STATUTO UNIVERSITA’ REGGIO CALABRIA

STATUTO UNIVERSITA’ REGGIO CALABRIA

Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Emanato con Decreto Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 87 del 13 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 295 del 15 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, del 16 novembre 2013 e con Decreto Rettorale n. 249 del 25 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 206 del 4 settembre 2023.

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Titolo I

Principi generali

Art. 1. Natura e fini

Art. 2. Valori fondamentali

Art. 3. Programmazione

Art. 4. Modi di attuazione dei fini istituzionali

Art. 5. Ricerca scientifica

Art. 6. Attività didattiche e formative

Art. 7. Altre attività istituzionali

Art. 8. Rapporti internazionali

Art. 9. Strutture per l’ospitalità

Art. 10. Patrimonio

Titolo II

La comunità universitaria

Art. 11. Soggetti

Art. 12. Professori e ricercatori

Art. 13. Personale tecnico-amministrativo

Art. 14. Studenti

Titolo III

Organi dell’Università

Art. 15. Organi centrali

Art. 16. Funzioni del Rettore

Art. 17. Elezione del Rettore

Art. 18. Funzioni del Senato Accademico

Art. 19. Costituzione del Senato Accademico

Art. 20. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 21. Costituzione del Consiglio di Amministrazione

Art. 22. Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. Costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24. Funzioni del Nucleo di Valutazione

Art. 25. Costituzione del Nucleo di Valutazione

Art. 26. Funzioni del Direttore Generale

Art. 27. Nomina del Direttore Generale

Art. 28. Altri organi

Art. 29. Funzioni del Consiglio degli Studenti

Art. 30. Costituzione del Consiglio degli Studenti

Art. 31. Funzioni del Collegio di Disciplina

Art. 32. Costituzione del Collegio di Disciplina

Art. 33. Comitato Unico di Garanzia

Titolo IV

Strutture e loro organi

Art. 34. Strutture dell’Università

Art. 35. Amministrazione centrale

Art. 36. Funzioni dei Dipartimenti

Art. 37. Costituzione dei Dipartimenti

Art. 38. Organi del Dipartimento

Art. 39. Consiglio del Dipartimento

Art. 40. Direttore del Dipartimento

Art. 41. Giunta di Dipartimento

Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 43. Strutture di raccordo o Scuole

Art. 44. Consiglio di Corso di Studio

Art. 45. Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Art. 46. Scuole di specializzazione

Art. 47. Scuola di Dottorato di Ricerca

Art. 48. Centri di servizio di Ateneo

Art. 49. Azienda agraria

Art. 50. Commissioni di Area e Commissione scientifica d’Ateneo

Art. 51. Sistema Bibliotecario di Ateneo

Titolo V

Organizzazione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria

Art. 52. Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili

Art. 53. Bilanci

Art. 54. Strutture di spesa

Art. 55. Criteri per la ripartizione delle risorse

Titolo VI

Norme generali comuni

Art. 56. Elezioni

Art. 57. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Art. 58. Verbalizzazione

Art. 59. Inizio anno accademico

Art. 60. Diritto all’informazione e trasparenza

Art. 61. Funzioni disciplinari

Art. 62. Sanzioni per la violazione del Codice Etico

Art. 63. Incompatibilità

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 64. Rettore

Art. 65 Direttore Amministrativo

Art. 66. Facoltà e Dipartimenti

Art. 67. Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 68. Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

Art. 69. Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina

Art. 70. Componente studentesca

Art. 71. Termini per l’adozione dei Regolamenti

Art. 72. Norme transitorie generali

Art. 73. Modificazione dello Statuto

Titolo I

Principi generali

Art. 1. Natura e fini

  1. L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata “Università”, istituita con l. 14 agosto 1982 n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali. L’Università, fin dalla sua istituzione, è impegnata ad assumere un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze, l’integrazione dei saperi, la collaborazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale.
  2. L’Università ha un gonfalone, uno stemma e un logo che raffigurano il volto del leone e le onde del mare, ispirati ad una moneta di epoca magnogreca della città di Rheghion raffigurante la testa del Leone di Nemea.

Art. 2. Valori fondamentali

L’Università:

a) promuove la libertà di pensiero e la circolazione delle idee;

b) assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati dall’Unione Europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente;

c) ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilità delle proprie azioni;

d) promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione;

e) promuove la cultura della legalità;

f) promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente più deboli;

g) sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle proprie attività;

h) promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacità e dell’impegno per il riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell’Ateneo nel suo complesso;

i) mantiene un legame inscindibile tra attività di ricerca e attività formative;

l) garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicità degli atti conseguenti;

m) imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilità economica.

  1. L’Università Mediterranea fa propri i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera distribuzione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la massima diffusione possibile.
  2. L’Università adotta il Codice Etico con lo scopo di fissare, in attuazione e ad integrazione della normativa vigente, i valori fondamentali della comunità universitaria, nonché l’accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti dell’istituzione.

Art. 3. Programmazione

L’Università assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come strumenti di gestione e controllo delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità di cui al presente Statuto.

Art. 4. Modi di attuazione dei fini istituzionali

  1. L’Università organizza le attività della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonché in eventuali strutture di raccordo denominate “Scuole”. Le attività e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell’Università sono disciplinate dall’ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
  2. L’Università assicura le risorse necessarie all’espletamento delle attività istituzionali garantendone un’equa ripartizione.
  3. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attività scientifiche, didattiche e di servizio.
  4. L’Università, anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell’ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualità, l’ottimizzazione nell’uso delle strutture e la razionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, alla luce dell’art. 3 della l. n. 240/2010.

Art. 5. Ricerca scientifica

  1. L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati.
  2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità della persona e della tutela dell’ambiente naturale e antropico.
  3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all’attività di ricerca è disciplinata dall’art. 18, c. 5, lettera e) della l. n. 240/2010.
  4. Parte dei residui ripartibili, derivati dall’esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d’Ateneo e al potenziamento dell’attività didattica e formativa.

Art. 6. Attività didattiche e formative

  1. L’Università organizza e coordina le attività didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell’ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti.
  2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative.
  3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi.
  4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l’iscrizione agli studi universitari.
  5. Istituisce Corsi di formazione post-laurea, Scuole di specializzazione e Master secondo le norme vigenti ed il Regolamento generale di Ateneo.

Art. 7. Altre attività istituzionali

  1. L’Università promuove e organizza l’aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti.
  2. L’Università può istituire e promuovere attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale, scientifico, tecnico e professionale anche a favore di soggetti esterni, in particolare nei seguenti campi:

a) corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e la preparazione ad altri concorsi pubblici;

b) corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione;

d) corsi per l’aggiornamento culturale e per la formazione permanente.

