, i simboli dell’università per fini istituzionali e dispone di una sede attrezzata per l’organizzazione e la gestione delle sue attività.
  3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio degli studenti, nei limiti di una somma stanziata in un’apposita voce di bilancio, compresa tra l’1% e il 4% dell’ammontare totale delle tasse versate dagli studenti nell’esercizio precedente, propone al consiglio di amministrazione specifici interventi per il miglioramento dei servizi agli studenti, didattici e di formazione dell’ateneo.
  4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su:
    a) sul piano strategico di ateneo;
    b) sul bilancio di previsione;
    c) sul regolamento didattico di ateneo – parte generale nonché su altri atti normativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
    d) sulla determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
    e) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.
  5. Il consiglio degli studenti può formulare proposte o richiedere documentazione in ordine a ogni questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
  6. Le strutture e gli organi destinatari delle proposte del consiglio degli studenti sono tenuti a esaminarle entro sessanta giorni.
  7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.
  8. Il consiglio degli studenti può indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti, conferenze di ateneo su specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione del rettore e del direttore generale, o di loro delegati, nonché dei responsabili amministrativi competenti nel settore relativo al problema da affrontare.
  9. Il consiglio degli studenti è composto da:
    a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico;
    b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;
    c) un rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell’agenzia per il diritto allo studio universitario, designato dai rappresentanti degli studenti presenti in tale organo;
    d) i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario;
    e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di ateneo;
    f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle riunioni del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
    g) tre studenti per ogni dipartimento individuati tra i rappresentanti facenti parte dei rispettivi consigli. L’individuazione di tali studenti avverrà secondo modalità definite dal regolamento generale di ateneo.
  10. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 26
(Comitato per lo sport universitario)

  1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione è prevista dall’articolo 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
  2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.
  3. Alla copertura delle spese in materia di sport universitario si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 27
(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

  1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con l’intento di raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi:
    a) assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
    b) favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
    c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l’organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori;
    d) favorire lo sviluppo delle attività culturali in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.
  2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale per i lavoratori.
  3. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione designati, scegliendo nell’ambito della categoria dei docenti, dal rettore, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici. Le organizzazioni sindacali e il rettore, con le medesime modalità, designano, inoltre, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Le designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il rettore, su proposta del consiglio degli studenti, designa, anche, uno studente che potrà partecipare alle riunioni del comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunità e del benessere nell’ambiente di lavoro.
  4. Il presidente di tale comitato è individuato dal rettore tra i rappresentanti dell’amministrazione da egli stesso designati.
  5. La nomina dei componenti del comitato e del presidente è formalizzata, con decreto, dal rettore.
  6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. L’incarico può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.
  7. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal senato accademico.

Articolo 28 (Collegio di disciplina)

  1. Il collegio di disciplina è l’organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere, in merito, parere conclusivo e vincolante.
  2. È composto, in qualità di membri effettivi, da tre professori ordinari di ruolo, da tre professori associati di ruolo e da tre ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, designati dal senato accademico.
  3. Il collegio opera prevedendo, per i giudizi relativi ai professori ordinari, l’intervento nelle attività di competenza dei soli membri appartenenti alla categoria dei professori ordinari, per i giudizi relativi ai professori associati, l’intervento dei soli membri appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei professori associati e, per i giudizi relativi ai ricercatori, l’intervento di tutti i membri del collegio. Il collegio svolge le proprie attività nel rispetto del contraddittorio.
  4. Il senato accademico, altresì, designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, i membri supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilità.
  5. I componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina sono nominati, con decreto, dal rettore.
  6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni e non può essere rinnovato consecutivamente.
  7. Il collegio, nell’espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.
  8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico.
  9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 29 (Difensore degli studenti)