  1. Promuove le attività culturali, ricreative e sportive del personale dell’Ateneo gestiti dal CRAL-Università Mediterranea o altri enti a ciò preposti, assicurando spazi e strutture idonei per la vita sociale.
  2. Favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
  3. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell’attività sportiva in collaborazione con il CUS (Centro Universitario Sportivo) e con altri enti nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.
  4. Per tutte le attività previste nel presente articolo, l’Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessati.

Art. 8. Rapporti internazionali

  1. L’Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l’Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

  1. E’ istituita la “Commissione relazioni internazionali”, con la funzione di sviluppare e coordinare le iniziative volte all’internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca di Ateneo. Essa è disciplinata dal Regolamento generale d’Ateneo.

Art. 9. Strutture per l’ospitalità

  1. Anche al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo e perseguire il diritto allo studio, l’Università promuove la costituzione di strutture per l’ospitalità. Il personale d’Ateneo può usufruirne con le modalità e gli oneri fissati da apposito regolamento.
  2. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l’Università si coordina con gli enti territoriali. In carenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l’Università stipula convenzioni con soggetti esterni.

Art. 10. Patrimonio

  1. L’Università assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l’incremento. L’Università cura, altresì, la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale.
  2. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro.

Titolo II

Comunità universitaria

Art. 11. Soggetti

  1. Fanno parte della comunità universitaria: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, gli studenti e tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attività svolte all’interno dell’Ateneo, quali cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, stagisti e in generale tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di formazione, di insegnamento e di studio presso l’Università.
  2. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e dal Codice Etico.

Art. 12. Professori e ricercatori

  1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.
  2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d’Ateneo.
  3. Sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell’Università, partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.

Art. 13. Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario

  1. Fanno parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. L’Università definisce, nella sua autonomia, la programmazione del fabbisogno del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.
  3. L’Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
  4. La responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo compete al Direttore Generale di cui al successivo art. 26.
  5. Il personale dirigente assicura il funzionamento delle strutture cui è preposto e risponde al Direttore Generale in merito all’attuazione dei programmi da perseguire.
  6. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell’ambito delle strutture dell’Università alle quali è assegnato, sulla base di quanto è previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l’Amministrazione universitaria.
  7. Il personale partecipa alla gestione dell’Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
  8. L’Università cura la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, al fine di assicurare le competenze necessarie per l’ottimale svolgimento delle relative attività.
  9. L’Università riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che partecipano all’organizzazione del lavoro secondo la legge e la contrattazione collettiva.

Art. 14. Studenti

  1. Sono studenti dell’Università coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati presso l’Ateneo.
  2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l’Università determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai Corsi di Studio.
  3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attività di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione.
  4. Gli studenti partecipano alla gestione dell’Università attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.
  5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell’assistenza previsti dall’Università o da questa gestiti in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle finalità previste.
  6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell’Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.
  7. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all’interno dell’Università prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l’Università.
  8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all’ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Titolo III

Organi dell’Università

Art. 15. Organi centrali

Sono organi centrali dell’Università:

  • Rettore
  • Senato Accademico
  • Consiglio di Amministrazione
  • Collegio dei Revisori dei Conti
  • Nucleo di Valutazione
  • Direttore Generale

Art. 16. Funzioni del Rettore

  1. Il Rettore rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge.
  2. Promuove le relazioni con i portatori di interessi dell’Ateneo, assumendo tutte le iniziative necessarie per il loro perseguimento.
  3. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche, didattiche e formative, di cui assicura l’unitarietà nel rispetto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nell’esercizio di tali funzioni, il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Ateneo, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
  4. Ha, altresì, poteri di vigilanza sulle attività, le strutture e l’amministrazione al fine di garantire, nell’interesse generale, il buon funzionamento dell’Ateneo e l’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti.
  5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari, come previsto dalle norme dello Statuto e del Codice Etico.
  6. Può emanare decreti, direttive, circolari e costituire commissioni.
  7. In particolare, spetta al Rettore:

a) presentare, in occasione dell’inizio dell’anno accademico, una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell’Ateneo;

b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

c) convocare, quando lo ritiene opportuno, con funzioni consultive, sedute congiunte degli organi d’Ateneo;

d) elaborare, tenuto conto dei pareri e delle proposte del Senato Accademico e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, il documento di programmazione triennale di Ateneo (art. 1- ter del D.L. n. 7 del 31.01.2005, convertito in l. n. 43/2005) e tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo. Su queste basi e tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

e) stipulare, su proposta dei competenti organi accademici e tenuto conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, i contratti per attività di insegnamento ex art.23, l. n. 240/2010, senza che ne conseguano diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari;

f) adottare, in conformità con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti formali concernenti il reclutamento ed il conferimento di incarichi al personale docente di ruolo, al quale garantisce l’autonomia didattica e di ricerca;

g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina della persona incaricata di svolgere le funzioni del Direttore Generale;

h) stipulare le convenzioni nazionali e internazionali di interesse generale d’Ateneo;

i) emanare lo Statuto, i Regolamenti d’Ateneo e nominare, con decreto, tutte le persone che hanno incarichi istituzionali in Ateneo;

l) scegliere, sulla base di una rosa di quattro nominativi indicati dal Senato Accademico, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i nomi dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

m) assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessità e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

n) esercitare, infine, ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto e dai Regolamenti d’Ateneo;

o) emanare il decreto di nomina dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 21, c. 8;

p) scegliere, fra esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, il coordinatore del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 25, c. 2 del presente Statuto.

  1. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, un Prorettore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore Vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il Rettore può attribuire specifiche funzioni al Prorettore Vicario. Il Prorettore Vicario può essere revocato dal Rettore e decade al momento della cessazione del mandato del Rettore.
  2. Il Rettore ha, altresì, la facoltà di delegare specifiche funzioni a Prorettori Delegati, nominati con proprio decreto e scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Essi rispondono direttamente al Rettore del loro operato e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori Delegati possono essere revocati dal Rettore e decadono al momento della scadenza naturale del mandato del Rettore.

Art. 17. Elezione del Rettore

  1. Il Rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari in servizio presso l’Università italiana. Qualora venga eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l’elezione equivale ad automatica chiamata e contestuale trasferimento nell’organico dei professori dell’Università Mediterranea.
  2. L’elettorato passivo è riservato a professori ordinari per i quali non è previsto il collocamento a riposo per la durata della carica elettiva. I candidati alla carica di Rettore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati alla comunità universitaria almeno trenta giorni prima del giorno fissato dal Decano dell’Ateneo per la prima votazione. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli.
  3. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Il Decano dell’Ateneo è responsabile della procedura elettorale. Egli, ovvero, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità, il professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo, indice con proprio provvedimento le elezioni nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Rettore. In attesa dell’elezione del nuovo Rettore, qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono prorogati non oltre i 45 giorni i poteri del Rettore in carica.
  4. Il Rettore, al momento della nomina, deve essere in regime di impegno a tempo pieno. È nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
  5. L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore spetta:

a) ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato;

b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato;

c) agli studenti componenti il Consiglio degli Studenti e eletti in seno ai Consigli dei Dipartimenti dell’Ateneo;

d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato;

e) ai ricercatori a tempo determinato.

  1. Ad eccezione dei soggetti indicati nella lettera a) del precedente comma e in riferimento agli stessi soggetti, il voto espresso dalle altre componenti che godono dell’elettorato attivo è ponderato, rispettivamente, come segue:

b) nella misura del 25 %

c) nella misura del 40%

d) nella misura del 12,5 %

e) nella misura del 50%

  1. Nelle prime due votazioni il voto è valido se ad esso partecipa più del 50 % degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del c. 6 del presente articolo. In tali votazioni, è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del c. 6. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale è eletto Rettore il candidato che ha ottenuto più della metà dei voti espressi, computati sempre secondo il c. 6. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell’ultima votazione, sempre computati secondo il c. 6 e viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi.
  2. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale comunica formalmente l’accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo.
  3. Nel caso di mancata accettazione, o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro i successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i curricula e i programmi debbono essere presentati formalmente alla comunità universitaria almeno sette giorni prima dell’inizio della competizione elettorale.

Art. 18. Funzioni del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell’Ateneo, coordina le istanze delle diverse discipline interne alle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria) e in genere ogni attività didattica e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, nel rispetto di uno sviluppo equo e sostenibile che valorizzi tutte le componenti scientifiche dell’Ateneo.
  2. In particolare, spetta al Senato Accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in relazione a tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo e segnatamente in relazione al documento di programmazione triennale (di cui all’articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43), nonché in materia di attivazione, disattivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti, Strutture o Scuole di Ateneo, Centri di servizio;

b) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite;

c) approvare il Regolamento generale di Ateneo;

d) approvare il proprio Regolamento interno e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo, se istituite;

e) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico di Ateneo;

f) proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato, come da Regolamento generale d’Ateneo;

g) proporre, sulla base dei curricula presentati, la rosa di 4 candidati, due per genere nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, individuata secondo la procedura indicata nel c. 8 dell’art. 21, all’interno della quale il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;

h) decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;

i) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, eventuali modifiche dello Statuto e, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, il Regolamento generale d’Ateneo;

l) proporre i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione;

m) scegliere, sentito il Consiglio di Amministrazione, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di Presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato.

  1. Il Senato Accademico esprime al Consiglio di Amministrazione pareri in merito:

a) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell’Università;

b) ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi;

c) alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell’art. 18, c. 1, lettera e) e dell’art. 24, c. 2, lettera d) della l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico;

d) all’attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama;

e) alla proposta di nomina del Direttore Generale, fatta dal Rettore.

f) ai tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi indicati dall’art. 20, c. 2 e 3 e 25, c. 2 e 5.

  1. Il Senato Accademico esercita, inoltre, ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. Il Rettore riferisce sia in Consiglio di Amministrazione che in Senato Accademico gli argomenti trattati segnatamente sia nelle sedute del Senato Accademico che in quelle del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19. Costituzione del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico è composto da dodici componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Senato Accademico:

a) quattro Direttori dei Dipartimenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo. Nel caso di più Dipartimenti appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare, questa è rappresentata dal Direttore del Dipartimento eletto dagli afferenti ai Dipartimenti interessati;

b) quattro professori e ricercatori di ruolo, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, che non ricoprano incarichi accademici, eletti fra i professori e i ricercatori nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del Regolamento generale d’Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. L’elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti a ciascuna area;

c) due rappresentanti degli studenti. In questo caso, l’elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. L’elettorato passivo è costituito dagli

studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca, eletti nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità, secondo le indicazioni del Regolamento generale d’Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilità di un doppio voto distinto per genere. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Ateneo alla data di indizione delle elezioni.

  1. L’elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico è riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
  2. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del Rettore.
  3. Fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento, i componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche.
  4. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Prorettore Vicario senza diritto di voto.
  5. Con riferimento alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull’attività scientifica, i professori associati partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore ordinario e i ricercatori partecipano alla seduta ma non votano sui posti di professore di ruolo.
  6. Il Senato Accademico è convocato almeno ogni due mesi. È convocato, altresì, dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto.
  7. I componenti del Senato Accademico, ad eccezione della rappresentanza studentesca, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 20. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’Ateneo.
  2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;

b) trasmettere al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

c) approvare, per quanto di sua competenza e previo parere del Senato Accademico, ogni documento di pianificazione e programmazione generale previsto dalle norme vigenti e segnatamente il documento di programmazione triennale di cui di cui all’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43;

d) adottare il Regolamento d’Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;

e) conferire, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l’incarico di Direttore Generale;

f) approvare la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento compatibilmente con la programmazione triennale dell’Ateneo per quanto riguarda la sostenibilità economica, previo parere del Senato Accademico;

g) deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, in merito ai provvedimenti disciplinari relativi a professori e ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina;

h) determinare annualmente l’importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, sentiti il Consiglio degli Studenti e il Senato Accademico;

i) deliberare in merito alla costituzione, attivazione e disattivazione, modifica e soppressione dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico;

l) deliberare in merito a proposte di attivazione e soppressione di Corsi di Studio, previo parere del Senato Accademico;

m) stabilire, previo parere del Senato Accademico, le indennità per le cariche accademiche e per i componenti degli organi collegiali, salvo le esclusioni previste dalla legge;

n) determinare ed assegnare le risorse finanziarie alla Amministrazione Centrale e ai Dipartimenti, acquisite le proposte del Senato Accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione;

o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori, predisposto dal Senato Accademico;

p) assegnare ai Dipartimenti, dopo averne sentite le richieste e previo parere del Senato Accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente;

q) definire le esigenze annuali e triennali e formulare le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera, e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sentito il Direttore Generale;

r) approvare, in conformità con i documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo, e segnatamente col documento di programmazione triennale, il piano di sviluppo edilizio di Ateneo ed i relativi interventi attuativi;

s) approvare il proprio Regolamento interno;

t) esprimere al Senato un parere sul Regolamento generale di Ateneo e scegliere i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, previo parere del Senato Accademico, per la nomina da parte del Rettore;

u) approvare le convenzioni, gli accordi-quadro e i contratti stipulati dall’Ateneo e dai Dipartimenti, secondo le soglie indicate dal Regolamento d’Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità.