  1. È istituito il difensore degli studenti, allo scopo di garantire la tutela e l’effettività dei diritti degli studenti, con i compiti di:
    a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi e uffici dell’università. Il consiglio degli studenti o singoli studenti
    possono rivolgersi al difensore degli studenti, che esprime il proprio parere ed, eventualmente, interviene mediante segnalazioni agli organi competenti;
    b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell’informazione, dello sport e del tempo libero ed, eventualmente, intervenire mediante segnalazioni agli organi competenti;
    c) presentare annualmente al rettore e al consiglio degli studenti una relazione sull’attività svolta.
  2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti.
  3. Al fine della nomina del difensore degli studenti, il consiglio degli studenti propone una terna di nominativi scelti fra soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e autorevolezza.
  4. Il senato accademico individua un nominativo, nell’ambito della rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso in cui ne ravvisi l’opportunità, può chiedere a tale ultimo organo una riformulazione della rosa stessa.
  5. Il difensore degli studenti è nominato, con decreto, dal rettore.
  6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato consecutivamente.
  7. L’ufficio del difensore degli studenti è gratuito.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Articolo 30 (Dipartimento)

  1. L’università si articola in dipartimenti, che costituiscono il luogo dell’identità disciplinare, nei quali sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunità disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie, ivi comprese, qualora non risulti costituita la struttura di raccordo, le attività assistenziali, da svolgere nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
  2. A ciascun dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a trentacinque o, laddove il numero di docenti dell’ateneo divenga superiore a mille unità, non inferiore a quaranta.
  3. Nell’eventualità di costituzione di strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a ciascuno dei dipartimenti di riferimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque.
  4. Al singolo dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica, in considerazione delle aree scientifiche di ateneo e dell’offerta formativa specifica del medesimo dipartimento.
  5. Un dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore al numero minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell’anno accademico successivo. In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.
  6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta conforme o previo parere favorevole del senato accademico. Nella proposta, corredata dell’elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, individuate le risorse disponibili e delineato l’eventuale piano di sviluppo.
  7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo.
  8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e nel rispetto di quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento, possono articolarsi in sezioni scientifiche volte a svolgere attività di ricerca, composte da un congruo numero di professori e ricercatori, comunque non inferiore a dieci. Ogni sezione scientifica è coordinata da un professore ordinario di ruolo o, in mancanza di disponibilità, da un professore associato di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilità, da un ricercatore. La sezione utilizza i servizi e gli uffici del dipartimento.
  9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
  10. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro dipartimento dell’ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere del dipartimento al quale il richiedente afferisce e del dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico.
  11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unità di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di competenza.
  12. In collaborazione con altri atenei, possono costituirsi, a mezzo di apposite convenzioni disciplinanti le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, dipartimenti interuniversitari. La costituzione e la gestione di tali strutture dipartimentali deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle norme previste dallo statuto.
  13. Sono organi del dipartimento:
    a) il direttore;
    b) il consiglio;
    c) la giunta.
    Articolo 31 (Organi del dipartimento)

Articolo 32 (Direttore del dipartimento)

  1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è responsabile della sua conduzione in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio di dipartimento, di cui attua le deliberazioni.
  2. In particolare, il direttore, anche mediante l’adozione di appositi decreti:
    a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;
    b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;
    c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento;
    d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi, le commissioni per gli esami di profitto;
    e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;
    f) cura i rapporti con gli altri organi dell’università;
    g) nei casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;
    h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla normativa vigente.
  3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte ed è nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per l’elezione del direttore del dipartimento è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell’ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.
  4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
  5. Il direttore può designare, tra i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio di dipartimento, un direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, può essere designato direttore vicario, per un anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del consiglio di dipartimento.
  6. Il direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di dipartimento.
  7. In relazione agli oneri e all’impegno del suo incarico, il direttore può richiedere, per il periodo del mandato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’università, la limitazione dell’attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico.
  8. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento.