  1. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca scientifica, nonché esterne ad esse correlate o accessorie, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 21 Costituzione del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti;

b) due personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli o agli organi dell’Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione individuate mediante avviso pubblico, qualificate secondo le indicazioni di legge;

c) quattro componenti designati dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato;

d) un componente designato dal personale tecnico-amministrativo.

  1. Il Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione viene individuato tra i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo.
  2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, inoltre, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, in qualità di uditori, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.
  3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta.
  4. Nel collegio, a parità di voto, prevale quello espresso del Rettore.
  5. L’elettorato attivo del rappresentante di cui al c. 1, lettera a) è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. L’elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. Il rappresentante degli studenti è eletto nel rispetto del principio delle pari opportunità.
  6. I componenti di cui al c. 1, lettera b) sono scelti, mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tra i candidati, il Senato Accademico, senza il Rettore, sceglie, sulla base dei curricula presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
  7. I componenti di cui al c. 1, lettera c) sono scelti da ciascuna delle quattro aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo(Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, nel rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini. La scelta è compiuta dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area.
  8. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al c. 1, lettera d) è designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo.

Art. 22. Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo indipendente di consulenza e controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell’Università, ivi comprese le strutture di spesa.
  2. E’ nominato con decreto del Rettore e ha compiti di controllo e contabilità definiti da un apposito Regolamento che ne determina, in particolare, competenze e modalità di funzionamento.

Art. 23. Costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, così scelti:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica.

  1. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
  2. I componenti del Collegio non possono appartenere al personale dipendente dell’Università.
  3. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
  4. I curricula professionali dei componenti del Collegio sono resi pubblici sul sito internet dell’Ateneo.

Art. 24. Funzioni del Nucleo di Valutazione

  1. Al Nucleo di Valutazione, in coerenza con la normativa vigente, compete la valutazione interna dell’efficacia e dell’efficienza della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
  2. Il Nucleo di Valutazione opera in piena autonomia e risponde esclusivamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti gli atti di sua competenza.
  3. Svolge, raccordandosi con i preposti organismi ministeriali, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Università il merito e di favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e di sistema.
  4. Ha funzione di monitoraggio sull’andamento della gestione dell’Università, il conseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse disponibili, anche fornendo pareri per la stesura dei documenti generali di pianificazione programmazione.
  5. Al Nucleo di Valutazione spetta, in particolare, misurare e valutare:

a) anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

b) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti e in raccordo con le deliberazioni delle strutture ministeriali preposte alla valutazione;

c) l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all’art. 23, c. 1, della l. n. 240/2010;

e) l’attività del Direttore Generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi formulati all’inizio d’anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25. Costituzione del Nucleo di Valutazione

  1. Il Nucleo di Valutazione è costituito, con decreto del Rettore, ai sensi dell’art. 1 della l. 19.10.1999 n. 370, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all’Ateneo, i cui curricula siano pubblicizzati sul sito internet dell’Università, ed uno studente dell’Ateneo.
  2. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell’Ateneo ed è nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico. Non può essere nominato Coordinatore chi già ricopra un incarico accademico in Ateneo.
  3. Per quanto riguarda il rappresentante della componente studentesca, l’elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d’indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. L’elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d’indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo.
  4. I tre componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, anche in ambito non accademico, a condizione che non siano appartenuti ai ruoli e agli organi nei tre anni precedenti alla designazione.
  5. Ad eccezione del Coordinatore, di cui al c. 2 del presente articolo, i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, con il parere del Senato Accademico.
  6. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
  7. Il Nucleo di Valutazione si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, di un’apposita struttura tecnica permanente di supporto.

Art. 26. Funzioni del Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è l’organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, nel quadro della politica culturale di Ateneo delineata anche dal Senato Accademico e sulla base degli indirizzi gestionali forniti dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella elaborazione di tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo. In particolare spetta al Direttore Generale curare l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.
  3. Spetta, altresì, al Direttore Generale:

a) predisporre, nell’ambito della programmazione finanziaria e della ripartizione delle risorse, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio e l’eventuale bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale delle Università;

b) conferire e revocare ai dirigenti incarichi su specifici programmi e missioni nonché coordinare e controllare l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi esercitando, ove occorra, anche il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del d. lgs. 165/2001;

c) definire gli obiettivi e curare l’attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, compresa l’adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;

d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti;

e) adottare gli atti relativi all’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione;

f) assegnare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, sentiti i responsabili delle strutture;

g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente;

h) curare la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 27. Nomina del Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra più personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentano curricula e programmi di gestione sul sito internet dell’Università. L’incarico

di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il Direttore Generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione.

  1. L’attività e le prestazioni del Direttore Generale sono valutate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso del Nucleo di Valutazione, alla luce del raggiungimento anche degli obiettivi di sostenibilità finanziaria delle attività d’Ateneo.
  2. Il trattamento economico, spettante al Direttore Generale, è determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Art. 28. Altri organi

Sono altresì organi dell’Ateneo:

  • il Consiglio degli Studenti
  • il Collegio di Disciplina
  • il Comitato Unico di Garanzia

Art. 29. Funzioni del Consiglio degli Studenti

  1. Il Consiglio degli Studenti è l’organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le strutture dell’Università e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo.
  2. Nel rispetto delle specifiche competenze dei rappresentanti degli studenti eletti in ogni organo, il Consiglio formula proposte ed esprime pareri:

a) sugli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;

b) sul Regolamento generale d’Ateneo, il Regolamento didattico d’Ateneo e i Regolamenti delle Scuole;

c) sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione;

d) su ogni questione riguardante il diritto allo studio, compresa l’organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato;

e) sulla valutazione ed organizzazione della didattica, sull’efficienza dei servizi complementari e su ogni altra attività riguardante gli studenti;

f) sul riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite nel campo della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

  1. Spetta, inoltre, al Consiglio degli Studenti:

a) segnalare alle autorità accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti;

b) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

  1. Il Consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e da tutti gli altri organi centrali e periferici dell’Ateneo.
  2. Il Consiglio degli Studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall’ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 30. Costituzione del Consiglio degli Studenti

  1. Il Consiglio degli Studenti è formato da:

a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;

b) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione;

c) il rappresentante degli studenti eletto in seno al Nucleo di Valutazione;

d) un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun Consiglio di Dipartimento;

e) un rappresentante degli studenti per ciascuna Commissione paritetica designato da e tra i Rappresentanti eletti in seno alle Commissioni Paritetiche di ciascun Dipartimento;

f) un rappresentante degli studenti eletto in qualità di referente in seno all’Ardis- Mediterranea;

g) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Centro Universitario Sportivo.

  1. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito Regolamento, che comunque deve prevedere l’elezione del Presidente al suo interno, con funzione di rappresentanza dell’organo. Il Presidente è componente di diritto della Commissione di Disciplina per gli studenti.
  2. Il mandato del Consiglio è di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche.
  3. L’Ateneo, compatibilmente alle proprie disponibilità, fornisce i supporti logistici e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio.
  4. I membri del Consiglio hanno diritto all’accesso, nel rispetto delle normative vigenti, ai dati necessari per l’espletamento dei compiti ad essi attribuiti (art. 2, c. 2 lettera i, l. n. 240/2010).

Art. 31. Funzioni del Collegio di Disciplina

  1. Il Collegio di Disciplina è l’organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni più gravi della censura (art. 87, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio in ordine all’acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell’art.10, c. 5, della l. n. 240/2010.
  2. L’avvio del procedimento spetta al Rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al Collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il Collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il Rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al Consiglio di Amministrazione il suo parere in ordine a:

a) la rilevanza disciplinare dei fatti;

b) la proposta avanzata dal Rettore;

c) l’eventuale sanzione da irrogare al docente.

  1. Entro trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del Collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo l’archiviazione del procedimento.
  2. Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall’art.10, c. 5, della l. n. 240/2010, se entro centottanta giorni dall’avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 32. Costituzione del Collegio di Disciplina

Il collegio di disciplina è composto da cinque membri – tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore – e decide nel rispetto del principio del “giudizio fra pari”. Pertanto, nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari, delibereranno i tre ordinari; nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori associati, delibereranno due professori ordinari e un associato; nel caso di procedimento disciplinare relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Tutti i componenti del Collegio di disciplina devono essere in regime di impegno a tempo pieno. La durata dell’organo, che è collegiale, è di tre anni rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno parte del Collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, né violato il Codice Etico.

Art. 33. Comitato Unico di Garanzia

  1. È istituito, in attuazione delle leggi vigenti e in conformità ai valori del Codice etico, il CUG (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
  2. Le modalità di composizione del CUG sono definite dal Regolamento generale d’Ateneo, in conformità alla normativa vigente.

Titolo IV

Strutture e loro Organi

Art. 34. Strutture dell’Università

  1. Sono strutture dell’Università:
  • l’Amministrazione Centrale
  • l Dipartimenti
  • le Strutture di raccordo o Scuole
  • le Scuole di specializzazione
  • la Scuola di Dottorato di Ricerca
  • i Centri di servizio di Ateneo
  • l’Azienda agraria
  • la Commissione d’Area e Commissione scientifica d’Ateneo
  • Sistema Bibliotecario di Ateneo
  1. Ogni struttura si dota di apposito regolamento.

Art. 35. Amministrazione Centrale

  1. L’Amministrazione Centrale è l’apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università nel suo complesso.
  2. Essa è organizzata secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Opera secondo principi di imparzialità, trasparenza, leale cooperazione, sussidiarietà, individuazione di responsabilità e valutazione dei risultati.

Art. 36. Funzioni dei Dipartimenti

  1. Il Dipartimento è la struttura dell’Università deputata all’organizzazione di uno o più settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attività didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonché allo svolgimento delle attività di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative.
  2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento denominate Sezioni, senza alcuna rappresentatività esterna la quale rimane, in ogni caso, attribuita al Direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni di carattere organizzativo e gestionale possono essere attivate in base al Regolamento interno e al Regolamento generale d’Ateneo.
  3. In relazione alle attività di ricerca scientifica, il Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto

di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, oltre che alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati nel Regolamento interno.

  1. In relazione alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

a) programma, promuove, coordina e gestisce le attività didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto;

b) promuove e organizza le attività dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento.

  1. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo Corso di Studio, il Consiglio di Dipartimento assume anche le competenze assegnate ai Consigli di Corso di Studio.
  2. Nei Dipartimenti che gestiscono più Corsi di Studio, sono istituiti i Consigli di Corso di Studio e, in tal caso, al Dipartimento spettano esclusivamente compiti di coordinamento dell’attività didattica organizzata e svolta dai varî Corsi di Studio, ferme restando le attribuzioni spettanti all’eventuale Scuola, di cui al successivo art. 43, all’interno della quale il Dipartimento sia inserito.
  3. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola, quando più Dipartimenti gestiscono un medesimo Corso di Studio, il Senato Accademico indica il Dipartimento al quale detto Corso afferisce ai fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze
  4. In ordine alle relazioni esterne, correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, il Dipartimento:

a) favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro;

b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili; partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell’Unione Europea;

c) fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo modalità definite nel presente Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo.

  1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Gestisce un budget con autonomia di spesa nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
  2. Il Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ad esso assegnato.
  3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad un solo Dipartimento.
  4. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgano attività di studio all’interno della struttura.
  5. Le modalità per la gestione e il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel relativo Regolamento interno approvato dal Senato Accademico.
  6. Il Dipartimento è tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal Nucleo di Valutazione.

Art. 37. Costituzione dei Dipartimenti

  1. A tutti i Dipartimenti dovrà afferire un numero di professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per ricerca e didattica, non inferiore a trentacinque unità.
  2. Fatta salva la possibilità di promuovere, nelle forme previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, è garantita ad ogni professore o ricercatore la libertà di afferenza, o di trasferimento, ad uno dei Dipartimenti compatibile con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla scelta esprime parere motivato il Consiglio di Dipartimento a cui la richiesta di afferenza è presentata. Le afferenze accolte dal Consiglio di Dipartimento sono sottoposte al controllo del Senato Accademico e rese esecutive con Decreto del Rettore.
  3. La proposta per l’istituzione di un nuovo Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Rettore e sottoscritta da almeno trentacinque professori e ricercatori. Nella proposta devono essere indicati:

a) le aree disciplinari nell’ambito delle quali si colloca il Dipartimento;

b) i settori scientifico-disciplinari omogenei coinvolti e l’elenco delle discipline attivate e attivabili;

c) i Corsi di Studio attivati e attivabili all’interno di un Dipartimento, in base alla sostenibilità dell’offerta formativa da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%;

d) le risorse necessarie per l’attivazione, ivi compresa: la dotazione di spazi, di beni e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che si prevedono necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

e) la previsione della sostenibilità del numero minimo degli afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche dei termini ordinari di collocamento in quiescenza dei singoli docenti.