Articolo 33
(Funzioni del consiglio di dipartimento)

  1. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del dipartimento.
  2. In particolare, il consiglio di dipartimento:
    a) delibera in merito all’eventuale attivazione di sezioni scientifiche, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 8, dello statuto;
    b) avanza proposte e assume determinazioni in merito all’attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, di scuole di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate, sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i consigli di corso di studio;
    c) propone al senato accademico eventuali limitazioni all’accesso ad un corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
    d) delibera in merito all’eventuale costituzione dei consigli di corso di studio;
    e) delibera in materia assistenziale, ove le relative funzioni si affianchino a quelle didattiche e di ricerca e nel caso in cui non risultino costituite le strutture di raccordo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    f) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del dipartimento;
    g) delibera in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento;
    h) propone al senato accademico l’attribuzione al dipartimento e\o ai settori scientifico- disciplinari dello stesso dei posti di professore e di ricercatore;
    i) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al consiglio di amministrazione. La proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia;
    j) esprime parere in merito alla mobilità, in entrata e in uscita dal dipartimento, dei docenti;
    k) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
    l) determina, sentito l’interessato, sulla base delle esigenze didattiche emergenti nell’ambito dei corsi di studio e nel rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
    m) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia di competenza degli organi centrali dell’ateneo;
    n) promuove e coordina le attività di ricerca del dipartimento, ferme restando l’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;
    o) delibera, per quanto di competenza del dipartimento, in merito ai progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca;
    p) delibera in merito alle attività di consulenza e di ricerca che devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di un docente responsabile;
    q) propone agli organi collegiali centrali dell’ateneo l’attribuzione degli assegni di ricerca al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso;
    r) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e partecipazioni di interesse per il dipartimento;
    s) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte per il conferimento delle lauree honoris causa;
    t) sottopone agli organi centrali di ateneo, secondo le rispettive competenze, eventuali proposte ai fini dell’adozione del piano di sviluppo dell’ateneo;
    u) avanza, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca, eventuali richieste motivate di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi centrali dell’ateneo, secondo le rispettive competenze;
    v) sottopone alla valutazione del senato accademico le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell’ambito dei rapporti con gli altri dipartimenti;
    w) propone agli organi collegiali centrali dell’ateneo il regolamento di funzionamento del dipartimento;
    x) propone al senato accademico le eventuali modifiche al regolamento didattico di ateneo;
    y) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
    z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché le altre funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del dipartimento.
  3. Qualora nell’ambito di un corso di studio non risulti costituito il relativo consiglio, il consiglio di dipartimento svolge anche le funzioni correlate al corso. In riferimento a tali funzioni, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del corso che non ne fanno parte.

Articolo 34
(Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento)

  1. Il consiglio di dipartimento è composto:
    a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;
    b) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell’organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L’elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale è composto da tutti gli
    studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta;
    c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca. Tale rappresentante è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L’elettorato passivo e il corpo elettorale sono entrambi composti dai dottorandi di ricerca che, all’atto dell’iscrizione al primo anno, hanno optato per l’afferenza allo specifico dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
    d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo costituita da tre unità. La rappresentanza in questione è eletta, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici- amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, che prestano la propria attività presso il dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura quattro anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
  2. I professori ordinari componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell’organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni.
  3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell’organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari.
  4. I ricercatori componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell’organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati.
  5. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell’organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e all’attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari, associati e ricercatori.
  6. Il consiglio è presieduto dal direttore del dipartimento.
  7. Le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alle sedute del consiglio sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo componente l’organo.
  8. Il consiglio è convocato dal direttore del dipartimento, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il direttore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
  9. Le modalità di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 35 (Giunta di dipartimento)

  1. La giunta coadiuva il direttore del dipartimento nell’espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio di dipartimento nel rispetto della normativa vigente.
  2. La giunta è composta:
    a) dal direttore del dipartimento, che la presiede e la convoca;
    b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato;
    c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate;
    d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuati, al proprio interno, dal consiglio di dipartimento, mediante procedura elettiva disciplinata dal regolamento generale di ateneo.
  3. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del direttore del dipartimento.
  4. Le modalità di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
    CAPO II
    CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

Articolo 36 (Corsi di studio)