  1. Della proposta, di cui al comma precedente, viene data comunicazione a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori dell’Ateneo.
  2. Sussistendo i requisiti indicati, il Rettore sottopone la proposta all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di rispettiva competenza. A seguito delle deliberazioni favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore procede alla istituzione del nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; i Corsi di Studio e di Dottorato, la cui organizzazione e gestione viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento; le risorse strumentali

(beni mobili ed immobili) che vengono attribuite in uso al Dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca di sua competenza; il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento.

  1. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di sotto delle previste trentacinque unità, dopo un anno del venir meno del numero minimo indicato, è disattivato dal Rettore su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38. Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

  • il Consiglio
  • il Direttore
  • la Giunta
  • la Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 39. Consiglio del Dipartimento

  1. Il Consiglio del Dipartimento è l’organo deliberante con funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
  2. Spetta comunque al Consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all’utilizzazione dei budget assegnato al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento e, infine, al coordinamento del personale, dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;

b) deliberare sull’acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti;

c) deliberare il Regolamento interno di Dipartimento;

d) esprimere pareri sul Regolamento generale di Ateneo;

e) deliberare sulla proposta di budget, sul rendiconto annuale dello stesso e sul bilancio nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

f) deliberare, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull’approvazione del manifesto degli studi, sull’attivazione degli insegnamenti, sull’attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, sulla stipula dei contratti, sull’organizzazione dei servizi di tutorato e, in genere, sull’organizzazione didattica complessiva dei Corsi di Studio presenti al proprio interno, sul numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti Corsi di Studio;

g) procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del Senato Accademico e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lettera e) e dell’art. 24, c. 2, lettera d) l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico;

h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;

i) procedere alla richiesta motivata di unità del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;

m) deliberare sulle attività di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento.

  1. Spettano, altresì, al Consiglio tutte le competenze e le attribuzioni non espressamente riconosciute al Direttore e alla Giunta del Dipartimento.
  2. Per le deliberazioni relative alle attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, di cui alla precedente lettera f); alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatori, di cui alla lettera g); alla destinazione dei posti in organico, di cui alla precedente lettera h); le sedute del Consiglio sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia, ai professori e ai ricercatori, quando le attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le chiamate o le coperture dei posti siano, rispettivamente, relative a posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia, di ricercatore.
  3. Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del Consiglio il Segretario Amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante.
  4. Fanno inoltre parte del Consiglio:

a) una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10 %, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio;

b) se esistenti, un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca;

c) se esistenti, un rappresentante eletto dei dottorandi di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla didattica e alla ricerca;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio. Per l’elezione della componente studentesca godono dell’elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti, alla data d’indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato attivi nel Dipartimento, mentre l’elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti Corsi alla data di indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

  1. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull’attività scientifica dei docenti stessi non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere a) e d) del comma precedente.

Art. 40. Direttore del Dipartimento

  1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di iniziativa, coordinamento e programmazione.

Spetta, comunque, al Direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

c) assicurare, nell’ambito del Dipartimento, l’osservanza dei Regolamenti, dello Statuto e della normativa sull’ordinamento universitario nazionale;

d) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento nonché l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficacia, efficienza, trasparenza dell’attività amministrativa, promozione del merito, professionalità e responsabilità;

e) assicurare, nei limiti delle disponibilità del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività didattica e di ricerca;

f) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l’esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali, come indicato dal Regolamento interno del Dipartimento;

g) autorizzare le missioni dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

h) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche e formative affidate ai coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato;

i) redigere, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivati all’interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attività didattiche;

l) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati nell’ambito del Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili;

m) predisporre, nel rispetto delle libertà di ricerca individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli obiettivi delle Sezioni, il piano programmatico pluriennale di ricerca, verificandone, annualmente, lo stato di avanzamento, secondo le procedure indicate dal Regolamento interno del Dipartimento;

n) inviare il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento al Rettore per la redazione del rapporto generale sulla ricerca dell’Ateneo;

o) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo;

p) designare, di concerto con il Direttore Generale, il Segretario Amministrativo.

  1. Ai sensi del Regolamento generale d’Ateneo, il Direttore viene eletto dal Consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione. Nel caso di parità di voti, viene eletto il più anziano in ruolo. Il Direttore viene nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. L’elettorato passivo è riservato a docenti per i quali non è previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all’elezione. Il Decano del Dipartimento indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo. I candidati alla carica di Direttore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento almeno 30 giorni prima dell’inizio della competizione elettorale. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del Senato Accademico.
  2. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Quest’ultimo supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza ed è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 41. Giunta di Dipartimento

  1. Il Direttore, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una Giunta di Dipartimento. A ciascuno dei componenti della Giunta il Direttore può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni o di particolari attività, rientranti nella propria competenza e non richiedenti l’esercizio personale.
  2. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, dai Responsabili delle Sezioni e di eventuali altre articolazioni di cui al c. 2, dell’art. 36, ove costituite, e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzione consultiva e verbalizzante.

Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti

  1. In ciascun Dipartimento, o presso le Scuole, di cui al successivo art. 43, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
  2. La Commissione svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e delle attività di servizio agli studenti;

c) formulazione di pareri sull’attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio.

  1. La Commissione ha poteri propositivi nei confronti dei Consigli dei Corsi di Studio, dei Collegi dei docenti dei Dottorati di Ricerca attivi nel Dipartimento e nei confronti del Consiglio della Scuola, se costituita.
  2. Redige annualmente, sulla propria attività, una relazione che sarà oggetto di esame in una specifica seduta del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, se costituita, e sarà inoltrata al Nucleo di Valutazione d’Ateneo ed opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione annuale della didattica.
  3. Della Commissione fanno parte un docente e uno studente per ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento ovvero presso i Dipartimenti raggruppati in una Scuola, se esistente. Il docente è designato dal Consiglio del Corso di Studio e dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. Lo studente è eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca, con mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 43. Strutture di raccordo o Scuole

  1. Più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre l’istituzione di una struttura di raccordo detta “Scuola”, esclusivamente con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni tutte le altre attività formative e didattiche sono di pertinenza dei Dipartimenti raggruppati in Scuola.
  2. Il numero complessivo delle Scuole che possono essere istituite deve essere proporzionale alle dimensioni dell’Ateneo, e comunque non superiore a quattro, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell’Ateneo stesso.
  3. La proposta di istituzione di una Scuola, deliberata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, è presentata al Rettore che la sottopone al parere obbligatorio del Senato Accademico e alla deliberazione finale del Consiglio di Amministrazione. In caso di approvazione della proposta da parte di tali organi, il Rettore istituisce con decreto la Scuola.
  4. Organo deliberante della Scuola è il Consiglio. Esso è composto:

a) dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola;

b) da un numero di professori e ricercatori per ciascun Dipartimento non superiori al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di ricerca;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio. I rappresentanti degli studenti devono essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati nei Dipartimenti che fanno parte della Scuola. Il loro mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una volta sola. Il Regolamento della Scuola disciplina l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio, in maniera tale che possa risultare eletto un rappresentante per ogni Dipartimento.

  1. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
  2. All’atto dell’insediamento, il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono assumere la carica di Presidente del Consiglio della Scuola solo professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti alla stessa Scuola, con l’esclusione dei Direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
  3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio; cura, in raccordo con i Direttori dei Dipartimenti interessati, l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; esercita la vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione della Scuola.

Art. 44. Consiglio di Corso di Studio

  1. Spetta al Consiglio del Corso di Studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di Studio;

b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico;

d) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

e) presentare al Consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento di Ateneo per la didattica;

f) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l’attivazione dei servizi didattici;

g) presentare al Consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione e all’impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un’efficace offerta didattica;

h) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche dell’ordinamento didattico del Corso di Studio, alla destinazione dei posti in organico di professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel Corso di Studio e in merito all’attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento;

i) deliberare il Regolamento del Consiglio di Corso di Studio, contenente la disciplina delle attività didattiche.

  1. Il Consiglio del Corso di Studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate

dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

  1. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito:

a) dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti nel Corso, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di Studio, pari al 15 % arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio.

  1. I professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti in più Corsi di Studio fanno parte dei Consigli di tutti i Corsi di Studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti.
  2. I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai Consigli dei Corsi di Studio per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), ed f), del c. 1 del presente articolo, e con l’esclusione dall’elettorato attivo e passivo per l’elezione del Coordinatore del Consiglio stesso.
  3. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio sono nominati con Decreto del Rettore. Durano in carica per un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 45. Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

  1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio elegge un Coordinatore al quale spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l’attività e provvedendo all’esecuzione delle relative delibere;

b) adottare, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Corso di Studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;

c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività del Corso di Studio;

d) partecipare alla Giunta di Dipartimento;

e) proporre al Direttore di Dipartimento i componenti la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su indicazione dei professori, i nominativi delle commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

  1. Il Coordinatore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. Il Coordinatore è eletto a maggioranza degli aventi diritto dei professori e dei ricercatori del Consiglio di Dipartimento che appartengono al Corso di Studio in esame.
  3. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 46. Scuole di specializzazione

  1. L’Università può istituire Scuole di specializzazione che conferiscano la qualifica di specialista nei diversi rami dell’esercizio professionale.
  2. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base all’ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo.
  3. Ogni Scuola di specializzazione è retta da un Consiglio ed è diretta da un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilità motivata, da un professore di seconda fascia. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio ed è nominato con decreto rettorale. Il Direttore dura in carica un triennio. La composizione del Consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, è definita dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 47. Scuola di Dottorato di Ricerca

La Scuola di Dottorato di Ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei Corsi di Dottorato di Ricerca quali sedi di formazione di terzo livello. Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal proprio regolamento.

Art. 48. Centri di servizio di Ateneo

Su proposta del Senato Accademico, possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di particolare complessità e di interesse generale. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.

Art. 49. Azienda agraria

L’Azienda agraria dell’Università è struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attività istituzionali didattiche e di ricerca dei Dipartimenti di Agraria.

Art. 50. Commissioni di area e Commissione scientifica d’Ateneo

  1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all’art.18 c. 1 del presente Statuto, è costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti all’area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al Senato Accademico per l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell’attività di ricerca.
  2. Il Senato Accademico istituisce la Commissione Scientifica di Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al c. 1.
  3. La Commissione Scientifica di Ateneo:

a) svolge compiti istruttori e consultivi nei confronti del Senato Accademico in materia di produzione scientifica e di promozione del merito;

b) fissa i criteri per la ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari;

c) propone, con cadenza annuale, un’apposita relazione sull’attività scientifica di Ateneo sulla base di riferimenti forniti dai Dipartimenti, da sottoporre all’esame del Senato Accademico e fornendo le informazioni in merito al Nucleo di Valutazione.

  1. La delimitazione delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e il funzionamento delle commissioni di area sono disciplinate dal Regolamento d’Ateneo per l’attività di ricerca.

Art. 51. Sistema Bibliotecario d’Ateneo

  1. Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo è l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell’Università e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all’erogazione di servizi, di integrazione e di supporto per la didattica e per la ricerca.
  2. Il sistema ha lo scopo di assicurare:

a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;

b) il trattamento, l’accesso e la diffusione dell’informazione bibliografica, l’accesso alle risorse informative on line.

  1. Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

Titolo V

Organizzazione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria

Art. 52. Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili

  1. Nel rispetto delle competenze dell’organo di cui all’art. 27 del presente Statuto, il Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell’Università e delle singole strutture, nonché le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell’uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d’Ateneo. In conformità alle leggi vigenti, indica i principi generali per l’organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell’amministrazione universitaria. Disciplina, altresì, le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa.
  2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell’autonomia contrattuale dei Dipartimenti per quanto non già definito nel presente Statuto.
  3. Definisce inoltre le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. Il regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Senato Accademico e i Consigli dei Dipartimenti.

Art. 53. Bilanci

L’Università adotta il bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio consolidato degli enti controllati e i relativi conti consuntivi previsti dalla normativa vigente, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili. I predetti bilanci sono redatti in conformità con i principi sulla programmazione di cui all’art. 3 del presente Statuto.

Art. 54. Strutture di spesa

Le strutture di spesa dell’Università sono i Dipartimenti e l’Amministrazione Centrale. Esse godono di autonomia di spesa nell’ambito dei fondi loro assegnati. Al loro interno possono essere individuati centri di costo al solo fine della diretta imputazione di spesa.

Art. 55. Criteri per la ripartizione delle risorse

Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione tra i Dipartimenti e l’Amministrazione Centrale sulla base di criteri indicati dal Senato Accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.