  1. Il regolamento didattico di ateneo individua i corsi di studio attivati presso l’università. A ciascun corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.
  2. I corsi di studio fanno capo ai dipartimenti e hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento didattico di ateneo.
  3. Nell’ambito di un corso di studio può essere costituito, con delibera del competente consiglio di dipartimento, il consiglio di corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per il buon funzionamento dell’attività didattica del curriculum o dei curricula corrispondenti. Nel caso di mancata costituzione del consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono svolte dal competente consiglio di dipartimento secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 3, dello statuto.
  4. In particolare, il consiglio di corso di studio, ove costituito:
    a) approva l’ordinamento e il regolamento del corso di studio;
    b) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
    c) determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza al dipartimento le relative richieste di assegnazione;
    d) propone agli organi competenti l’eventuale stipula di contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento e di attività didattiche integrative;
    e) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
    f) organizza il servizio di tutorato;
    g) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
    h) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
    i) programma annualmente l’orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
    j) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dalla normativa vigente.
  5. Il consiglio di corso di studio è composto:
    a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che, nell’ambito del corso di studio, hanno la responsabilità di un corso di insegnamento;
    b) dai professori a contratto titolari, nell’ambito del corso di studio, di un corso di insegnamento;
    c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell’organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L’elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti al corso di studio. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
  6. Qualora un professore di ruolo, un professore a contratto o un ricercatore abbia la responsabilità o la titolarità di più corsi di insegnamento afferenti a diversi corsi di studio, questi può essere componente, con voto deliberativo, di uno solo dei relativi consigli di corso di studio, mentre potrà partecipare agli altri consigli con voto consultivo. All’uopo, il professore o il ricercatore è tenuto a trasmettere al direttore del competente dipartimento una comunicazione contenente un elenco, stilato in base a un ordine di priorità di opzione, dei consigli di corso di studio di cui potrebbe essere componente con voto deliberativo. Tale comunicazione viene rimessa al consiglio di dipartimento, che, tenuto conto delle opzioni prioritarie indicate e delle necessità inerenti al corretto funzionamento dell’organo, stabilisce, con propria delibera, a quale consiglio di corso di studio il professore o il ricercatore debba partecipare.
  7. Il consiglio di corso di studio è presieduto e convocato da un professore di ruolo eletto, con le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, dal consiglio stesso fra i propri componenti e nominato, con decreto, dal rettore. L’elettorato passivo è composto da tutti i professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di corso di studio. Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio.
  8. Il consiglio di corso di studio, su proposta del presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la giunta del corso di studio. La giunta coadiuva il presidente nell’espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio del corso di studio nel rispetto della normativa vigente. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del presidente del consiglio di corso di studio.

Articolo 37 (Strutture di raccordo)

  1. Nel caso di adozione di un modello organizzativo costituito dalle strutture di cui alle lettere
    a) e c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle strutture di
    raccordo sono attribuite funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni. Inoltre, sempre per il caso di adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si affianchino funzioni assistenziali, le strutture di raccordo assumono i compiti conseguenti, da svolgere nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Nel caso di costituzione di strutture di raccordo nell’ambito dell’area medica, a esse è affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle scuole di specializzazione, mentre l’organizzazione e il funzionamento delle scuole medesime restano disciplinati dalla specifica normativa di riferimento.
  2. Il numero complessivo di strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell’ateneo, anche tenuto conto della sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e non può essere, comunque, superiore a dodici.
  3. Nell’ambito delle strutture di raccordo è costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto:
    a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento;
    b) da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il mandato di tali componenti dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
    c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell’organo. In ogni caso, deve essere assicurata la presenza in seno all’organo di almeno un rappresentante degli studenti per ciascuno dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. La rappresentanza degli studenti è eletta attraverso procedure da svolgersi nell’ambito di ogni singolo dipartimento di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. L’elettorato passivo e il corpo elettorale sono costituiti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi facenti parte, rispettivamente, dei singoli consigli di dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti coincide con quello ricevuto in seno al consiglio di dipartimento.
    3-bis. Alle riunioni del consiglio della struttura di raccordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con il servizio sanitario nazionale.
  4. Il consiglio della struttura di raccordo è presieduto e convocato da un professore ordinario di ruolo eletto, all’interno dell’organo stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L’elettorato passivo è composto da tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della singola struttura. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio della singola struttura. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e
    limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo.
  5. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
    CAPO III
    ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Articolo 38
(Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca)

  1. Per specifiche attività di ricerca che coinvolgano competenze di più dipartimenti o più università possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.
  2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta conforme o parere favorevole del senato accademico.
  3. La costituzione di un centro interuniversitario di ricerca avviene a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra le università interessate. Per l’università degli studi di Foggia, tale convenzione è approvata dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del senato accademico.
  4. I centri possono avere autonomia gestionale secondo le modalità stabilite dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle università che ne hanno promosso la costituzione.

Articolo 39 (Corsi di dottorato)

  1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
  2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a scuole di dottorato, di ateneo o interateneo, nonché aderire a progetti comuni di alta formazione in collaborazione con altre università, anche straniere, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all’istituzione di corsi di dottorato in conformità alla disciplina vigente.
  3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 40
(Sistema bibliotecario di ateneo)

  1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi, a supporto della ricerca e della didattica, con lo scopo di garantire l’acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di
    fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell’ateneo e la diffusione dell’informazione bibliografica mediante sistemi tecnologicamente avanzati per la sua consultazione e fruizione in rete.
  2. Il sistema bibliotecario di ateneo può articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo, programmazione e controllo e una struttura di gestione.
  3. L’organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 41
(Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento)

  1. Nell’ambito di ciascun dipartimento, è istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo, una commissione didattica paritetica, composta da docenti e studenti.
  2. In particolare, la commissione didattica paritetica di dipartimento è competente:
    a) a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
    b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
    c) a formulare pareri sull’attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio.
  3. Possono essere componenti della commissione didattica paritetica di dipartimento soltanto gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato degli studenti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
  4. La partecipazione alla commissione didattica paritetica di dipartimento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE
CAPO I NORME GENERALI

Articolo 42
(Disposizioni relative agli organi di ateneo)

  1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, in riferimento agli organi di ateneo, si applicano le seguenti disposizioni:
    a) l’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
    b) il procedimento di rinnovo degli organi di ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l’organo già in carica esercita, in regime di prorogatio, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, l’attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale termine di proroga, l’organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal rettore, o, in caso di mancato rinnovo di tale ultima carica, dal decano dei professori ordinari dell’ateneo;
    c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca, l’elezione è fissata entro il novantesimo giorno successivo alla data di cessazione. Nelle more, le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all’attività di ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e indifferibili, dai soggetti individuati in base allo statuto, alla normativa regolamentare interna o ad altro provvedimento. Il nuovo eletto dura in carica, a decorrere dalla data di nomina, per l’intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;
    d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che il mandato dell’organo scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla data di nomina, per l’intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell’incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti è considerato al pari di un mandato intero;
    e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo
    membro designato entro sessanta giorni. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell’incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro è considerato al pari di un mandato intero. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 18 dello statuto, per i quali, in caso di anticipata cessazione dalla carica, devono riattivarsi le procedure previste dalle suddette specifiche disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla data di nomina, per l’intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;
    f) la mancata elezione o designazione di membri di un organo collegiale imperfetto non impedisce il funzionamento dell’organo stesso, la cui composizione, fino al verificarsi dell’elezione o designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo stato, effettivamente eletti o designati. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri dell’organo risulti inferiore a due terzi dei componenti ordinariamente previsti. In ogni caso, relativamente agli organi per cui è prevista una composizione paritetica, il funzionamento è consentito esclusivamente ove tale condizione risulti garantita;
    g) chiunque, in assenza di giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell’organo collegiale di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. Per la decadenza dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 4, e 19, comma 4, dello statuto.

Articolo 43 (Incompatibilità e divieti)

  1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili.
  2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:
    a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte;
    b) di essere componente di altri organi dell’università salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti;
    c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
    d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore, di pro-rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
    e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel ministero e nell’ANVUR.
    2-bis. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato.
  3. Il docente che abbia optato per il tempo definito non può rivestire la carica di rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, può presentare la propria candidatura, purché produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avrà alcuna efficacia.
  4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra già ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica.
  5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che rivestono la carica di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all’atto dell’ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma.
    È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 44 (Acquisizione di pareri)

  1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. In mancanza, il riferimento è al termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. In caso di decorrenza del termine senza che l’organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l’organo richiedente può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

Articolo 45
(Regola per la determinazione dell’arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali)