Titolo VI

Norme generali comuni

Art. 56. Elezioni

  1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dal regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche, le votazioni per le designazioni elettive sono valide, ad eccezione dei ballottaggi, se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
  2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti o di eletti previsti, non pregiudica la validità della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la metà dei loro componenti.
  3. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto, nonché i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all’atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.
  4. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante decorre dall’atto della nomina e dura per il periodo previsto dallo Statuto fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati, anche parziali, rilevano ai fini della durata temporale massima delle cariche.
  5. Ai sensi dell’art. 2 c. 10 della l. n. 240/2010, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell’Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

  1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione scritta personale ovvero mediante pubblicazione della convocazione sull’apposito sito istituzionale e avviso personale attraverso la posta elettronica, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo casi di urgenza per i quali è sufficiente la convocazione con 48 ore di preavviso;

b) siano presenti almeno la metà più uno degli aventi titolo.

  1. In casi particolari, è possibile che le adunanze si svolgano per via telematica.
  2. Nel computo della determinazione del numero legale di cui al c. 1, lettera b), si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, nonché dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria.
  3. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell’ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.
  5. Nessuno può essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 58. Verbalizzazione

  1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
  2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria dell’organo.
  3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.

Art. 59. Inizio anno accademico

L’anno accademico dell’Università ha inizio il 1 ottobre.

Art. 60. Diritto all’informazione e trasparenza

  1. È garantita la pubblicità e trasparenza, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, per tutte le attività dell’Università, nel rispetto della legge.
  2. L’Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice Etico.
  3. I documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari devono essere redatti in modo da garantire un’informazione chiara e completa.

Art. 61. Funzioni disciplinari

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di specializzazione, di Dottorato e Master attivati nell’Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo. La commissione è presieduta dal Rettore e ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio degli Studenti.

Art. 62. Sanzioni per la violazione del Codice Etico

  1. Ai sensi di quanto prescritto all’art. 2, c. 2, lettera m) della l. n. 240/2010, le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del Codice Etico, in ordine di gravità, sono:

a) richiamo verbale riservato (che esegue il Rettore);

b) ammonizione scritta;

c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera.

Le sanzioni possono essere accompagnate da:

  • destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d’Ateneo;
  • esclusione, per i professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati.
  1. Tranne quella indicata al c. 1, lettera a), tutte le sanzioni applicate possono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.

Art. 63. Incompatibilità

  1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi dell’art. 6, c. 9, della l. n. 240/2010.
  2. L’esercizio di attività’ libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, commi 9 e 10, della l. n. 240/2010.
  3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Ateneo.
  4. Ai sensi dell’art. 6, c. 12, della l. n. 240/2010, la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.
  5. Professori e ricercatori possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno reso nell’ateneo di appartenenza.
  6. Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lettera s), della l. n. 240/2010, è fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;

b) di essere componente di altri organi dell’Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del Direttivo delle Scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività’ universitarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’ANVUR.

  1. E’ prevista la decadenza per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell’organo di appartenenza, secondo quanto indicato dal Regolamento interno di tali organi.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 64. Rettore

Il mandato del Rettore in carica perdura ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, c. 9, della l. n. 240/2010. Il Rettore ha i doveri ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 65. Direttore Amministrativo

Fermi restando i limiti di legge in materia di “prorogatio”, il Direttore Amministrativo svolge le funzioni che gli competono sino alla nomina del Direttore Generale.

Art. 66. Facoltà e Dipartimenti

  1. In prima applicazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi dell’art. 2, c. 8, della l. n. 240/2010, il Rettore fa formale richiesta ai professori e ricercatori dell’Ateneo di presentare le proposte per la costituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell’art. 37, c. 3, del presente Statuto.
  2. In prima applicazione, il Rettore emana il decreto che indice contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti e avvia le procedure per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  3. Le Facoltà e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione degli organi dei nuovi Dipartimenti.
  4. Entro 30 giorni i nuovi Dipartimenti devono provvedere alla costituzione dei Consigli di Corso di Studio.

Art. 67. Commissione paritetica docenti-studenti

Ciascun Dipartimento, o Scuola, istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Dipartimento o Scuola.

Art. 68. Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale

  1. Il Senato Accademico è costituito entro 30 giorni dalla elezione degli organi dei Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione è istituito entro 60 giorni dalla costituzione del Senato Accademico.
  2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione preesistenti restano in carica fino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi.
  3. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore avvia le procedure per l’assunzione del Direttore Generale.

Art. 69. Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina

  1. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, devono essere costituiti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Collegio di Disciplina.
  2. Gli attuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, del Collegio di Disciplina e del Consiglio degli Studenti restano in carica sino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi accademici.

Art. 70. Componente studentesca

Contestualmente all’elezione dei Dipartimenti, il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti presso tutti gli organi d’Ateneo in cui esse sono previste.

Art. 71. Termini per l’adozione dei Regolamenti

  1. Il Regolamento generale d’Ateneo ed il Regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori devono essere approvati dal nuovo Senato Accademico entro 90 giorni dalla costituzione.
  2. Il Regolamento dell’Ateneo per l’attività didattica e il Regolamento dell’Ateneo per l’attività di ricerca devono essere approvati dal Senato Accademico entro 120 giorni dalla sua costituzione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla sua costituzione.
  3. Ogni altro Regolamento d’Ateneo previsto dalle leggi vigenti e dal presente Statuto deve essere approvato entro un anno dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Regolamento interno di ciascun Dipartimento e di ciascuna Scuola, deve essere approvato entro 90 giorni dalla costituzione del Dipartimento e della Scuola.
  5. In caso di mancata approvazione dei Regolamenti interni, di cui al c. 4 nei tempi previsti, il Rettore istituisce una Commissione d’Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei 30 giorni successivi alla sua costituzione, il testo del Regolamento mancante.
  6. Le delibere relative al Regolamento generale d’Ateneo e al Regolamento per l’attività didattica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.

Art. 72. Norme transitorie generali

  1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Dalla data indicata al c. 1 sono abrogati il precedente Statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con le disposizioni della l. n. 240/2010 e del presente Statuto.
  3. Nel rispetto delle procedure e competenze amministrative definite nel presente Statuto, i decreti rettorali di costituzione dei nuovi Dipartimenti e Scuole contengono anche disposizioni relative al trasferimento degli immobili e all’assegnazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario delle Facoltà ai nuovi Dipartimenti e Scuole. Le operazioni che portano a tali disposizioni dovranno essere sempre ispirate al principio di leale cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Eventuali ulteriori ripartizioni di funzioni saranno determinate con provvedimenti successivi nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 73. Modificazione dello Statuto

  1. Le proposte di modificazione del presente Statuto possono essere presentate dal Rettore, da almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio degli Studenti.
  2. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

FONTE

www.unirc.it

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