  1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o frazioni, l’arrotondamento in caso di cifre decimali dovrà essere effettuato secondo la regola di seguito riportata:
    a) se la cifra decimale è uguale o inferiore a 50, si procederà all’arrotondamento per difetto;
    b) se la cifra decimale è maggiore di 50, si procederà all’arrotondamento per eccesso.
    CAPO II NORME TRANSITORIE

Articolo 46
(Definizione delle aree didattico-scientifico-culturali e verifica, ammissione e selezione delle candidature ai fini dell’individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 18 dello statuto)

  1. In prima applicazione, la definizione delle aree didattico-scientifico-culturali di cui all’articolo 14, comma 4, lettera d), è deliberata dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto. La definizione delle aree didattico-scientifico-culturali in tal modo deliberata rimane ferma sino a diverso provvedimento del senato accademico costituito in attuazione dello statuto.
  2. In prima applicazione, la verifica, l’ammissione e la selezione delle candidature da sottoporre all’esame del rettore ai fini dell’individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 18 sono deliberate dal senato accademico in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore.

Articolo 47 (Articolazione organizzativa)

  1. Sono soppresse le facoltà e i dipartimenti attivi nell’ambito del precedente ordinamento; il conferimento dei beni strumentali e i rapporti pendenti saranno definiti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto.
  2. In prima applicazione e per un periodo minimo di almeno due interi anni accademici, l’università si articolerà in dipartimenti che, secondo quanto segue, accorperanno le facoltà e i dipartimenti scientifici delle relative aree disciplinari attive prima dell’entrata in vigore dello statuto, nel rispetto delle prescrizioni da questo previste:
    dipartimento nell’area agraria, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di agraria ovvero afferenti al dipartimento di scienze agro- ambientali, chimica e difesa vegetale o al dipartimento di scienze degli alimenti o al dipartimento di scienze delle produzioni e dell’innovazione nei sistemi agro-alimentari mediterranei;
    dipartimento nell’area economica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di economia ovvero afferenti al dipartimento di scienze economiche, matematiche e statistiche o al dipartimento di scienze economico- aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche;
    dipartimento nell’area giuridica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di giurisprudenza ovvero afferenti al dipartimento di scienze giuridiche privatistiche o al dipartimento di scienze giuridiche pubblicistiche;
    dipartimento nell’area umanistica, da denominare, nel quale confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di lettere e filosofia o la facoltà di scienze della formazione ovvero afferenti al dipartimento di scienze umane, territorio, beni culturali, civiltà letterarie, formazione o al dipartimento di tradizione e fortuna dell’antico;
    con riferimento all’area medico-chirurgica, in considerazione della complessità delle attività assistenziali e dei rapporti con il servizio sanitario nazionale, si costituiscono due dipartimenti, da denominare, con la relativa struttura di raccordo. Nei due dipartimenti confluiranno i docenti in servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia ovvero afferenti al dipartimento di scienze biomediche o al dipartimento di scienze chirurgiche o al dipartimento di scienze mediche e del lavoro. Il relativo progetto, comprendente anche la definizione delle offerte formative dei due dipartimenti, dovrà essere trasmesso al rettore, da parte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in carica, entro quindici giorni dall’entrata in vigore dello statuto.
  3. Qualora l’attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo comporti la potenziale confluenza di un docente in più di un nuovo dipartimento, questi dovrà optare per la confluenza in una sola di tali strutture dipartimentali, dandone comunicazione scritta al rettore entro quindici giorni dall’entrata in vigore dello statuto.
  4. La formale attivazione delle strutture di cui al comma 2 del presente articolo è approvata, previo parere favorevole del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello statuto.
  5. Resta ferma la possibilità per ogni docente, prima dell’effettiva soppressione delle facoltà e dei dipartimenti attivi nell’ambito del precedente ordinamento, di richiedere il passaggio da una ad altra facoltà o da uno ad altro dipartimento dell’ateneo in base alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello statuto.

Articolo 48

  1. È abrogato lo statuto emanato con d.r. n. 783/2009, prot. 16779-II/11 del 17 giugno 2009 pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana – serie generale – n. 289 del 12 dicembre 2009.
  2. Il nuovo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

FONTE

www.unifg.it

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